CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vizio postale l’assegno, in un secondo tempo risultato contraffatto, in difformità dalle previsioni degli artt. 6 DM 9.4.2011 e 83 d.P.R. n.156 del 1973; b) l’evento lesivo oggetto di doglianza di Arca era pertanto da ricondursi, in termini esclusivi, proprio ad una inadempienza della stessa emittente, senza responsabilità della banca negoziatrice del titolo, priva di riferibilità di una condotta causalmente rilevante; c) la compensazione fra le parti veniva poi disposta per il reciproco difetto di sintesi e chiarezza nei rispettivi atti, nonostante la semplicità della fattispecie; 4. Arca avversa la citata decisione interponendo cinque motivi, cui resiste BNL con controricorso e ricorso incidentale condizionato su due motivi; tali atti sono stati poi ulteriormente illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente – precisata la natura del titolo di credito spedito, quale “assegno bancario di traenza”, circostanza riportata anche in controricorso – ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato, dell’art.132 co.2 n.4 c.p.c., stante il carattere apparente della motivazione sul punto e dell’art.342 c.p.c., avendo erroneamente negato la specificità del corrispondente motivo d’appello; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt.6 DM 9.4.2001 e 83 d.P.R. n. 156 del 1973, avendo erroneamente la sentenza ascritto ad Arca una negligenza, con la spedizione postale dell’assegno, invero non correlata ad uno specifico obbligo normativo né ad una responsabilità, ove inottemperato, censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5, nonché 4 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., anche per apparenza della motivazione o insussistenza della stessa; Pagina 3 di 7 - RGN 7782/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7782/2018 Numero sezionale 864/2022 3. il terzo motivo enuncia la violazione dell’art.1227Numero di raccolta generale 15252/2022 c.c., laddove la Data pubblicazione 12/05/2022 sentenza, facendone applicazione in relazione agli artt.40-41 c.p., ha escluso del tutto ogni responsabilità contrattuale della banca nella produzione del danno, nonostante il pagamento effettuato a soggetto non legittimato, così erroneamente negando che vi sia stata una autonoma serie causale autosufficiente nella relativa condotta, con riflessi sulla motivazione parimenti erronea o apparente; 4. il quarto motivo invoca la violazione dell’art.1218 c.c., con erroneità della sentenza in punto di esclusione dell’onere liberatorio gravante sulla banca, non adempiente al dovere di verifica del soggetto possessore del titolo per l’incasso, né risultando in giudizio, per omessa istruttoria e non acquisizione del documento, la prova di non imputabilità di tale controllo cui contrattualmente la negoziatrice era tenuta; 5. il quinto motivo invoca la violazione dell’art.92 c.p.c. per ingiustificata compensazione disposta dal tribunale; 6. il primo motivo del ricorso incidentale condizionato enuncia la violazione dell’art.1227 co.2 c.c., eccezione sollevata dalla banca e così in violazione dell’art.360 c.1 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendo il giudice esplicitato che Arca era l’unica responsabile del danno, che avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza; 7. nel secondo motivo di BNL censura la sentenza per omesso esame delle rappresentate ulteriori negligenze di Arca posteriori all’incauta spedizione postale dell’assegno, circostanze che avrebbero parimenti condotto, in violazione ancora degli artt.1227 co.2 c.c. e 112 c.p.c., ad escludere il danno finale; 8. ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile, in tutti i profili trattati; il tenore della sentenza impugnata appare inequivoco nell’assegnare primazia assorbente al nesso causale tra spedizione a mezzo posta dell’assegno da parte di Arca, quale condotta negligente per violazione dell’art.83 d.P.R. n. 156 del 1973 e produzione dell’evento finale, ratio decidendi cui è estranea la violazione dell’art.43 l. ass.; a sua volta la violazione dell’art.342 c.p.c. è censurata mediante un affastellamento di Pagina 4 di 7 - RGN 7782/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7782/2018 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 15252/2022 riassunti delle attività difensive dei gradi di merito e attività Data pubblicazione 12/05/2022esplicative di pronunce ivi citate che contrastano in modo confuso, oltre che inefficacemente prolisso, la puntuale ratio decidendi del tribunale, che ha, con proprio giudizio di inappropriatezza del motivo d’appello, giudicato inconferente la elencazione di precedenti della Cassazione non specificamente connessi alla fattispecie di causa, ai principi invocati dalla parte, a quelli asseritamente applicati in modo erroneo dal primo giudice, conseguendone una inammissibile genericità del mezzo qui proposto; 9. il secondo motivo è inammissibile in parte perchè riflette una modalità di esposizione della censura confusa ed intimamente contraddittoria, laddove opera una mescolanza di mezzi diversi, alla luce del principio per cui tale sovrapposizione, ove – come nel caso - si tratti di mezzi d'impugnazione eterogenei, cioè facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., risulta contrastare il principio per cui «non [è] consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e Pagina 5 di 7 - RGN 7782/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7782/2018 Numero sezionale 864/2022 contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al Numero di raccolta generale 15252/2022fine di decidere Data pubblicazione 12/05/2022 successivamente su di esse» (Cass. 26874/2018); 10. per altra parte, il motivo non è fondato, in quanto s’imbatte nel principio, cui dare continuità per il profilo implicato, espresso da Cass. s.u. 9769/2020, per cui effettivamente la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, «costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore»; il principio, ai fini qui d’interesse, rileva quale affermativo con chiarezza di un’ipotesi di condotta negligente di Arca, per come accertata e tanto basta per respingere il motivo; 11. il terzo motivo è parzialmente fondato, sotto il profilo della assorbente violazione di legge dedotta, in quanto, proprio per lo stesso principio espresso dalle cit. S.U. n. 9769 del 2020, l’efficienza causale della spedizione per posta di un titolo trasferibile non ha di per sé valenza esclusiva rispetto all’evento di danno coincidente con l’incasso da non legittimato, occorrendo almeno verificare – attività non espletata dal giudice di merito – se e in che termini vi sia stato il riferito «comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (conf., poi, Cass. 25873/2020); 12. il quarto motivo appare inammissibile, poiché l’adempimento dell’obbligo di verificazione della non contraffazione del titolo non ha trovato tema d’indagine nel processo di merito in quanto, come premesso, il giudice ha assegnato priorità al diverso profilo (e di cui al terzo motivo) della valenza causale primaria della spedizione postale; ne consegue che il riscontrato assorbimento non ostacola la relativa trattazione nel giudizio di rinvio; Pagina 6 di 7 - RGN 7782/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7782/2018 Numero sezionale 864/2022 13. il quinto motivo è assorbito, stante l’accoglimento Numero di raccolta generale 15252/2022parziale del terzo; Data pubblicazione 12/05/2022 14. per l’identica ragione di cui al quarto motivo del ricorso principale sono inammissibili i due motivi del ricorso incidentale, trattando essi dell’omessa pronuncia, oltre che della violazione di una norma (l’art.1227 co.2 c.c.), che il tribunale non ha affrontato, per aver conferito esclusiva valenza causale alla già ricordata – e giudicata negligente e causalmente efficiente - spedizione postale dell’assegno; vi è stato dunque un non esplicitato apprezzamento dei profili contestativi propri delle eccezioni ulteriori della banca, in quella sede assorbiti e pertanto anch’essi suscettibili di ripresa in sede di giudizio di rinvio; il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile quanto ai motivi primo, secondo, quarto e quinto, con parziale accoglimento del terzo ai sensi di cui in motivazione; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile ai sensi di cui in motivazione e, dunque, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale quanto ai motivi primo, secondo, quarto e quinto, accoglie in parte il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto; cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 di 7 - RGN 7782/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e