CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Esigid—a V-VrTs—o—gre-- pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40564/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, alla data di proposizione della impugnazione, 6 ottobre 2022, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente)