CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 44175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegalmente detenuto gr. 2,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 10,18 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con la stessa sentenza il Tribunale disponeva la confisca delle droghe sequestrate, degli strumenti di taglio e confezionamento, di un telefono cellulare e della somma di 195 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Luciano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.240 cod. pen. e 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto l'applicazione di una misura di sicurezza illegale, in assenza di prova certa sulla provenienza da delitto della somma di denaro sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. 2. Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quanto è pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui alla anzidetta norma ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Il motivo dell'impugnazione è fondato poiché, secondo l'orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra lo stesso e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come del tutto illegittima si presenta la decisione del Tribunale, che ha reputato di dover disporre la confisca della somma di 195 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sul presupposto che si trattasse del provento dell'attività di spaccio dello stupefacente: tenuto conto che al prevenuto non è stata addebitata alcuna specifica ipotesi di cessione di stupefacente a terzi, ma solo la detenzione illegale delle due droghe innanzi indicate, e che, perciò, manca la prova del necessario nesso di pertinenzialità tra quella somma e il delitto per il quale l'azione penale è stata esercitata, ovvero che il denaro potesse altrimenti essere considerato come "prezzo" impiegato per la realizzazione dello scopo illecito ovvero come il ricavo di una pregressa vendita della sostanza. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro, di cui va ordinata la restituzione all'avente diritto. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] I Presidente Er ol e/tIrile A a Pet DEP