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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 03729/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20119/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocatoGerardo Perillo, -controricorrenti, ricorrenti incidentali - avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino n. 1597/2019 depositata i l 16.3.2020R.G. 1597/2019 cron. 79/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 le germane [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.183/2019, con cui era stato loro imposto dal Tribunale di Avellino il pagamento degli onorari professionali richiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il legale aveva svolto attività difensiva in un giudizio incardinato da [OSCURATO:PERSONA] contro le opponenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, teso a ottenere l’accertamento della responsabilità professionale della dante causa delle predette, notaio [OSCURATO:PERSONA], e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della vendita all'incanto di un cespite immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente causata da quella responsabilità professionale.

Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] instava per la conferma del decreto impugnato.

Con l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo non provato il pagamento degli onorari professionali relativi al giudizio di appello nei termini sostenuti dalle opponenti e fondata la loro contestazione su llo scaglione applicato - attesa l a manifesta sproporzione della richiesta risarcitoria avanzata dalla Chioccariello nel giudizio patrocinato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Avellino in composizione collegiale revocava il decreto ingiuntivo opposto; in applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, riduceva sensibilmente l’importo liquidato in favore del professionista, condannando le opponenti a pagare €10.409,00, oltre accessori. 2.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla basedi due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo anchericorso incidentale, affidato a un’unica doglianza.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, all’esito della camera di consiglio del 5.2.2026, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale , il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2°, D.M. n. 55/2014 e degli articoli 10 e 14 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Tribunale irpino erroneamente fondato il giudizio di sproporzione relativo a un’unica voce di danno, quella riferita a lla perdita delle rendite future dell’immobile di proprietà Chioccariello, ignorando le altre plurime voci di danno richieste, al cui importo avrebbe invece dovuto fare riferimento,e applicando sic et simpliciter lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile; invece, avrebbe dovuto considerare che restavano altre voci di danno definite, più che idonee a esprimere il valore complessivo degli scaglione indicato dall’avvocato, e avrebbe dovuto considerare che il valore indeterminabile si applica solo quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., per carenza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni che avrebbero condotto il Giudice adito a non tenere in considerazione le voci di danno ulteriori rispetto a quella ritenuta manifestamente sproporzionata, e applica re lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile, in luogo dello scaglione richiesto, addirittura inferiore al cumulo delle domande di risarcimento dei dann i proposte contro le sue patrocinate e che erano state respinte grazie alla sua opera professionale. 3.Respinta preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle controricorrenti,i due motivi fatti valere, che per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, sono infondati.

Stabilisce l'art. 5,comma 2, D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis nella fattispecie, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.

Lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che “nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire”, e al comma 5 stabilisce che qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri dettati al comma 3 (e al comma 4 per le cause tributarie), la stessa si consideradi valore indeterminabile.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle disposizioni , senza incorrere in alcun vizio di motivazione,perché, a fronte del rigetto anche in secondo grado delle pretese risarcitorie avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] d'Irpinia e delle germane Pagliuca quali eredi del notaio [OSCURATO:PERSONA], per l'astronomico importo di € 5.598.397,19, pur partendo nell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile per le spese processuali di secondo grado dal valore della domanda risarcitoria già rigettata in primo grado, ha ritenuto i danni richiesti manifestamente sproporzionati sulla base di tre argomentazioni: a) era discutibile che potesse considerarsi danno risarcibile la differenza tra il valore di mercato indicato in £.530.000.000 e il prezzo conseguito da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la vendita forzata dell'immobile, pignorato a seguito del mancato pagamento da parte del marito separato delle rate del mutuo ipotecario, che a rogito del notaio Tedeschi aveva contratto con la [OSCURATO:PERSONA] d'Irpinia sulla base di una procura che non menzionava espressamente la facoltà di concludere contratti di mutuo e concedere ipoteche sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] in Italia; b) era del tutto fuori da qualsiasi logica, rispetto ai più elementari principi di matematica finanziaria e attuariale, la richiesta risarcitoria di oltre sei miliardi di lire avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per lucro cessante, basata su una proiezione a tempo indeterminato della perdita del canone di affitto dell'immobile in forza del concluso nell'agosto 1993 col ristoratore [OSCURATO:PERSONA]; c) la vendita forzata dell'immobile, dalla quale erano dipesi tutti i danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle germane Pagliuca, era stata provocata oltre che dal mancato pagamento di alcune rate del mutuo, anche da altri ingenti debiti della predetta, per cui non era configurabile alcun nesso causale tra l'eventuale condotta colposa del notaio [OSCURATO:PERSONA] (esclusa in primo grado) e la vendita forzata dell'immobile.

Quindi, il Tribunale di Avellino ha ritenuto, in base all'art. 5 , comma 2 , ultima parte, D.M. n.55/2014, di non poter utilizzare nella scelta dello scaglione il valore corrispondente all'entità della domanda risarcitoria per le ragioni riportate alle lettere a), b) e c) e non solo, come sostenuto dal ricorrente, con riferimentoalla domanda risarcitoria di cui alla lettera b).

Il Tribunale, compiendo l’accertamento in fatto che gli era riservato, ha compiutamente motivato circa le ragioni che l'hanno indotto a considerare la causa di valore indeterminabilee, pertanto, ha legittimamente applicato lo scaglione residuale ex art. 5, comma 5 , D.M. n. 55/2014 ; ciò, trovandoneanche conferma nell'importo del compenso professionale che era stato liquidato a carico della parte soccombente e a favore delle germane Pagliuca nel giudizio della Corte d'Appello di Napolinel quale era stata svolta l’attività difensiva. 4.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, le germane Pagliuca deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., il difetto di motivazione, l’errata valutazione della prova documentale in atti e la violazione del rapporto fiduciario.

L amentano che il Tribunale non avrebbe considerato che esse avevano versato con assegni all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 17.386,00, ben superiore all'importo delle spese processuali del giudizio di primo grado promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro di loro, che erano state distratte in favore del predetto legale e non erano state effettivamente pagate dalla soccombente.

S ost engono che la motivazione resa per respingere la loro eccezione di pagamento sarebbe stata superficiale, insufficiente e omissiva; il Tribunale avrebbe imputato per intero il versamento di € 17.368,00 al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e a una fase del procedimento per convalida di sfratto curato per loro dallo stesso professionista,erroneamente basandosi sulle risultanze dell'interrogatorio formale delle sorelle Pagliuca; ciò, in quanto esseavevano solo confessato di avere dovuto pagare loro al professionista distrattario le spese processuali del giudizio di primo grado perché non pagate dalla parte soccombente, e che il professionista aveva curato per loro una fase del procedimento di convalida di sfratto.

Ulteriormente le ricorrenti incidentali lamentano che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il rapporto fiduciario, omettendo di inviare loro un preventivo scritto delle spese e di informarle sul livello di complessità dell'incarico. 4.1.Le censure, conglobate nell'unico motivo di ricorso incidentale, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

Sono inammissibili laddove assumono che il Tribunale di Avellino abbia reso una motivazione insufficiente, dato che l’insufficienza della motivazione non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134; sono inammissibili anchenella parte in cui sono volte a ottenere in sede di legittimità, sulla base della documentazione prodotta e non puntualmente richiamatanel motivo, in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., una rideterminazione in fatto degli acconti versati.

Le censure sono infondate nella parte in cui, attraverso il richiamo dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non lamentano la mancata considerazione di un preciso fatto storico principale, o secondario decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato; in realtà , sollecitano una rivalutazione della documentazione prodotta, laddove il giudice di merito ha già effettuato la valutazione delle risultanze dei documenti, esercitando il suo prudente apprezzamento estraneo al giudizio di legittimità, anche se non condiviso dalle germane Pagliuca.

Infondata è anche la censura di omessa motivazione sul rigetto dell'eccezione in senso lato di pagamento delle spese del giudizio di appello.

Il Tribunale di Avellino, alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza , ha ritenuto non provato il suddetto pagamento perché dall'interrogatorio formale delle germane Pagliuca ha tratto conferma del fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che era stato il loro legale distrattario nel giudizio di primo grado, non era stato pagato dalla parte soccombente ed era stato quindi soddisfatto da loro per le sue spettanze, e che sempre per loro conto aveva curato la prima fase del procedimento per convalida di sfratto che era stato indicato dallo stesso professionista.

Quindiil Tribunale, determinati in poco più di € 15.000,00 i pagamenti documentati dalle Pagliuca, ha ritenuto che tale importo, come sostenuto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fosse stato in effetti destinato al pagamento dei compensi professionali dovuti per il primo grado di giudizio e per la fase del procedimento per convalida di sfratto, e non al pagamento dei compensi del giudizio di appello.

Tale motivazione, ancorché sgradita alle ricorrenti incidentali , non può certo considerarsi inesistente, ma è concreta e soddisfa pienamente il “minimo costituzionale” entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez.

Un.7.4.2014 n. 8053).

Quanto alla doglianza relativa al mancato invio da parte del legale di un preventivo scritto delle spese e di un'informativa sul livello di complessità dell'incarico, si tratta di una questione che non è trattata dall'ordinanza impugnata; quindi le ricorrenti incidentali, per evitare l a statuizione d'inammissibilità per novità della censura, avrebbero dovuto allegare l'avvenuta trattazione della questione, comportante anche un accertamento di fatto, innanzi al giudice di merito, e indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio ciò fosse avvenuto , per consentire alla Corte di controllare "ex actis" tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 9.8.2018 n. 20694, Cass. 13.6.2018 n. 15430, Cass. 11.4.2016 n.7048; Cass. 12.4.2007 n. 8820); invece, le ricorrenti incidentalisi sono limitate a indicare genericamente, alla fine di pagina 11 del ricorso incidentale, di avere sollevato eccezione nel giudizio di primo grado.

Del resto, la doglianza non tiene neppure conto del fatto che i giudizi di primo e di secondo grado nei quali l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha difeso le germane Pagliuca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono iniziati rispettivamente nel 2006 e nel 2010; perciò, in epoca precedente all’entrata in vigore del l'art. 13 L. n. 247/2012, che ha introdotto per i professionisti l'obbligo del preventivo scritto e dell'informativa sulla complessità dell'incarico, sicché non era configurabile violazione di tali obblighi. 5.In conclusione, sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali di questo giudizio.

In considerazione dell’esito del giudizio, occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali in solido, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa interamentele spese processuali del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per imporre il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, diu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20119/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocatoGerardo Perillo, -controricorrenti, ricorrenti incidentali - avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino n. 1597/2019 depositata i l 16.3.2020R.G. 1597/2019 cron. 79/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 le germane [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.183/2019, con cui era stato loro imposto dal Tribunale di Avellino il pagamento degli onorari professionali richiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il legale aveva svolto attività difensiva in un giudizio incardinato da [OSCURATO:PERSONA] contro le opponenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, teso a ottenere l’accertamento della responsabilità professionale della dante causa delle predette, notaio [OSCURATO:PERSONA], e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della vendita all'incanto di un cespite immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente causata da quella responsabilità professionale. Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] instava per la conferma del decreto impugnato. Con l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo non provato il pagamento degli onorari professionali relativi al giudizio di appello nei termini sostenuti dalle opponenti e fondata la loro contestazione su llo scaglione applicato - attesa l a manifesta sproporzione della richiesta risarcitoria avanzata dalla Chioccariello nel giudizio patrocinato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Avellino in composizione collegiale revocava il decreto ingiuntivo opposto; in applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, riduceva sensibilmente l’importo liquidato in favore del professionista, condannando le opponenti a pagare €10.409,00, oltre accessori. 2.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla basedi due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo anchericorso incidentale, affidato a un’unica doglianza. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, all’esito della camera di consiglio del 5.2.2026, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale , il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2°, D.M. n. 55/2014 e degli articoli 10 e 14 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Tribunale irpino erroneamente fondato il giudizio di sproporzione relativo a un’unica voce di danno, quella riferita a lla perdita delle rendite future dell’immobile di proprietà Chioccariello, ignorando le altre plurime voci di danno richieste, al cui importo avrebbe invece dovuto fare riferimento,e applicando sic et simpliciter lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile; invece, avrebbe dovuto considerare che restavano altre voci di danno definite, più che idonee a esprimere il valore complessivo degli scaglione indicato dall’avvocato, e avrebbe dovuto considerare che il valore indeterminabile si applica solo quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., per carenza assoluta di motivazione, in ordine alle ragioni che avrebbero condotto il Giudice adito a non tenere in considerazione le voci di danno ulteriori rispetto a quella ritenuta manifestamente sproporzionata, e applica re lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile, in luogo dello scaglione richiesto, addirittura inferiore al cumulo delle domande di risarcimento dei dann i proposte contro le sue patrocinate e che erano state respinte grazie alla sua opera professionale. 3.Respinta preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalle controricorrenti,i due motivi fatti valere, che per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, sono infondati. Stabilisce l'art. 5,comma 2, D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis nella fattispecie, che “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”. Lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che “nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire”, e al comma 5 stabilisce che qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri dettati al comma 3 (e al comma 4 per le cause tributarie), la stessa si consideradi valore indeterminabile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle disposizioni , senza incorrere in alcun vizio di motivazione,perché, a fronte del rigetto anche in secondo grado delle pretese risarcitorie avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] d'Irpinia e delle germane Pagliuca quali eredi del notaio [OSCURATO:PERSONA], per l'astronomico importo di € 5.598.397,19, pur partendo nell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile per le spese processuali di secondo grado dal valore della domanda risarcitoria già rigettata in primo grado, ha ritenuto i danni richiesti manifestamente sproporzionati sulla base di tre argomentazioni: a) era discutibile che potesse considerarsi danno risarcibile la differenza tra il valore di mercato indicato in £.530.000.000 e il prezzo conseguito da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la vendita forzata dell'immobile, pignorato a seguito del mancato pagamento da parte del marito separato delle rate del mutuo ipotecario, che a rogito del notaio Tedeschi aveva contratto con la [OSCURATO:PERSONA] d'Irpinia sulla base di una procura che non menzionava espressamente la facoltà di concludere contratti di mutuo e concedere ipoteche sui beni immobili di [OSCURATO:PERSONA] in Italia; b) era del tutto fuori da qualsiasi logica, rispetto ai più elementari principi di matematica finanziaria e attuariale, la richiesta risarcitoria di oltre sei miliardi di lire avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per lucro cessante, basata su una proiezione a tempo indeterminato della perdita del canone di affitto dell'immobile in forza del concluso nell'agosto 1993 col ristoratore [OSCURATO:PERSONA]; c) la vendita forzata dell'immobile, dalla quale erano dipesi tutti i danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle germane Pagliuca, era stata provocata oltre che dal mancato pagamento di alcune rate del mutuo, anche da altri ingenti debiti della predetta, per cui non era configurabile alcun nesso causale tra l'eventuale condotta colposa del notaio [OSCURATO:PERSONA] (esclusa in primo grado) e la vendita forzata dell'immobile. Quindi, il Tribunale di Avellino ha ritenuto, in base all'art. 5 , comma 2 , ultima parte, D.M. n.55/2014, di non poter utilizzare nella scelta dello scaglione il valore corrispondente all'entità della domanda risarcitoria per le ragioni riportate alle lettere a), b) e c) e non solo, come sostenuto dal ricorrente, con riferimentoalla domanda risarcitoria di cui alla lettera b). Il Tribunale, compiendo l’accertamento in fatto che gli era riservato, ha compiutamente motivato circa le ragioni che l'hanno indotto a considerare la causa di valore indeterminabilee, pertanto, ha legittimamente applicato lo scaglione residuale ex art. 5, comma 5 , D.M. n. 55/2014 ; ciò, trovandoneanche conferma nell'importo del compenso professionale che era stato liquidato a carico della parte soccombente e a favore delle germane Pagliuca nel giudizio della Corte d'Appello di Napolinel quale era stata svolta l’attività difensiva. 4.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, le germane Pagliuca deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., il difetto di motivazione, l’errata valutazione della prova documentale in atti e la violazione del rapporto fiduciario. L amentano che il Tribunale non avrebbe considerato che esse avevano versato con assegni all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 17.386,00, ben superiore all'importo delle spese processuali del giudizio di primo grado promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro di loro, che erano state distratte in favore del predetto legale e non erano state effettivamente pagate dalla soccombente. S ost engono che la motivazione resa per respingere la loro eccezione di pagamento sarebbe stata superficiale, insufficiente e omissiva; il Tribunale avrebbe imputato per intero il versamento di € 17.368,00 al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e a una fase del procedimento per convalida di sfratto curato per loro dallo stesso professionista,erroneamente basandosi sulle risultanze dell'interrogatorio formale delle sorelle Pagliuca; ciò, in quanto esseavevano solo confessato di avere dovuto pagare loro al professionista distrattario le spese processuali del giudizio di primo grado perché non pagate dalla parte soccombente, e che il professionista aveva curato per loro una fase del procedimento di convalida di sfratto. Ulteriormente le ricorrenti incidentali lamentano che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il rapporto fiduciario, omettendo di inviare loro un preventivo scritto delle spese e di informarle sul livello di complessità dell'incarico. 4.1.Le censure, conglobate nell'unico motivo di ricorso incidentale, sono in parte inammissibili e in parte infondate. Sono inammissibili laddove assumono che il Tribunale di Avellino abbia reso una motivazione insufficiente, dato che l’insufficienza della motivazione non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134; sono inammissibili anchenella parte in cui sono volte a ottenere in sede di legittimità, sulla base della documentazione prodotta e non puntualmente richiamatanel motivo, in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., una rideterminazione in fatto degli acconti versati. Le censure sono infondate nella parte in cui, attraverso il richiamo dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non lamentano la mancata considerazione di un preciso fatto storico principale, o secondario decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato; in realtà , sollecitano una rivalutazione della documentazione prodotta, laddove il giudice di merito ha già effettuato la valutazione delle risultanze dei documenti, esercitando il suo prudente apprezzamento estraneo al giudizio di legittimità, anche se non condiviso dalle germane Pagliuca. Infondata è anche la censura di omessa motivazione sul rigetto dell'eccezione in senso lato di pagamento delle spese del giudizio di appello. Il Tribunale di Avellino, alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza , ha ritenuto non provato il suddetto pagamento perché dall'interrogatorio formale delle germane Pagliuca ha tratto conferma del fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che era stato il loro legale distrattario nel giudizio di primo grado, non era stato pagato dalla parte soccombente ed era stato quindi soddisfatto da loro per le sue spettanze, e che sempre per loro conto aveva curato la prima fase del procedimento per convalida di sfratto che era stato indicato dallo stesso professionista. Quindiil Tribunale, determinati in poco più di € 15.000,00 i pagamenti documentati dalle Pagliuca, ha ritenuto che tale importo, come sostenuto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fosse stato in effetti destinato al pagamento dei compensi professionali dovuti per il primo grado di giudizio e per la fase del procedimento per convalida di sfratto, e non al pagamento dei compensi del giudizio di appello. Tale motivazione, ancorché sgradita alle ricorrenti incidentali , non può certo considerarsi inesistente, ma è concreta e soddisfa pienamente il “minimo costituzionale” entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. Un.7.4.2014 n. 8053). Quanto alla doglianza relativa al mancato invio da parte del legale di un preventivo scritto delle spese e di un'informativa sul livello di complessità dell'incarico, si tratta di una questione che non è trattata dall'ordinanza impugnata; quindi le ricorrenti incidentali, per evitare l a statuizione d'inammissibilità per novità della censura, avrebbero dovuto allegare l'avvenuta trattazione della questione, comportante anche un accertamento di fatto, innanzi al giudice di merito, e indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio ciò fosse avvenuto , per consentire alla Corte di controllare "ex actis" tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 9.8.2018 n. 20694, Cass. 13.6.2018 n. 15430, Cass. 11.4.2016 n.7048; Cass. 12.4.2007 n. 8820); invece, le ricorrenti incidentalisi sono limitate a indicare genericamente, alla fine di pagina 11 del ricorso incidentale, di avere sollevato eccezione nel giudizio di primo grado. Del resto, la doglianza non tiene neppure conto del fatto che i giudizi di primo e di secondo grado nei quali l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha difeso le germane Pagliuca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono iniziati rispettivamente nel 2006 e nel 2010; perciò, in epoca precedente all’entrata in vigore del l'art. 13 L. n. 247/2012, che ha introdotto per i professionisti l'obbligo del preventivo scritto e dell'informativa sulla complessità dell'incarico, sicché non era configurabile violazione di tali obblighi. 5.In conclusione, sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali di questo giudizio. In considerazione dell’esito del giudizio, occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali in solido, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa interamentele spese processuali del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per imporre il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, diu
Decreto Cassazione n. 03729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris