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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44505/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE!Iato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 24 gennaio 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro nnillecinquecento di am- menda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, C.d.S. (perché, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, guidava in stato di alterazione psico-fisica un'auto [OSCURATO:PERSONA], così pro- vocando un incidente stradale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione.

Si deduce che la sintomatologia presentata dall'imputata appariva ambigua, con- traddittoria e non univoca, alla luce delle circostanze e dell'orario in cui i fatti si erano svolti.

La dilatazione delle pupille costituiva una normale evenienza a causa della man- canza di luce in orario notturno.

La difficoltà di articolazione delle parole e lo stato confusionale si giustificavano per lo spavento ed il turbamento psicofisico ed emotivo conseguenti all'incidente.

Solo una visita neurologica avrebbe potuto consentire di stabilire se le condizioni psicofisiche in cui versava la Lopes potessero essere ricondotte all'uso di cocaina.

In mancanza di una specifica valutazione medico-clinica non era possibile rite- nere dimostrati l'attualità dell'assunzione degli stupefacenti e il conseguente stato di alterazione psico-fisica per uso di tali sostanze.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va rilevato che, nella fattispecie, sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che la conducente fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che gli operanti avessero acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (vedi Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 in riferimento al reato previsto dall'art. 187, comma 5, C.d.S.).

Tanto premesso sul quadro giurisprudenziale in materia, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione lineare ed esauriente, che la Lopes aveva manifestato sintomi riconducibili ad un recente uso di stupefacenti (pupille dilatate, stato confu- sionale, difficoltà ad articolare le parole).

Tali dati riportati da personale di P.G. spe- cializzato trovavano riscontro nell'esito del prelievo ematico.

Si è poi precisato - a conferma delle impressione degli agenti di P.G. - che l'im- putata aveva tamponato uno scooter che la precedeva e che aveva azionato il senale luminoso per indicare la prossima svolta a destra, mostrando scarsa capacità di at- tenzione e di adottare manovre di emergenza atte ad evitare l'impatto, scarsità di riflessi e di capacità visive.

La Corte territoriale, pertanto, ha illustrato analiticamente gli elementi, in base ai quali si è logicamente ritenuta l'imputata sotto l'effetto conseguente all'uso di so- stanze stupefacenti o psicotrope.

La difesa non si confronta con l'ampio apparato argomentativo e, in particolare, coi dati obiettivi risultanti dall'esame ematico. 4.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE!Iato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 24 gennaio 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro nnillecinquecento di am- menda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, C.d.S. (perché, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, guidava in stato di alterazione psico-fisica un'auto [OSCURATO:PERSONA], così pro- vocando un incidente stradale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. Si deduce che la sintomatologia presentata dall'imputata appariva ambigua, con- traddittoria e non univoca, alla luce delle circostanze e dell'orario in cui i fatti si erano svolti. La dilatazione delle pupille costituiva una normale evenienza a causa della man- canza di luce in orario notturno. La difficoltà di articolazione delle parole e lo stato confusionale si giustificavano per lo spavento ed il turbamento psicofisico ed emotivo conseguenti all'incidente. Solo una visita neurologica avrebbe potuto consentire di stabilire se le condizioni psicofisiche in cui versava la Lopes potessero essere ricondotte all'uso di cocaina. In mancanza di una specifica valutazione medico-clinica non era possibile rite- nere dimostrati l'attualità dell'assunzione degli stupefacenti e il conseguente stato di alterazione psico-fisica per uso di tali sostanze. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va rilevato che, nella fattispecie, sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che la conducente fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che gli operanti avessero acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (vedi Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 in riferimento al reato previsto dall'art. 187, comma 5, C.d.S.). Tanto premesso sul quadro giurisprudenziale in materia, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione lineare ed esauriente, che la Lopes aveva manifestato sintomi riconducibili ad un recente uso di stupefacenti (pupille dilatate, stato confu- sionale, difficoltà ad articolare le parole). Tali dati riportati da personale di P.G. spe- cializzato trovavano riscontro nell'esito del prelievo ematico. Si è poi precisato - a conferma delle impressione degli agenti di P.G. - che l'im- putata aveva tamponato uno scooter che la precedeva e che aveva azionato il senale luminoso per indicare la prossima svolta a destra, mostrando scarsa capacità di at- tenzione e di adottare manovre di emergenza atte ad evitare l'impatto, scarsità di riflessi e di capacità visive. La Corte territoriale, pertanto, ha illustrato analiticamente gli elementi, in base ai quali si è logicamente ritenuta l'imputata sotto l'effetto conseguente all'uso di so- stanze stupefacenti o psicotrope. La difesa non si confronta con l'ampio apparato argomentativo e, in particolare, coi dati obiettivi risultanti dall'esame ematico. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
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