CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 27845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10922 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 8019/2022 del12 dicembre 2022 della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a proposto opposizione al Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 decreto ingiuntivo ottenuto il suo danno da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la somma di euro 603.881,47, oltre interessi. Il credito azionato in via monitoria era relativo a un leasing immobiliare i cui canoni, secondo la società ingiungente, dovevano essere restituiti, postoche il bene oggetto della locazione finanziaria, a seguito di scissionesocietaria, era stato attribuito alla predetta [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, nel costituirsi ingiudizio, ha contestato la pretesa attorea e ha spiegato domanda riconvenzionale per più somme. Si è detta creditrice dell’importodi euro 500.000,00, stante la cessione del credito operata in suo favore daMaurizio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva titolo al rimborso del 50% di un finanziamento soci presente nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] momento della scissione; ha fatto valere altri credit i per euro 1.019.570,14 e per euro 154.213,47 , per prestazioni di riprotezione e servizi aggiuntivie per rimborso di costi del personale. [OSCURATO:PERSONA] ha revocato il provvedimento monitorio e , accogliendo in parte la domanda riconvenzionale d i [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 500.000,00. 2. ─ La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,ha rigettato la domanda riconvenzionale. 3. ― R icorre per c assazione , con sette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone un’impugnazione incidentale basata su due mezzi di censura. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Come si è detto, il ricorso principale consta di sette motivi. 2. ― Col primo si denuncia violazione o falsa applicazione degli Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 artt. 1362 e 1363 e ss. c.c. con riferimento all’interpretazione della parte del contenuto dell’accordo del 24 dicembre 2010 in termini di rinuncia al finanziamento da partedi Maurizio e Gabriella M encucci. Si deduce che la Corte di appello avrebbeviolato il canone di cui all’art. 1362, comma2, c.c., che richiama « il comportamento complessivo » delleparti, anche successivo al l a conclusione del contratto e quello d i cui all’art. 1363 c.c., che richiama il «senso che risulta dal complesso dell’atto»,avendo riguardo , in primo luogo , all a finalità pratica che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto. Dopo aver sottolineato che nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, la ricorrente principale deduce che l’unica interpretazionepossibile della pattuizionecontroversa è que lla per cui Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], così come Mario e [OSCURATO:PERSONA], « hanno rinunciato esclusivamente ai crediti derivanti dai finanziamenti effettuati in favore delle società di cui non erano più soci». Il tema controverso è rappresentato dalla configurabilità diuna rinuncia al diritto di credito avente ad oggetto il rimbors o di alcuni finanziamenti: dirittoche, come spiega la sentenza impugnata, faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe poi ceduto, per una parte,a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte di appello di Roma ha conferito rilievo alladisciplina pattizia contenuta nella scrittura privata del24 dicembre 2010 , intercorsa tra le società e i rispettivi soci , ove era stato previsto«che le somme oggetto di finanziamento conto soci determinate e corrisposte dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono state, a tutt’oggi, tra tutti i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riconosciute congrue e corrette e rimanendo tali somme per il proprio importo di esclusiva responsabilità delle relative società, che mai potranno essere richieste da alcuno, familiari ed eredi compresi, a nessun titolo di compensazione». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto , in particolare, che con l’atto in Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 questione fosse stata operata una rinuncia osservando:«[I]l concetto abdicativo è chiaro: se una somma non sarà mai, anche in futuro, disponibile per i soci, significa che la società la acquisisce definitivamente». In difformità dal Tribunale , ha poi reputato nella sostanza irrilevanti le restituzioni che erano state operate medio tempore; ha rilevato che la rinuncia è un atto irrevocabile , non superabile da una contraria volontà:una volta che l'atto abdicativo si sia manifestato nel mondo esterno esso non può essere ritrattato unilateralmente. Questa la conclusione del ragionamento:«[E]ssendo la rinuncia al credito da parte del socio in favore della società irretrattabile, le successive condotte dei soci che, di fatto, hanno in sostanza revocato la loro rinuncia(in danno del patrimonio sociale), non possono essere apprezzate come legittime , per cui la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] ― in riforma della impugnata sentenza― deve essere rigettata » . Il motivo èfondato. A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso cheun'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 medesime(Cass. 8 novembre 2022, n. 32786 ; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380): nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere cioè inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti(Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass.26 luglio 2019, n. 20294 ). Ora, il motivo proposto appare meritevole di accoglimento non tanto per la mancata valorizzazione del significato da attribuire a clausole diverse rispetto a quella scrutinata dalla Corte di appello ― visto che la parte ricorrente non si mostra capace di individuare specifiche disposizioni contrattuali che smentiscano l’interpretazione del Giudice distrettuale ―, quanto per l’ effettivo omess o apprezzamento, sul piano ermeneutico, da parte del giudice a quo,della condotta tenuta dalle parti dell’accordo. La Corte di merito, difatti, non nega l’assunto di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva prospetta to , in appello, l’esistenza di«cospicue restituzioni» operate dalla società , a far data dal 2011, in favore di uno dei soci parti della convenzione , e cioè [OSCURATO:PERSONA]. E tuttavia,la stessa Corte manca di interrogarsi se tale evenienza abbia un qualche rilievosul piano interpretativo, quale espressione del «comportamento complessivo» delle parti «posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, comma 2,c.c.), e si interessa della sola dimensione effettuale delle attuate restituzioni: come si è visto, la Corte territoriale ha infatti reputato che la rinuncia fosse irretrattabile, come tale insuscettibile di essere vanificatadal rimborso Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 di quanto era stato all’origine mutuato allasocietà.[OSCURATO:PERSONA] di appello, prima di verificare «se le restituzioni avvenute successivamente possano superare la suddetta rinuncia», avrebbe dovuto chiedersi se tali rimborsi non consentissero una diversa interpretazione della clausolacontroversa, visto che gli attuati adempimenti alle obbligazioni restitutorie noneranoin sé coerenti col pregresso venir meno dei crediti dei soci che avevano finanziato la società. 3. ― Il secondo mezzo , svolto in via subordinata, oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c. e dei principi in tema di rinuncia al rimborso del finanziamento erogato. La sentenza impugnata è censurata in quanto la Corte di appello avrebbe mancato di accertare previamente il titolo in forza del quale erano stati effettuati i versamenti. Si osserva: « P er essere considerato un elemento patrimoniale posto a baluardo del patrimonio della società, il finanziamento doveva essere inequivocabilmente deliberato dalla assemblea dei soci ed obbligatoriamente inserito tra le poste ideali del patrimonio netto. Ma, nella motivazione, non vi è cenno di alcuna assemblea per deliberare un qualsivoglia aumento del capitale della società». Col terzo motivo, pure spiegato in via subordinata, si denuncia la violazione o falsa applicazione dei principi in tema di revocabilità della rinuncia.Secondo la società istante, il mancato accertamento del titolo in base al quale sono stati effettuati iversamenti non consentiva di ritenere non revocabile la rinunciae di affermare , in particolare, che i versamenti fosseroda considerare alla stregua di un apporto di capitale. I due mezzi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 4. ― Il quarto mezzo prospetta la violazi one dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e dei principi sul «tempo» di deposito dell’istanza di rimessione in termini.La censura riguarda la decisione della Corte di appello su di un’istanza di rimessione in termini, che si reputa viziata sotto diversi Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 profili. Anzitutto, la Corte di meritonon avrebbe tenuto conto che tra i documenti da prendere in considerazione erano ricompresi due atti giudiziari provenienti da [OSCURATO:PERSONA] relativi ad altro giudizio tra le stesse parti,i quali non potevano essere « assimilati a nuovidocumenti, essendo oltretutto ‘conosciuti’ da entrambe le parti » . In secondo luogo, la valutazione circa la tempestivitàdella produzione non terrebbe conto che l'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile: tempestività da intendersi come «immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa», essendo necessario che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo: nella fattispecie, la prima udienza di comparizione davanti alla Corte di Roma si era tenuta il 9 novembre 2018e all’esito di questa era stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2022, poi differitaal 24 marzo 2022, mentre l’istanza di rimessione in terminiera stata depositata il 13 febbraio dello stesso anno. Da ultimo, il Giudice distrettuale avrebbe mancato di considerare la rilevanza decisiva dei documentiche aveva ritenuto di non acquisire. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha disatteso l’istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente principale con riguardo alla produzione di alcuni documenti osservando che « il funzionamento del software ‘Nocunga’ era noto anche alla [OSCURATO:PERSONA] , dato che riguardava entrambe le strutture alberghiere organizzando i reciproci servizi di riprotezione»: con la conseguenza che la società in questione avrebbe potuto produrre in causa tempestivamente il corredo documentale di cui trattasi.Ha aggiunto: «Peraltro, dall'illustrazione del funzionamento di tale software non sembra discenda una confessione debitoria in Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 sfavore di [OSCURATO:PERSONA]». Il mezzo di censura è anzitutto carente di autosufficienza. In una prospettiva che valorizza il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU questa S.C. è venuta precisando come l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi possa avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481): è stato difatti osservato che il principio di autosufficienza non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18 marzo 2022, n. 8950).Ciò detto, il motivo in esame omette di precisare, nel ricorso, vuoi per riassunto , vuoi pertrascrizione dei passaggi essenziali, il contenuto dei documenti prodotti il 13 febbraio 2022, cui si riferiva l’istanza di rimessione in termini. In secondo luogo,la ricorrente trascura di misurarsi con la vera e propria ratio decidendi della statuizione di rigetto dell’istanza,e cioè col rilievo per cui la produzione avrebbe potuto attuarsinel rispetto delle ordinarie scansioni processuali: rilievo che appare pienamente conforme al principio per cui la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà ( per tutte: Cass. 6 luglio 2018, n. 17729 ; Cass. 28 settembre 2011, n. 19836). 5. ― Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione dei principi in tema di acquisizione probatoria e, in particolare, del principio di vicinanza della prova, anche con riferimento all’art. 2697 c.c.. Sulla base della premessa per cui l'onere della prova deve essere ripartito tenendo contodella concreta possibilità per le parti Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 di provare fatti ecircostanze che ricadono nelle loro rispettive sfere di azione, la ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia mancato di applicare detto principio al tema dei costi dei servizi di riprotezione, oggetto di proprio gravame. Il motivo è inamm i ssibile, in quanto non coglie la reale consistenza della decisione impugnata, per la parte che interessa. Il mezzo investe la statuizione di rigetto del primo motivo dell’appello incidentale sui costi dei servizi di riprotezione proposti dalla ricorrente: ad essere censurata è l’affermazione della Corte di appello per cui «su [OSCURATO:PERSONA] gravava la prova — rigorosa, trattandosi di società appartenenti al medesimo gruppo familiare, circostanza che fa presumere accordi non necessariamente parametrati sui valori di mercato ovvero che il trattamento fosse reciproco — del tito lo (acconto o corrispettivo integrale) delle somme fatturate, non essendo sufficienti considerazioni come la notorietà dei prezzi delle camere o il dedotto lavoro in perdita, dato che l'accordo riguardava reciprocamente le due parti». [OSCURATO:PERSONA] lamentato , in sede di gravame, il rigetto della domanda riconvenzionale del credito per servizi di riprotezione alberghiera. La Corte di merito haspiegato, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che quanto era stato da essa pagato non costituiva un acconto ma l'intero importo concordato e che, a fronte di tale deduzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva«opposto solo insufficienti considerazioni presuntive». Come è evidente, dimostrare che le somme ricevute dalla ricorrente principale costituissero acconti, e non l’intero corrispettivo convenuto, implicavaanz i tutto che si desse prova del reale contenuto dell’accordo intercorso tra le due societàcon riferimento al l ’ ammo n tare che avrebbe dovuto rimborsarsi. E rispetto a tale accordo il criterio della vicinanza della prova ― che è definito dal la possibilità di conoscere in Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 via diretta o indiretta un determinatofatto (cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) ― non è certamente spendibile. Risulta in conclus i one assorbente la circostanza per cui l’odierna istante era onerata di dar prova del contenuto dell’accordo di riprotezione: prova che la stessa non èriuscita a fornire. 6. ― Il sesto mezzo denuncia l’«[o]messo esame dei fatti accertati dalla c.t.u., consistenti nella avvenuta esecuzione e quantificazione dei servizi di riprotezione». Si rileva che, benché la consulenza tecnica non possa ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» principale o secondario, essa ben può costituire l'elemento istruttorio da cui è possibile trarre il«fatto storico, rilevato o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso di considerare». Si menzionano, in proposito, l’avvenuta esecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] i co Palace , delle riprotezioni per euro 1.045.071,79 eil dato relativo alle spese per il personal e, pari a euro 154.213,47. Il motivo è inammissibile. In parte lo stesso èriferito al tema delle riprotezioni, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] soccombente pure in primo grado. Ebbene, nell'ipotesi di «doppia conforme» ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947). E’comunque da osservare, sempre con riguardo alle riprotezioni, che resta insuperabile il dato relativo alla mancata prova dell’accordo che regolava queste ultime.I fatti indicati difettano, dunque, del crisma della decisività. In relazione al residuo importodi euro 154.213,47 vale quanto sopra osservato in ordine alla «doppia conforme», visto che nemmeno la pretesa aventead oggetto tale importo, relativo a non meglio chiariti Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 costi del personale,fu accolta dal Tribunale di Roma. 7. ― Col settimo motivo la ricorrente s i duole della motivazione apparente resa sul secondo motivo del proprio appello incidentale. La censura è basata sul principio per cui la motivazione è apparente quando ometta di indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento quanto al diniego della sussistenza della prova della pretesa e comunque quando reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice stesso per la formazione del proprio convincimento. La Corte di appello , con riguardo a un vantato creditodi euro 9.351,25, avrebbe « da un lato, fatto riferimento al ‘precedente rilievo’, incomprensibile data la diversità della fattispecie, trattandosi, in questo caso, di somme ancora dovute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolo di acconto delle prestazioni di riprotezione; dall’altro, [avrebbe] apoditticamente affermato che non vi sarebbe prova di quanto preteso, ignorando quanto accertato sul punto dal c.t.u.dott. [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è infondato. La Corte di merito ha chiaramente ritenuto che,con riguardo alla questione relativa alla spettanza della som ma di euro 9.351,25 , dovevano valere le stesse considerazioni svolte con riferimento alle riprotezioni, dal momento che, anche sul punto, difettava la provadel diritto al rimborso. Come è noto, aseguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, la censura per vizio di motivazione può riguardare solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): «al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass. Sez. U. 16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). La sorte del mezzo di censura è segnata, così, dal duplice rilievo per cui la motivazionedel rigetto del secondo motivo di appellosi colloca oltre la soglia del minimo costituzionale e non può essere sindacataavendo riguardo all’asserito contrasto della decisione con lerisultanze della consulenza tecnica. 8. ─ Deve ora passarsi allo scrutinio del ricorso incidentale. 9. ― Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 342 c.p.c.. Si assume essere errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le doglianze formulate risulterebbero essere specifiche, censurando ogni singolo passaggio della ratio decidendidella pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], società scissa, non avesse diritto a pretendere da [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria, la «maxirata» delcanone di un leasing immobiliare contratto prima della scissione in quanto il rapporto di locazione finanziaria non era ricompreso nell’atto di scissione e il cespite era rimasto nella disponibilità di un soggetto terzo. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che il motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] fosse, al contempo, inammissibile e infondato. Sotto il primo profilo ha rilevato che l’appellante non aveva colto che il Tribunale aveva fatto proprie le risultanze del c.t.u., il quale aveva rilevato che nel bilancio di [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto un risconto attivo riferito alla rata in questione : ha osservato Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 che la società appellante non poteva limitarsi a sostenere che il consulente tecnico non si era avvedutodell'iscrizione del risconto e ha evidenziatoche il c.t.u. non aveva rilevato tale annotazione , « laddove avrebbe dovuto esservi se il contratto di leasing immobiliare fosse rientrato nella scissione». Sempre con riguardo all’inammissibilità, la Corte distrettuale ha osservato che , secondo l’ausiliario , nell'atto di scissione non vi era menzione dell'obbligazione derivante dal contratto di leasing e che tale circostanza rilevante, ammessa anche dal consulente tecnico di parte di [OSCURATO:PERSONA], non aveva formato oggetto di censura. La Corte di merito ha dunque imputato all’appellante di non essersi confrontata con tali rilievi, evidentemente recepiti dal Tribunale nella prima pronuncia. Ebbene, nel corpo del motivo la ricorrente incidentale ha riprodotto (da pag. 31 a pag. 42) una parte del proprio atto di appello ma non ha allegatodi aver sollevato censure con riguardo ai due punti di cui si è appena detto: è significativo, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] richiami il proprio attodi gravame per rilevare come avesse ivi precisato chele proprie scritture contabili davano conto del trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] del risconto attivo relativo alla «maxi rata»(cfr. pagg. 42 s. del ricorso), ma non deduca affatto che con la citazione di appello avesse confutato i rilievi del consulente quanto alle emergenze delle scritture contabili della società beneficiaria e al contenuto della convenzione di scissione. 10. ― Col secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2506-bisc.p.c.. La decisione impugnata risulterebbe essere errata «per aver ritenuto che, in caso di scissione, il mero fatto che un elemento non sia oggetto di un'analitica indicazione nell’allegata situazione patrimoniale non determina l'applicazione della regola suppletiva per la quale tale elemento rimane incapo alla società trasferente». Sez. I–RG 10922/2023 camera di consiglio2.10.2024 Il motivo è inammissibile. A fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello non vi è spazio per lo scrutinio delle ulteriori considerazioni svolte, nel merito, dalla Corte territoriale. Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675). 11. ― In conclusione , va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e del terzo, rigetto del settimo e declaratoria di inammissibilità dei restanti;il ricorso incidentale va invece rigettato. 12. ― L a sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma,che statuirà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo delricorso principale , dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta il settimo e dichiara inammissibili i restanti; rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri