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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2010

Cassazione n. 06091/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15189/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale Liegi, n. 58. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] –n. 5033/2015, depositata in data 4 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Cart.

Pag. altri trib. –credito d’imposta 2006 Rilevato che:

1. In data 10.06.2010 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 293200100037277548, mediante cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 7.012,34, comprensiva di interessi, sanzioni e compensi di riscossione a titolo di recupero credito d’imposta anno 2006.

La rettifica originava da un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al cui termine si riscontrava un indebito utilizzo dell’ulteriore credito d’imposta occupazionale art. 63, comma primo, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2006.

2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 388/03/2011, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato.

4. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva l’ufficio, controdeducendo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la piena legittimità del proprio operato.

5. Con sentenza n. 5033/2015, depositata in data 4 dicembre 2015, la C.t.r. rigettava l’appello, confermando l’operato del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di legge: art. 2909 cod. civ. e art. 2697 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente ritenendo non applicabile al caso di specie la sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 del 25/11/2009 e non definibile la presente controversia sulla base delle ricostruzioni esposte dalla parte contribuente con correzioni a penna riportate sulle copie dei Modelli di dichiarazione depositati in atti.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta il difetto di motivazionenella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare la rilevanza processuale, in sede d’appello, della sentenza passata in giudicato della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 del 25/11/2009, che ha confermato la spettanza del credito d’imposta dal 2002 al 2005 in favore della società contribuente ed ha ritenuto pienamente assolto l’onere probatorio in capo al contribuente attraverso la documentazione versata in atti, non contestata dall’ufficio.

2. Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. impone al Collegio di esaminare prioritariamente la sollevata questione di giudicato esterno atteso che nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passatain giudicato , l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un puntodecisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo.

2.1. Orbene, per acclarare che la sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/10, depositata in data 13 gennaio 2010, sia passata in giudicato – asserita come depositata nell’ambito del giudizio n. 13867/2010 – si profila la necessità di acquisire i fascicoli d’ufficio relativiad entrambi i gradi di merito.

Quindi, vanno acquisiti i fascicoli di ufficio di entrambi i gradi di giudizio di merito con rinvio a nuovo ruolo della causa.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15189/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale Liegi, n. 58. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] –n. 5033/2015, depositata in data 4 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag. altri trib. –credito d’imposta 2006 Rilevato che: 1. In data 10.06.2010 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 293200100037277548, mediante cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 7.012,34, comprensiva di interessi, sanzioni e compensi di riscossione a titolo di recupero credito d’imposta anno 2006. La rettifica originava da un controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al cui termine si riscontrava un indebito utilizzo dell’ulteriore credito d’imposta occupazionale art. 63, comma primo, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2006. 2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 388/03/2011, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato. 4. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva l’ufficio, controdeducendo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la piena legittimità del proprio operato. 5. Con sentenza n. 5033/2015, depositata in data 4 dicembre 2015, la C.t.r. rigettava l’appello, confermando l’operato del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione delle norme di legge: art. 2909 cod. civ. e art. 2697 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente ritenendo non applicabile al caso di specie la sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 del 25/11/2009 e non definibile la presente controversia sulla base delle ricostruzioni esposte dalla parte contribuente con correzioni a penna riportate sulle copie dei Modelli di dichiarazione depositati in atti. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta il difetto di motivazionenella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare la rilevanza processuale, in sede d’appello, della sentenza passata in giudicato della C.t.p. di Catania n. 16/04/2010 del 25/11/2009, che ha confermato la spettanza del credito d’imposta dal 2002 al 2005 in favore della società contribuente ed ha ritenuto pienamente assolto l’onere probatorio in capo al contribuente attraverso la documentazione versata in atti, non contestata dall’ufficio. 2. Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. impone al Collegio di esaminare prioritariamente la sollevata questione di giudicato esterno atteso che nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passatain giudicato , l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un puntodecisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo. 2.1. Orbene, per acclarare che la sentenza della C.t.p. di Catania n. 16/04/10, depositata in data 13 gennaio 2010, sia passata in giudicato – asserita come depositata nell’ambito del giudizio n. 13867/2010 – si profila la necessità di acquisire i fascicoli d’ufficio relativiad entrambi i gradi di merito. Quindi, vanno acquisiti i fascicoli di ufficio di entrambi i gradi di giudizio di merito con rinvio a nuovo ruolo della causa. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’a
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