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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33228/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / G\I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancora che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la «nullità della sentenza per violazione di legge (mancanza di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale)» - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado è intrinsecamente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi, sia nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria adducendo a sostegno, in una maniera patentemente priva di specificità e perciò inidonea a costituire una rituale allegazione del fatto processuale, che la ricorrente non sarebbe mai stata aggiornata del corso del procedimento dal proprio difensore di fiducia (non presente alla celebrazione di tre udienze consecutive, in primo grado), sia nella parte in cui adduce il dato probatorio che la Corte di merito erroneamente non avrebbe acquisito (adducendo al riguardo la «possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi a esame e produrre ogni più utile documentazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / G\I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancora che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la «nullità della sentenza per violazione di legge (mancanza di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale)» - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado è intrinsecamente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi, sia nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria adducendo a sostegno, in una maniera patentemente priva di specificità e perciò inidonea a costituire una rituale allegazione del fatto processuale, che la ricorrente non sarebbe mai stata aggiornata del corso del procedimento dal proprio difensore di fiducia (non presente alla celebrazione di tre udienze consecutive, in primo grado), sia nella parte in cui adduce il dato probatorio che la Corte di merito erroneamente non avrebbe acquisito (adducendo al riguardo la «possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi a esame e produrre ogni più utile documentazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 33228/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris