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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 08371/2024

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, concernente la sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Treviso rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi in mesi uno, giorni 15 di arresto ed euro 600 dì ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un sinistro stradale ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.b), 2 bis e 2 sexies C.d.S., assolvendolo dalla contravvenzione di cui all'art.187 C.d.S perché il fatto non sussiste.

2. Il giudice distrettuale riconosceva che l'uscita dai limiti della carreggiata del motociclo condotto dal ricorrente, tenuto conto delle complessive modalità del sinistro, era stata senz'altro agevolata dallo stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol, che ne aveva rallentato i riflessi e le capacità di governare il mezzo e pertanto riteneva sussistente la circostanza aggravante ascritta.

Disponeva altresì la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione ascritta.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato due motivi di ricorso.

In relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale lamenta vizio motivazionale in quanto, sulla base degli elementi agli atti non era possibile formulare un giudizio di necessaria tmerisaniabdi tra il verificarsi del sinistro e la condizione di ebbrezza del ricorrente.

Con una seconda articolazione deduce violazione di legge nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dì guida, la quale era prevista dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. soltanto nella ipotesi di stato di ebbrezza superiore al limite di 1,5 gjl e quindi nella ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S., mentre nella specie la pronuncia dì condanna era intervenuta per la ipotesi dì cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S.

4. In via preliminare va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 21 Agosto 2023, ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, cui devono aggiungersi giorni 426 dovuti alla sommatoria dei periodi di sospensione per adesione dei difensori alle astensioni proclamate a livello nazionale e per rinvii richiesti dall'imputato.

Poiché il reato si è perfezionato in data 19 Giugno 2017, il termine di prescrizione è venuto a compiersi in data 21 Agosto 2023. 4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e dì immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate e anche di essere accolte limitatamente alla censura che lamenta violazione di legge con riferimento alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, sanzione amministrativa non prevista per la ipotesi contravvenzionale riconosciuta in capo al ricorrente.

5. Conclusivamente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione , Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, concernente la sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Treviso rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi in mesi uno, giorni 15 di arresto ed euro 600 dì ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un sinistro stradale ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.b), 2 bis e 2 sexies C.d.S., assolvendolo dalla contravvenzione di cui all'art.187 C.d.S perché il fatto non sussiste. 2. Il giudice distrettuale riconosceva che l'uscita dai limiti della carreggiata del motociclo condotto dal ricorrente, tenuto conto delle complessive modalità del sinistro, era stata senz'altro agevolata dallo stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol, che ne aveva rallentato i riflessi e le capacità di governare il mezzo e pertanto riteneva sussistente la circostanza aggravante ascritta. Disponeva altresì la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione ascritta. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato due motivi di ricorso. In relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale lamenta vizio motivazionale in quanto, sulla base degli elementi agli atti non era possibile formulare un giudizio di necessaria tmerisaniabdi tra il verificarsi del sinistro e la condizione di ebbrezza del ricorrente. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dì guida, la quale era prevista dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. soltanto nella ipotesi di stato di ebbrezza superiore al limite di 1,5 gjl e quindi nella ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S., mentre nella specie la pronuncia dì condanna era intervenuta per la ipotesi dì cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. 4. In via preliminare va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 21 Agosto 2023, ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, cui devono aggiungersi giorni 426 dovuti alla sommatoria dei periodi di sospensione per adesione dei difensori alle astensioni proclamate a livello nazionale e per rinvii richiesti dall'imputato. Poiché il reato si è perfezionato in data 19 Giugno 2017, il termine di prescrizione è venuto a compiersi in data 21 Agosto 2023. 4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e dì immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate e anche di essere accolte limitatamente alla censura che lamenta violazione di legge con riferimento alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, sanzione amministrativa non prevista per la ipotesi contravvenzionale riconosciuta in capo al ricorrente. 5. Conclusivamente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione , Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
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