CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44389/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa della condotta, invece, puntualmente descritta in sentenza e consistita in condotta di guida e in manovre pericolose dirette a sottrarsi al controllo dei CC, costretti all'inseguimento dei due correi, la cui comune finalità di disfarsi dello stupefacente detenuto sorregge il concorso nel reato; ritenuto che anche il motivo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale risulta generico a fronte della motivazione resa, che valorizza la condotta, la natura eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e di altra sostanza presso le abitazioni dei ricorrenti, la mancanza di attività lavorative e i numerosi messaggi con richieste di incontri e denaro rinvenuti sul cellulare del Loiarro (v. pag. 3 e 5); ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis