CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 13529/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del TRIBUNALE di MONZA!dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Monza ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni quattro e mesi sei di reclusione e € 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Allo stesso modo, a sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., risulta chiaro che l'intervento riformatore ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione il difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., 2()-1i non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 I