Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:729
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 novembre 2012 (
*
)
«Domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso l’Unione europea»
Nel procedimento C‑1/11 SA,
avente ad oggetto una domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso l’Unione europea, presentata il 19 dicembre
2011,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J. Currall e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. E. Juhász (relatore), facente funzioni di presidente della Settima Sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský,
giudici,
avvocato generale: sig. M. Wathelet
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua domanda giudiziale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’autorizzazione ad effettuare
un pignoramento presso l’Unione sulle somme asseritamente dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a titolo di spese ripetibili a
seguito dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑176/04;
in prosieguo: l’«ordinanza del 6 marzo 2006»).
2
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria domanda sull’articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea,
allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, a norma del quale «[i] beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun
provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia».
Fatti e procedimento all’origine della controversia
3
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 13 maggio 2004, il ricorrente, agente
della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un ricorso inteso in particolare all’annullamento di una decisione con la quale tale istituzione
aveva rigettato una sua richiesta volta ad ottenere l’invio di una relazione medica che lo riguardava o la conferma dell’inesistenza
di tale relazione.
4
Con nota del 30 aprile 2004 – ricevuta dal ricorrente, al più tardi, nel momento in cui il controricorso della [OSCURATO:PERSONA]
gli è stato notificato – detta istituzione ha confermato che la relazione medica richiesta dal ricorrente non era stata redatta.
5
Ai sensi dell’ordinanza del 6 marzo 2006, il Tribunale di primo grado ha deciso che non vi era più luogo a statuire sul ricorso
ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica
del controricorso.
6
Con una nota datata 22 giugno 2006, il ricorrente ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina una domanda volta
ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] gli versasse la parte delle spese poste a carico di quest’ultima in forza dell’ordinanza del
6 marzo 2006, per un importo pari, secondo il ricorrente, ad EUR 6 347,67.
7
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto né alla domanda del 22 giugno 2006, né al successivo reclamo datato 10 gennaio 2007
presentato dal ricorrente, quest’ultimo ha proposto, il 23 luglio 2007, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria
del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, un ricorso con il quale ha chiesto, in particolare, l’annullamento
della decisione implicita di rigetto della domanda del 22 giugno 2006 e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno
che egli avrebbe subìto in conseguenza del rifiuto di detta istituzione di rimborsargli le spese al cui pagamento essa era
tenuta in forza dell’ordinanza del 6 marzo 2006.
8
Con ordinanza del 18 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑70/07), il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato
incompetente e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per la parte riguardante la liquidazione delle spese,
a motivo del fatto che l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado prevedeva una
specifica procedura a tal fine. Il Tribunale della funzione pubblica ha per il resto respinto il ricorso in quanto manifestamente
irricevibile.
9
Con ordinanza del 6 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑176/04 DEP), il Tribunale di primo grado, ritenendo che il primo,
il secondo, il terzo e il sesto capo delle conclusioni formulate con il ricorso avessero ad oggetto, come sottolineato dal
ricorrente in modo esplicito e consapevole, una domanda di annullamento e una domanda risarcitoria e non potessero essere
interpretati come integranti una domanda di liquidazione delle spese, a pena di uno snaturamento dell’oggetto stesso della
controversia, ha concluso che i capi suddetti ricadevano nella competenza del Tribunale della funzione pubblica. Di conseguenza,
il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia,
ha nuovamente rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
10
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 27 aprile 2009, il ricorrente ha proposto un’impugnazione
contro la citata ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la quale è stata
respinta con ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑166/09 P).
11
A seguito del rinvio della causa operato dal Tribunale di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha emesso un’ordinanza
in data 10 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑70/07), con la quale ha rigettato perché manifestamente irricevibili il
primo, il secondo, il terzo e il sesto capo delle conclusioni del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato ciascuna parte
a sopportare le proprie spese relativamente ai suddetti capi primo, secondo, terzo e sesto delle conclusioni del ricorso,
ivi comprese quelle sostenute nell’ambito della causa sfociata nella citata ordinanza del 6 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
Il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro tale ordinanza mediante memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale
il 26 gennaio 2010, la quale è stata respinta con ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑38/10 P).
12
Il 14 gennaio 2010, il ricorrente ha adito il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase (Italia) affinché venisse ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA]
di pagare la somma corrispondente al credito asserito di EUR 2 500.
13
[OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase, in accoglimento della domanda del ricorrente, ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA], con decreto in
data 1º febbraio 2010, di pagare la somma suddetta. Per fissare tale somma, detto giudice si è fondato su una lettera della
[OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2007, indirizzata all’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si riconosceva che l’importo delle
spese ripetibili a seguito dell’ordinanza del 6 marzo 2006 ammontava a EUR 2 500.
14
Mediante plico giudiziario pervenuto il 6 aprile 2010 presso l’Ufficio di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] a Roma (Italia)
e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il 12 aprile 2010 presso la sede dell’Unione a Bruxelles
(Belgio), il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato la suddetta ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA].
15
[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto opposizione contro l’ingiunzione di pagamento, la quale è divenuta definitiva a norma del diritto
italiano vigente.
16
Di conseguenza, il ricorrente ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di eseguire la suddetta ingiunzione, in virtù di un atto di precetto
notificato all’Unione mediante plico giudiziario pervenuto tra il 20 luglio 2010 e il 2 agosto 2010 all’Ufficio di rappresentanza
della [OSCURATO:PERSONA] a Roma e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il 28 luglio 2010 presso la sede
dell’Unione a Bruxelles.
17
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2011, il ricorrente ha proposto, a norma dell’articolo
92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di detto Tribunale, una domanda di liquidazione delle spese ripetibili da lui
sostenute nella causa sfociata nell’ordinanza del 6 marzo 2006 (T‑176/04).
18
Con ordinanza del 24 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (T‑176/04 [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare
EUR 1 600 al ricorrente, a titolo delle spese ripetibili sostenute da quest’ultimo nella causa sfociata nell’ordinanza del
6 marzo 2006 (T‑176/04), con la precisazione che tale somma era produttiva di interessi di mora a partire dalla data della
notifica della suddetta ordinanza fino alla data del pagamento.
La domanda dinanzi alla Corte
19
In assenza di un versamento da parte dell’Unione in esecuzione dell’ingiunzione di pagamento del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Corte, con atto in data 19 dicembre 2011, una domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione
ad effettuare un pignoramento presso l’Unione fino a concorrenza dell’importo di EUR 2 500 indicato nella suddetta ingiunzione.
20
Il termine impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per il deposito delle sue osservazioni è scaduto il 12 marzo 2012. Gli agenti della
[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le loro osservazioni mediante telefax in data 15 marzo 2012 e attraverso e‑curia il 19 marzo
2012, e dunque fuori termine.
21
Con decisione del 21 marzo 2012, il presidente della Corte ha respinto le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardive.
Giudizio della Corte
22
In limine, occorre ricordare che, prevedendo che i beni e gli averi dell’Unione non possano essere oggetto di alcun provvedimento
di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte, l’articolo 1 del Protocollo sui privilegi e
sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, mira ad evitare che siano frapposti ostacoli al funzionamento
e all’indipendenza dell’Unione. Risulta dalla formulazione di tale norma che l’immunità opera de iure ed osta, in assenza
di un’autorizzazione della Corte, all’esecuzione di qualsiasi misura coercitiva nei confronti dell’Unione, senza che l’istituzione
di quest’ultima che risulta coinvolta sia tenuta ad invocare espressamente il beneficio delle disposizioni dell’articolo sopra
citato, in particolare mediante un atto indirizzato al soggetto che agisce per il pignoramento. Date tali circostanze, spetta
a quest’ultimo chiedere alla Corte di autorizzare il ritiro dell’immunità (v., in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2005,
Gil do Nascimento e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑5/05 SA, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).
23
Nella presente causa, risulta dai documenti sottoposti alla Corte che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al
[OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase, per ottenere un’ingiunzione di pagamento concernente la liquidazione delle spese attinenti all’ordinanza
del 6 marzo 2006 (T‑176/04). Con decreto ingiuntivo del 1º febbraio 2010, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA]
di pagare una somma di EUR 2 500 a tale titolo al ricorrente.
24
Per fissare tale somma, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase si è fondato su una lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2007,
indirizzata all’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si riconosceva che l’importo delle spese ripetibili a seguito dell’ordinanza
del 6 marzo 2006 ammontava a EUR 2 500.
25
Occorre anzitutto rilevare come il ricorso dinanzi al giudice italiano sia stato proposto mentre il procedimento relativo
all’ammontare di tali spese era ancora pendente dinanzi al Tribunale, e come il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato un documento
afferente tale procedimento per fondare il proprio ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Tricase.
26
Infatti, la controversia relativa alla liquidazione delle spese ripetibili sostenute dal ricorrente nella causa sfociata nell’ordinanza
del 6 marzo 2006 (T‑176/04), oggetto del decreto di tale giudice di pace in data 1º febbraio 2010, era, alla data della presentazione
del ricorso dinanzi a quest’ultimo, pendente davanti al Tribunale nell’ambito delle citate impugnazioni T‑166/09 P e T‑38/10 P.
27
Occorre poi rilevare che il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2011, ha proposto,
a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di detto Tribunale, un ricorso avente per oggetto questa
medesima controversia riguardante la liquidazione delle spese ripetibili a titolo dell’ordinanza del 6 marzo 2006 (T‑176/04),
e che il Tribunale ha, con l’ordinanza del 24 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑176/04 [OSCURATO:PERSONA]), fissato a EUR 1 600 l’importo
complessivo di tali spese.
28
Occorre rilevare che il ricorrente ha sottoposto alla Corte la presente domanda in data 19 dicembre 2011, ossia successivamente
alla citata ordinanza.
29
Occorre constatare che la citata ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che ha autorità di giudicato,
è esecutiva ai sensi dell’articolo 280 TFUE.
30
Date tali circostanze, e senza che sia necessario verificare se il giudice nazionale in questione fosse competente, occorre
concludere che, in ogni caso, esiste una decisione di un giudice dell’Unione avente autorità di giudicato. Di conseguenza,
non vi è luogo ad autorizzare un pignoramento in esecuzione di una decisione di un giudice nazionale che ha statuito su una
domanda avente il medesimo oggetto.
31
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda di pignoramento del ricorrente, in esecuzione del decreto ingiuntivo del [OSCURATO:PERSONA]
di pace di Tricase del 1º febbraio 2010, concernente le spese ripetibili a seguito dell’ordinanza del 6 marzo 2006, deve essere
respinta.
Sulle spese
32
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più
capi, le spese sono compensate. Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie
spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
1)
La domanda di pignoramento è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.