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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36651/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2623/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19526/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.: - in relazione ai reati di truffa, irrevocabilmente accertati con la sentenza 22 gennaio 2023 del Tribunale di Crotone e con la sentenza 20 giugno 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36651/2025 Roma, lì, 11/11/2025 - nonché tra questi stessi reati e la serie di reati dello stesso tipo, già unificati in executivis con ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti.

Secondo il giudice dell’esecuzione, le reiterate violazioni, distanti nel tempo e differenziate nelle modalità di consumazione, erano riconducibili ad un mero generico programma di attività delittuosa, sviluppatosi secondo contingenti opportunità, piuttosto che ad una unitaria e anticipata deliberazione.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva il ricorrente che, con l’ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti, è stato già riconosciuto, a suo beneficio, il vincolo della continuazione in relazione ad una serie di truffe, realizzate da remoto mediante strumentazione informatica, e risalenti a un periodo compreso tra il gennaio 2018 e l’aprile 2021.

Le truffe ulteriori, oggetto dell’istanza di continuazione odierna, sarebbero connotate da identiche modalità e sarebbero state consumate nell’intervallo temporale intermedio (l’una nel settembre 2019, l’altra nel luglio 2020), sicché la loro mancata riconduzione al disegno criminoso iniziale sarebbe illogica e non aderente al paradigma normativo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero – qualora sia stato già accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili ad un determinato tipo legale, verificatisi in un determinato ambito cronologico, sia espressione dell’identità di disegno criminoso, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di mero stile di vita deviante – l’esclusione dell’unicità di disegno, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, che non può consistere nel richiamo a difformità di condotta inerenti modalità meramente accidentali (cfr. Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01).

Il giudice dell’esecuzione non può infatti mai prescindere dall’accertamento già compiuto, e facente ormai stato, nel senso della ritenuta continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli, omogenei, oggetto della domanda sottoposta al suo esame; il disconoscimento della continuazione richiede, in casi del genere, una motivazione pregnante e rafforzata (in termini, con precipuo riferimento all’accertamento già avvenuto in cognizione, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781-01).

3. La motivazione sotto vaglio è del tutto inadeguata.

Essendo stata infatti già rilevata, con pronuncia passata in giudicato, la reiterata consumazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di truffe online, espressive di una medesima risoluzione criminosa risalente al gennaio 2018, e ancora ferma alla data del luglio 2021, non è affatto persuasivo il ragionamento svolto nell’ordinanza impugnata, in base al quale la riconduzione allo stesso disegno, e in definitiva la comune ideazione, per le truffe online intermedie andrebbe esclusa per il solo fatto che, ai fini della riscossione del profitto, si sia resa talora necessaria la dislocazione del reo presso l’abitazione delle vittime.

Si tratta di un elemento che, in assoluta evidenza, non introduce -in sé- alcuna frattura ideale in seno ad una programmazione delittuosa anteceden- temente insorgente e ulteriormente persistente, come da accertamento giudiziale ormai cristallizzato.

4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), rinnoverà la valutazione di competenza, senza incorrere in aporie e illogicità di ordine motivazionale.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2623/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19526/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.: - in relazione ai reati di truffa, irrevocabilmente accertati con la sentenza 22 gennaio 2023 del Tribunale di Crotone e con la sentenza 20 giugno 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36651/2025 Roma, lì, 11/11/2025 - nonché tra questi stessi reati e la serie di reati dello stesso tipo, già unificati in executivis con ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti. Secondo il giudice dell’esecuzione, le reiterate violazioni, distanti nel tempo e differenziate nelle modalità di consumazione, erano riconducibili ad un mero generico programma di attività delittuosa, sviluppatosi secondo contingenti opportunità, piuttosto che ad una unitaria e anticipata deliberazione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che, con l’ordinanza 15 gennaio 2024 del Tribunale di Chieti, è stato già riconosciuto, a suo beneficio, il vincolo della continuazione in relazione ad una serie di truffe, realizzate da remoto mediante strumentazione informatica, e risalenti a un periodo compreso tra il gennaio 2018 e l’aprile 2021. Le truffe ulteriori, oggetto dell’istanza di continuazione odierna, sarebbero connotate da identiche modalità e sarebbero state consumate nell’intervallo temporale intermedio (l’una nel settembre 2019, l’altra nel luglio 2020), sicché la loro mancata riconduzione al disegno criminoso iniziale sarebbe illogica e non aderente al paradigma normativo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero – qualora sia stato già accertato che la reiterazione di episodi criminosi riconducibili ad un determinato tipo legale, verificatisi in un determinato ambito cronologico, sia espressione dell’identità di disegno criminoso, anziché frutto di determinazioni estemporanee e di mero stile di vita deviante – l’esclusione dell’unicità di disegno, con riferimento ad episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio, deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, che non può consistere nel richiamo a difformità di condotta inerenti modalità meramente accidentali (cfr. Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01). Il giudice dell’esecuzione non può infatti mai prescindere dall’accertamento già compiuto, e facente ormai stato, nel senso della ritenuta continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli, omogenei, oggetto della domanda sottoposta al suo esame; il disconoscimento della continuazione richiede, in casi del genere, una motivazione pregnante e rafforzata (in termini, con precipuo riferimento all’accertamento già avvenuto in cognizione, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781-01). 3. La motivazione sotto vaglio è del tutto inadeguata. Essendo stata infatti già rilevata, con pronuncia passata in giudicato, la reiterata consumazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di truffe online, espressive di una medesima risoluzione criminosa risalente al gennaio 2018, e ancora ferma alla data del luglio 2021, non è affatto persuasivo il ragionamento svolto nell’ordinanza impugnata, in base al quale la riconduzione allo stesso disegno, e in definitiva la comune ideazione, per le truffe online intermedie andrebbe esclusa per il solo fatto che, ai fini della riscossione del profitto, si sia resa talora necessaria la dislocazione del reo presso l’abitazione delle vittime. Si tratta di un elemento che, in assoluta evidenza, non introduce -in sé- alcuna frattura ideale in seno ad una programmazione delittuosa anteceden- temente insorgente e ulteriormente persistente, come da accertamento giudiziale ormai cristallizzato. 4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), rinnoverà la valutazione di competenza, senza incorrere in aporie e illogicità di ordine motivazionale. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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