CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 34911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G,„ dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, la Corte di Assise di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dalla medesima Corte in data 29.4.2021, con il quale era stata respinta la richiesta formulata nell'interesse del predetto condannato di declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza della Corte di Assise di Roma del 7 giugno 2000, per decorso del tempo. 2. La Corte di Assise di Roma ha, innanzitutto, ricostruito la vicenda al suo vaglio nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA] fu condannato dalla Corte di Assise di Roma il 7.6.2000, con sentenza divenuta irrevocabile il 14.1.2002, alla pena di anni diciotto di reclusione e C. 1.000.000 di multa per i delitti di omicidio e rapina aggravata; emesso ordine di esecuzione il 26.1.2002, il condannato non venne rintracciato; il 3.12.2010 fu emesso nuovo ordine di esecuzione e il 21.12.2010 la Corte di Assise di Roma applicò in favore del Rapushi l'indulto nella misura di anni tre di reclusione ed C. 516,00 di multa; quindi, il 30.11.2015 fu emesso dalla Procura della Repubblica di Roma mandato di arresto europeo per l'espiazione della pena residua di anni quindici di reclusione e con successiva nota del 19.4.2016 il Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale invitò la divisione Si.RE.Ne a inserire i relativi dati nel sistema di informazione Schengen e, nel contempo, dispose che la direzione INTERPOL diffondesse le ricerche finalizzate all'arresto ex art. 720 cod. proc. pen. nei Paesi che non utilizzavano il suddetto sistema; il 12.7.2016 il condannato venne rintracciato in Albania e posto in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali; il relativo arresto, convalidato dal Tribunale di Argirocastro il 13.7.2016, fu confermato dalla Corte di appello di Argirocastro il 29.7.2016; di seguito, il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] richiese alle competenti autorità albanesi la trasmissione per via diplomatica della domanda di estradizione e in data 10.8.2016 il Ministero della Giustizia Italiano - Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio II Cooperazione Internazionale chiese al Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania di attivare la procedura prevista dall'[OSCURATO:PERSONA] firmato a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in particolare, dall'art. 2 par. 2 del medesimo accordo, e di trattenere il prevenuto per l'esecuzione della condanna; 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero italiano comunicò alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma di avere inoltrato la suddetta richiesta al Ministero della Giustizia della Repubblica Albanese; di seguito, in Albania si instaurò un procedimento giudiziario per il riconoscimento della sentenza di condanna della Corte di Assise di Roma del 7.6.2000, che si concluse con la pronuncia del Tribunale di Saranda del 24.1.2017, divenuta esecutiva in data 6.2.2017, che, pur riconoscendo la sentenza italiana, con ( determinazione della pena complessiva da espiare nella misura di anni quindici di reclusione, dichiarò l'estinzione della medesima pena in virtù del disposto dell'art. 68 lett. b) del codice penale albanese, per intervenuta prescrizione; sulla base di detta decisione il prevenuto venne rimesso in libertà e il 25.8.2020 fu tratto in arresto in Grecia, nell'isola di Salonicco, in relazione al medesimo titolo di condanna, in virtù del già citato mandato di arresto europeo; consegnato il 3.2.2021 alle autorità italiane, il Rapushi venne arrestato in attuazione dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ristretto nel carcere di Carinola. 3. Ciò posto, la Corte di Assise di Roma ha ritenuto non applicabili al caso di specie le disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 e non accoglibili le prospettazioni della difesa del condannato, osservando che: - sotto un profilo processuale, la procedura per il trasferimento in Albania dell'esecuzione della pena inflitta al prevenuto era inficiata dalla mancata preventiva deliberazione favorevole da parte della Corte di appello di Roma; - sotto un profilo sostanziale, la concreta eseguibilità della condanna rappresentava il presupposto indefettibile, essendo evidente che, in presenza di una condanna non eseguibile nel paese di cittadinanza del condannato, nessun senso avrebbe l'attivazione della procedura convenzionale, finalizzata al trasferimento del condannato nella prospettiva di eseguire la pena nel suo contesto di origine ai fini di un più agevole reinserimento sociale. 4. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, "violazione degli artt. 111, 117 Cost., 177, 178, 183, 696, 742 e 746 cod. proc. pen., 8, 9, 10, 11 e 12 legge n. 334 del 1988 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), art. 6 della Convenzione Europea per i [OSCURATO:PERSONA]Uomo; violazione del principio dell'obbligo di interpretazione conforme e del primato del diritto internazionale pattizio su quello interno in relazione alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 26 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, Vienna 23 maggio 1969, ratificata in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112; violazione del divieto del bis in idem esecutivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; art. 606, lett. a), b), c) ed e) cod. proc. pen.".Secondo la difesa, la ritenuta inapplicabilità della Convenzione di Strasburgo sarebbe in contrasto con tutti i provvedimenti emessi dalle Autorità italiane (Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione generale per gli affari internazionali e la cooperazione giudiziaria; Ufficio esecuzione della Procura della Repubblica di Roma) nei quali si fa espresso riferimento alla Convezione di Strasburgo e all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, firmato a Roma il 23 aprile 2002; sarebbe, altresì, in contrasto con il principio generale pacta sunt servanda; in caso di mancato rispetto della procedura di deliberazione favorevole da parte della Corte di appello, non sarebbe prevista alcuna nullità o altra categoria invalidante; inoltre, la scelta di ritenere inapplicabili le disposizioni della Convenzione di Strasburgo non riuscirebbe a spiegare come si siano prodotti, nel caso di specie, degli effetti materiali e giuridici (sono stati emessi atti e provvedimenti; vi è stato un controllo giurisdizionale assicurato nello Stato di esecuzione; il condannato ha subito una reale detenzione per circa sette mesi nello Stato di esecuzione). Sempre secondo la difesa, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione della giurisdizione penale, atteso che, attraverso un'interpretazione invalidante si renderebbero improduttivi di effetti giuridici tutti gli atti del procedimento di esecuzione in Albania; la declaratoria di estinzione della pena effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata deducibile a monte della richiesta avanzata dall'Italia all'Albania perché sarebbe stato il risultato di una verifica giurisdizionale presso le [OSCURATO:PERSONA]; la motivazione in punto di concreta eseguibilità della pena e di buona fede nell'interpretazione sarebbe stata comprensibile e lineare qualora spesa dalla Corte di appello in sede di delibazione ex art. 5 della legge n. 257 del 1989 o ex art. 743 cod. proc. pen., ma perderebbe di logicità e coerenza sistematica in riferimento al caso concreto nel quale l'esecuzione all'estero era iniziata e si era già conclusa; una volta ritenuta la procedura per il trasferimento in Albania dell'esecuzione della condanna inficiata dalla mancata preventiva deliberazione favorevole da parte della Corte di appello di Roma, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare anche la illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività in conseguenza delle nullità assolute e insanabili per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. sotto il profilo dell'intervento, assistenza e rappresentanza del ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione degli artt. 111, 117 Cost. 696, 742 e 746 cod. proc. pen., 8, 9, 10, 11, e 12 legge n. 334 di 1988 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; violazione del principio dell'obbligo di interpretazione conforme e del primato del diritto internazionale pattizio su quello interno in relazione alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate e delle successive modificazioni e integrazioni nonché dell'articolo 26 della Convenzione sul diritto dei trattati, Vienna 23 maggio 1969, ratificata dall'Italia con la legge 12 febbraio 1974 n. 112; violazione del divieto di bis in idem esecutivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato". Riconosciuta l'applicabilità della Convenzione di Strasburgo - secondo la difesa - la Corte di Assise non avrebbe potuto fare a meno di riconoscere e affermare che lo Stato di condanna aveva perso ogni potere sul condannato a eccezione di quello relativo a disposizioni o trattamenti più favorevoli (revisione, grazia, amnistia, commutazione della pena); qualora, come nel caso di specie, lo Stato di condanna richiede allo Stato di esecuzione di attivare le procedure per dare corso all'esecuzione stessa, "lo fa sapendo che lo Stato di esecuzione, riconosciuta la legittimità della sentenza dello Stato di condanna [...], dovrà applicare a tale procedura le proprie leggi"; essendo stata "eseguita" la pena in forza della Convenzione di Strasburgo, lo Stato italiano (lo "Stato di condanna") avrebbe perso ogni potere sul condannato (come afferma l'art. 8 della Convenzione di Strasburgo: "lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato di esecuzione ne considera terminata l'esecuzione"). 5. La difesa del condannato ha proposto, altresì, motivi nuovi, con i quali ha sottolineato che l'interpretazione utilizzata dall'ordinanza impugnata per giustificare la inapplicabilità delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo si baserebbe sulla violazione dell'obbligo di interpretazione letterale e sulla violazione del divieto di analogia in malam partem. 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 7. In data 6 maggio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte "memoria di replica", con la quale ha ribadito che la tesi della non applicabilità della Convenzione di Strasburgo e, quindi, del mancato trasferimento della potestà punitiva dallo Stato di condanna a quello di esecuzione contrasterebbe non solo con i principi e le disposizioni normative indicate nei motivi di ricorso ma anche con i fatti processuali così come chiaramente risultanti in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La Corte di Assise di Roma, dopo avere ricostruito la vicenda al suo vaglio nei termini in precedenza riportati, ha ritenuto che le disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, relative al trasferimento dei condannati, non fossero applicabili al caso di specie, osservando, innanzitutto, che la procedura per il trasferimento in Albania dell'esecuzione della condanna inflitta al ricorrente fosse inficiata dalla mancata preventiva deliberazione favorevole da parte della Corte di appello di Roma. Ha, al riguardo, spiegato che nello spazio di intervento normativo rimesso alla sua legislazione, colmato nell'Accordo aggiuntivo con l'Albania e con la successiva legge attuativa, lo Stato Italiano ha configurato una procedura che prevede la pronuncia giurisdizionale, obbligatoria e preliminare, da parte della Corte di appello nel cui distretto è stato reso il giudizio definitivo di condanna; che, in particolare, la legge 3 luglio 1989, n. 257, introduttiva di disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali, aventi a oggetto l'esecuzione delle sentenze penali, all'art. 5, comma 1, stabilisce che "l'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto è pronunciata la condanna. A tale scopo, il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette gli atti al Procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla Corte di appello"; che tale previsione riproduce il contenuto dell'art. 743 cod. proc. pen. e non ha subito deroga alcuna a opera delle Convenzioni internazionali e non si pone neppure in contrasto con l'Accordo aggiuntivo della Convenzione del 1983, stipulato tra Italia e Albania il 24.4.2002, ratificato dall'ordinamento nazionale con legge n. 204 del 2003, così come osservato nella sentenza di questa Corte n. 57806 del 29/09/2017, la quale ha chiarito che l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva in uno Stato (nella specie, l'Albania) con il quale vige la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, non è ammessa in mancanza del preliminare accertamento, a opera della Corte d'Appello nel cui distretto sia stata pronunciata la condanna, del rispetto delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento. Con specifico riguardo a quest'ultimo rilievo, la Corte di Assise di Roma ha aggiunto che tale vaglio deliberativo è necessario anche al fine di verificare la ricorrenza del presupposto su cui l'istituto dell'esecuzione all'estero si fonda, rappresentato dalla possibilità, materiale e giuridica, che la pena inflitta da una sentenza di condanna italiana abbia esecuzione nello Stato estero richiesto; che, dunque, l'eseguibilità della condanna medesima costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina pattizia, la cui finalità è quella di favorire, attraverso il trasferimento dell'esecuzione delle condanne, il reinserimento sociale e la riabilitazione dei condannati nell'ambiente di origine. 2. Ebbene si è scelto di riportare le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata al fine di potere più agevolmente rilevarne la loro adeguatezza e, nel contempo, evidenziare che le questioni trattate hanno ricevuto appropriata soluzione.Non ricorre, pertanto, il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate. 3. Intanto, va ritenuto che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - ['ordinanza impugnata ha messo in evidenza che l'esecuzione della pena non aveva avuto luogo con l'avvio e la conclusione dell'iter procedimentale esecutivo nello Stato Albanese mediante l'emissione della pronuncia del Tribunale di Saranda del 24.1.2017, in quanto detta pronuncia, pur riconoscendo la sentenza di condanna italiana, ha di fatto rifiutato di darvi esecuzione; l'ordinanza impugnata ha, altresì, chiarito - con motivazione esente da vizi logico giuridici - che nessun argomento in senso contrario poteva attribuirsi al periodo di detenzione sofferto dal ricorrente il Albania, perché riferibile, ab origine, a una detenzione provvisoria a fini estradizionali e non già a una detenzione in accoglimento della richiesta di trasferimento dell'esecuzione della condanna medesima. 4. Di alcun rilievo deve ritenersi l'osservazione difensiva - secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con i provvedimenti emessi dalle Autorità italiane (Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione generale per gli affari internazionali e la cooperazione giudiziaria; Ufficio esecuzione della Procura della Repubblica di Roma), nei quali si fa espresso riferimento alla Convezione di Strasburgo e all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, firmato a Rorna il 23 aprile 2002 - per l'evidente ragione che detta circostanza è espressamente evidenziata anche dalla stessa Corte di Assise di Roma; parimenti, la deduzione circa la inosservanza del principio pacta sunt servanda perché assolutamente generica non essendo stato specificato quali sarebbero i pacta con l'Albania violati. 5. Non è neppure fondata la deduzione del ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione della giurisdizione penale, in quanto attraverso un'interpretazione invalidante si renderebbero improduttivi di effetto tutti gli atti del procedimento di esecuzione in Albania. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata - nell'affermare che il provvedimento emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Saranda non aveva determinato l'inizio dell'esecuzione, ma solo detenzione ai fini estradizionali e che la declaratoria di estinzione della pena non ha effetto in Italia - non violi alcun limite della giurisdizione penale.Il ricorso è, inoltre, infondato, anche nella parte in cui sostiene che l'estinzione della pena dichiarata dall'[OSCURATO:PERSONA] albanese non fosse "deducibile a monte della richiesta avanzata dall'Italia all'Albania", essendo "il risultato di una procedura di verifica giurisdizionale presso le Autorità albanesi". E in vero, le argomentazioni spese dalla difesa per avvalorare tale suo assunto (cioè che "il giudizio a priori sulla eseguibilità della pena non era possibile sino a quando - seguendo ogni procedura dettata dalle norme dei due Paesi e da quelle della Convezione ed Accordo la cui applicazione era stata richiesta dalle Autorità italiane - il giudice albanese non ha ritenuto legittimo confermare la condanna alla pena di 15 anni di reclusione e non ha dichiarato l'estinzione della pena in esecuzione a norma dell'art. 68, comma secondo, c.p. albanese") sono, all'evidenza, frutto di un equivoco, dovendosi osservare che occorre distinguere la fase del riconoscimento della sentenza penale straniera da quella dell'esecuzione della pena (nel caso di specie, l'Albania ha riconosciuto la sentenza penale italiana ma non l'ha eseguita, affermando che, in base al codice penale albanese, la pena era prescritta). 6. Del tutto inammissibile è l'eccezione di nullità del giudizio di cognizione e di conseguente illegittimità del titolo di condanna (peraltro, formulata solo nel presente scrutinio di legittimità), rispetto alla quale il condannato avrebbe dovuto semmai proporre incidente di esecuzione tendente a ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione. 7. Non merita accoglimento neppure la doglianza con la quale il ricorrente sostiene che, essendo stata "eseguita" la pena in forza della Convenzione di Strasburgo, lo Stato italiano (lo "Stato di condanna") avrebbe perso ogni potere sul condannato (come afferma l'art. 8 della Convenzione di Strasburgo: "lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato di esecuzione ne considera terminata l'esecuzione"). Ebbene, ritiene il Collegio che detta preclusione può operare soltanto quando lo Stato di esecuzione ha già curato l'esecuzione della pena e non, nel caso di specie, in cui - come, peraltro, ammesso espressamente in ricorso - l'Albania ha riconosciuto la sentenza di condanna italiana ma, nel rispetto della normativa interna, ha dovuto dichiarare la non eseguibilità della pena in esecuzione; il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 36527 del 2008 non è pertinente, atteso che la questione posta al vaglio della Corte era quella se fosse applicabile l'indulto alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334, dunque una questione del tutto diversa dall'attuale.8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ric