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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06461/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, avendo egli solo riferito una data di nascita errata e non avendo nell'occasione gli operanti proceduto a redigere un atto pubblico; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure, di fatto, proposte nel ricorso non trovano corrispondenza nelle doglianze proposto con l'atto di appello secondo la sintesi fattane nella sentenza impugnata e comunque: - la data di nascita costituisce un imprescindibile elemento delle generalità di un cittadino; - il controllo dell'imputato doveva essere trasfuso quantomeno in una relazione di servizio (tanto più che egli era stato sorpreso mentre conduceva un veicolo pur essendo sprovvisto della patente di guida). 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di nneritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, avendo egli solo riferito una data di nascita errata e non avendo nell'occasione gli operanti proceduto a redigere un atto pubblico; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure, di fatto, proposte nel ricorso non trovano corrispondenza nelle doglianze proposto con l'atto di appello secondo la sintesi fattane nella sentenza impugnata e comunque: - la data di nascita costituisce un imprescindibile elemento delle generalità di un cittadino; - il controllo dell'imputato doveva essere trasfuso quantomeno in una relazione di servizio (tanto più che egli era stato sorpreso mentre conduceva un veicolo pur essendo sprovvisto della patente di guida). 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di nneritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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