CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (conferma di condanna ex artt. 337 e 341-bis cod. pen.); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono: mancata applicazione della scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni, sotto il profilo dell'erronea supposizione (motivo 1); vizio di motivazione in relazione all'oltraggio, essendosi l'episodio consumato all'esterno della Caserma e alla sola presenza di militari impegnati in attività di servizio (motivo 2); vizio di motivazione quanto alla valutazione del teste Alessandro (motivo 3); ritenuto che i primi due motivi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese nei due gradi di giudizio, rilevando come: 1) l'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria, ciò che nel caso di specie non si verificò, né poteva ragionevolmente ritenersi; 2) che l'offesa all'onore e al prestigio del Vicebrigadiere (addosso al quale l'imputato sputò) fu realizzata alla presenza non solo degli operanti ma anche dei propri genitori; rilevato che il terzo motivo non risulta devoluto in appello e che comunque le dichiarazioni del teste sono state ritenute in sentenza circostanziate e coerenti; ritenuto, quindi, i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M