Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31009/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BHIV7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2023 la Co -t .1 V ,/t/L,C3 appello di Napoli confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale diz3311 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello Napoletana ha correttamente negato la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla intensità del dolo riscontrato nella condotta dell'imputato, il quale aveva ricavato uno spazio al di sotto del sedile del passeggero dell'auto a bordo del quale era stato trovato per trasportare lo stupefacente, e dal contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe fornito solo informazioni genericissime circa il soggetto che gli aveva consegnato la sostanza rinvenuta; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere esterjsq.e il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BHIV7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2023 la Co -t .1 V ,/t/L,C3 appello di Napoli confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale diz3311 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello Napoletana ha correttamente negato la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla intensità del dolo riscontrato nella condotta dell'imputato, il quale aveva ricavato uno spazio al di sotto del sedile del passeggero dell'auto a bordo del quale era stato trovato per trasportare lo stupefacente, e dal contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe fornito solo informazioni genericissime circa il soggetto che gli aveva consegnato la sostanza rinvenuta; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere esterjsq.e il P
Sentenza Cassazione n. 31009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris