CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05220/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, - intimata- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 3669/19, depositata il 3 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia della Riscossione notificava il 4 novembre 2014 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto tributi erariali. La CTP dichiarava la prescrizione di tutti i crediti salvo quello portato alla cartella finali 8000, notificata dopo [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2009. La CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo dalla prescrizione anche la cartella finali 1002, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, peraltro solo con riferimento al capitale e invece confermando la prescrizione quanto ad interessi e sanzioni. Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia della Riscossione ed il contribuente sono rimasti intimati nonostante la regolare notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., e 20, d.lgs. n. 472/97, avendo a suo avviso la CTR erroneamente ritenuto applicabile ad interessi e sanzioni la prescrizione quinquennale nell’ipotesi in cui la definitività del relativo debito non derivi da provvedimento giurisdizionale irrevocabile. 1.1. Il motivo è infondato, dal momento che in generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127). Quanto alle sanzioni, l’espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall’art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come appunto affermato con riguardo alle sanzioni proprio dalla pronuncia citata dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi. Sennonché, nella specie è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, ed anzi la stessa CTR aveva chiarito correttamente che la prescrizione decennale era limitata per essi al caso della previa pronuncia giudiziale. 2. In definitiva il ricorso dev’essere respinto. Nulla per le spese non essendosi costituito il contribuente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).