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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1986

Cassazione n. 39445/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1993 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEtterterawi—ze-al4e—pacti.,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mnnende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1993 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEtterterawi—ze-al4e—pacti.,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mnnende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris