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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 29244/2024

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NZA sul ricorso n. 8925/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7. - ricorrent e - contro 2RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Comune di Cancello e Arnone,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4763/2018 , depositata in data 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con determinazione n. 72 del 29 aprile 1999 a firma del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cancello ed Arnone, l’ente locale offriva all’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di Capua la somma di £ 235.149,17 quale indennità di esproprio per il terreno della superficie di 6885 mq sito nel territorio comunale, distinto al catasto terreni al Foglio 18 particella

7. L’atto conteneva il riferimento alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato, provvedimento non allegato né mai notificato all’Istituto proprietario del fondo.

L’indennità di espropriazione offerta veniva comunque accettata con comunicazione trasmessa a mezzo fax il 19.11.1999.

2. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale n ella realizzazione dell’opera pubblica, con atto di citazione del 21 settembre 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di 3RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell’Ente locale per l’illegittima occupazione del fondo: instando, in via principale, per la richiesta di restituzione del terreno, previa riduzione in pristino, e, in via subordinata, per il controvalore dello stesso.

4. All’esito della CTU che attestava l’irreversibile trasformazione dell’area a causa della realizzazione del mercato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava il Comune al pagamento della complessiva somma di € 760.545,00 a titolo risarcitorio in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi e le spese giudiziali.

5. Avverso tale pronuncia l’ente locale proponeva impugnazione reiterando l’eccezione di carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, già proposta in primo grado, e contestando la qualificazione dell’occupazione operata dal giudice di primo grado quale occupazione illegittima.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la procedura espropriativa, almeno all’origine, era stata correttamente intrapresa mediante la pubblicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato e la comunicazione dell’offerta di indennità provvisoria con la quantificazione del danno subito dall’espropriato.

L’Istituto appellato, a sua volta, presentava appello incidentale condizionato chiedendo la riforma della pronuncia in relazione al rigetto della domanda di restituzione dell’area.

6. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4763/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, in accoglimento dell’appello principale, riformava la pronuncia di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ritenendo assorbiti i rimanenti motivi dell’appello principale e l’appello incidentale.

La Corte territorialedichiarava che la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, bensì in quella esclusiva del 4RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34, comma 1 , del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come modificato dall’art. 7,comma 1 , lett. b della legge 21 luglio 2000 n. 205, ritenendo comunque provata, sia pure mediante presunzioni semplici, l’esistenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato, nonostante la mancata produzione in giudizio.

La Corte d’appello, infatti, osservava che il deposito in giudizio ad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA] della copia della determinazione n. 72 datata 29 aprile 1999 del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune, contenente l’offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione del fondo pari a £ 235.149,171 - offerta peraltro accettata – in cui era richiamata per relationem la delibera di approvazione del progetto di lavori equivalente alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenzadei lavori approvati ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n.1, fosse elemento sufficiente a far ritenere provato che il comportamento dell’Ente locale fosse causalmente collegato a tale provvedimento.

Di conseguenza, aveva inquadrato la fattispecie nella manifestazione dell’esercizio di un pubblico potere autoritativo, qualificandola quale espropriazione acquisitiva soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non quale occupazione usurpativa, di competenza del giudice ordinario.

Quanto alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nella ricostruzione della pronuncia impugnata, in via stragiudiziale, aveva accettato l’indennità offerta e, in sede giudiziale, si era limitato ad eccepire la mancata produzione in giudizio del documento contenente la dichiarazione di pubblica utilità, senza contestarne specificamente l’esistenza, il contenuto e la validità o l’efficacia, veniva ritenuta 5RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sostanziata da fatti storici idonei, quali presunzioni semplici, a fornire la prova in giudizio dell’esistenza e del contenuto della dichiarazione di pubblica utilità quale elemento rilevante ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia.

7. Avverso detta sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di Capua ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, depositando anche memoria scritta.

8. Il Comune di Cancello ed Arnone ha resistito con controricorso, depositando memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1 , c.p.c. – Violazione dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2727 c.c., 2729 c.c. e 115 c.p.c.».

Si rileva che la materia del contendere ha ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità (di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), presente nella controversia esclusivamente per relationem, in quanto tale delibera non è stata mai prodotta in giudizio.

La Corte d’appello, sul punto, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai specificatamente contestato l’esistenza o il contenuto di tale documento, «essendosi sempre limitato ad adombrare in proposito dei generici dubbi in considerazione della mancata produzione in giudizio di almeno una sua copia».

Inoltre, l’Istituto ha accettato «espressamentee senza condizioni la somma offertagli dal Comune ora appellato a titolo di indennità di espropriazione del fondo in questione».

I due elementi, dunque, sarebbero stati più che sufficienti per ritenere, sia pur presuntivamente, «provato che il comportamento tenuto dal Comune di Cancello ed Arnone occupando, il 17 novembre 6RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1998, tale fondo […] deve essere causalmente ricondotto alla suddetta deliberazione e dunque, come questa, costituiva una manifestazione dell’esercizio di un pubblico potere autoritativo di cui il medesimo comune era certamente munito».

Si sostiene che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto provata mediante presunzioni semplici l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità quale elemento rilevante ai fini dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante tale atto non sia mai stato prodotto in giudizio, o notificato alla parte, ma soltanto richiamato per relationem nella determinazione contenente l’offerta dell’indennità di espropriazione.

Ed infatti, di tale presunta dichiarazione, identificata con il n.256 del 10/9/1998, «si ha contezza perché richiamata nella successiva delibera n. 72 del 29/4/99, con cui il Comune ha determinato la indennità provvisoria, notificata al l’ [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Tra l’altro, l’inesistenza di tale atto sarebbe confermata dal Consulente tecnico d’ufficio (di seguito CTU)«che non ha rinvenuto tra gli atti del Comune la dichiarazione di pubblica utilità in questione».

Si riportano le dichiarazioni del CTU, il quale nel rispondere al secondo quesito, ha affermato che «in assenza totale di documentazione probante ai fini dell’espletamento della presente consulenza tecnica, perché non esibita e/o consegnata dal CTU […] il sottoscritto solo nel fascicolo della parte attrice […] ha trovato l’unico documento disponibile del Comune […] datato 29/4/1999, n. prot. 72, avente per oggetto: Sistemazione area mercato e Rideterminazione indennità di esproprio».

Gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte d’appello sono rappresentati da: 1) assenza di specifica contestazione da parte 7RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’[OSCURATO:PERSONA] o del contenuto della presunta dichiarazione di pubblica utilità, ovvero della validità o efficacia della stessa; 2) accettazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle indennità offerta.

Tali elementi presuntivi non sarebbero, né singolarmente, né nel loro complesso, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati «meramente ipotetici».

Ai fini della configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, ma è sufficiente che dal fatto noto «sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit».

Non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (si cita Cass., n. 2632 del 2014).

La Corte d’appello non poteva trarre il proprio convincimento che dal documento stesso, quindi dalla delibera n. 256 del 10/9/1998, mai prodottoin atti.

Gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale, invece, non rispondono agli imprescindibili requisiti delle presunzioni legati alla gravità ed alla precisione.

Non essendo stato mai prodotto il documento, non si comprende in cosa si sarebbe dovuta sostanziare la «specifica contestazione della dichiarazione di pubblica utilità».

Anche l’ulteriore elemento relativo all’accettazione dell’indennità provvisoria era neutro per la soluzione della controversia, in quanto «è piena facoltà del proprietario accettare l’indennità offerta senza entrare nel merito della procedura espropriativaattivata». 8RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrentelamenta «la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1 e n.3 c.p.c. , in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 1350 c.c.».

Sicensura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui, ha ritenuto sufficiente la prova dell’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità mediante presunzioni semplici.

In particolare, la Corteterritoriale ha affermato che «sebbene sia indubbio che la deliberazione con cui una pubblica amministrazione approva il progetto di un’opera di pubblica utilità debba essere redatta, ad substantiam, in forma scritta, la prova in giudizio della sua esistenza e del suo contenuto ben può essere data anche mediante semplici presunzioni».

Tra l’altro, ha aggiunto la Corted’appello che «nella specie, detta deliberazione non sia invocata dalle parti come fatto costitutivo, istintivo, modificativo od impeditivo del diritto sostanziale controverso, ma come semplice dato storico rilevante soltanto ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia».

In tal modo, la Corted’appello avrebbe «ingiustamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico della parte espropriata (illegittimamente espropriata) un onere che non le compete» (si cita Cass., n. 5025 del 28 2013).

Peraltro, nella specie l’eccezione sul presunto carattere non usurpativo della occupazione è stata sollevata proprio dal Comune che «non poteva non avere la disponibilità del documento contenente la dichiarazione di pubblica utilità».

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la violazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n.1 e n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 1350 c.c. art. 1 Legge n. 1 del 1978 ed art. 12 D.P.R. n. 327/2001», in quanto, gli articoli 12 e 13 del d.p.r. n. 327 del 9RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2001 indicano la necessità dell’atto scritto ad substantiamper gli atti amministrativi che hanno valenza di dichiarazione di pubblica utilità.

Da tali disposizioni normative emerge «non solo il carattere sostanziale della prova scritta, quanto anche la valenza costitutiva del documento stesso».

Pertanto, non è sufficiente che la dichiarazione dipubblica utilità sia richiamata per relationemper desumere l’esistenza, «perché una dichiarazione di pubblica utilità […] deve rispettare una serie di requisiti e parametri, in assenza dei quali la dichiarazione non è assolutamente in grado di incidere sul diritto di proprietà e degradarlo interesse legittimo».

Per tale ragione - ad avviso del ricorrente, «la dichiarazione di pubblica utilità non può mai essere un semplice fatto storico rilevante soltanto ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia».

4. I tre motivi di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

4.1. Anzitutto, si rileva che, pur trattandosi di questione di giurisdizione, questo Collegio può decidere la controversia, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con numerose pronunce, hanno già scolpito i confini della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di espropriazione acquisitiva, in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal decreto di esproprio, ma dalla irreversibile trasformazione del bene (Cass., Sez.U., n. 147 9/4/2007; Cass.Sez.

U., 17/2/2014, n. 3660).

Infatti, l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola 10RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difettodi specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., Sez.U., 19/1/2022,n. 1599). 5.In particolare, per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U., 27/6/2007, n. 14794)le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. n.80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; invece sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico- edilizia (l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, 11RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 327 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni.

6. Nella specie, la controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 21/9/2005, con riferimento ad una dichiarazione di pubblica utilità del 10/9/1998, sicché trova applicazione la giurisprudenza di legittimità sopra citata.

7. Inoltre, si è chiarito chele controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (Cass., Sez.

U., 17/9/2019, n. 23102).

Con il chiarimento per cuil'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene 12RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati (Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31028).

Si è precisato, da parte di questa Corte, sempre a sezioni unite che,in materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle [OSCURATO:PERSONA], compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione(Cass., Sez.

U., 9/11/2021, n. 32688).

7.1. Ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo non rileva neppure che l’apprensione o irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo o caducato (Cass. Sez.U., 5/9/2022, n. 26033).

7.2. Pertanto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica, è avvenuto in forza di un'illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili 13RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest'ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento(Cass., Sez.U., 13/2/2023, n. 4424; in tal senso anche Cass., Sez.U., 1/3/2023, n. 6099).

8. Nella specie, dunque, l’unico accertamento devoluto alla Corte d’appello riguardava la circostanza che fosse stata emessa la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, con la quale era stata consacrata la dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dalla validità o meno di tale provvedimento, e quindi dal suo concreto contenuto.

Ciò che era indispensabile accertare, riguardava, come effettivamente ritenuto dalla Corte d’appello, l’esistenza del « fatto storico»rappresentato dall’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che fosse rilevante il contenuto di tale provvedimento, in relazione alla sua legittimità formale e sostanziale, essendo necessario accertare esclusivamente la pubblica amministrazione avesse o meno manifestato la propria determinazione autoritativa.

9. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità, benché il provvedimento relativo non fosse stato prodotto in giudizio.

Tale affermazione era corroborata da treelementi fondamentali.

Da una parte, infatti, l’esistenza della delibera di Giunta comunale n. 256 del 10/9/1998, attributiva della dichiarazione di pubblica utilità, si ricavava dal fatto che tale provvedimento era espressamente richiamato nella successiva determinazione n.72 del 24/9/1999 del responsabile del servizio tecnico del Comune, con il quale si determinava e si offensiva l’indennità provvisoria.

Dall’altra, ulteriore addentellato della ricostruzione della Corte territoriale, proveniva dalla accettazione da parte dell’Istituto 14RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell’indennità provvisoria determinata con il provvedimento n. 72 del 29/4/1999, a sua volta richiamante la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, con la quale era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera.

Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato specificamente il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, limitandosi a dolersi della mancata produzione in giudizio di almeno una copia dello stesso

10. A fronte di tale motivazione, le censure prospettate dall’[OSCURATO:PERSONA], con i motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili nella parte in cui chiedono a questa Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello.

10.1. Inoltre, tali doglianze sono anche infondate nel merito.

Non v’è stata violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’erronea applicazione del principio di non contestazione.

In realtà, risultava documentalmente che la determinazione del Comune n.72 del 29/4/1999, con la quale si determinava l’indennità provvisoria, richiamava testualmente la delibera di Giuntacomunale n.256 del 10/9/1998, con la quale si dichiarava la pubblica utilità dell’opera.

A fronte della produzione della determinazione n. 72 del 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilevare che tale provvedimento amministrativo non era stato prodotto neppure in copia, senza contestare l’effettiva esistenza oltre che il contenuto dello stesso (cfr. motivazione della sentenza della Corte d’appello «l’istituto ora appellante non ha mai specificatamente contestato l’esistenza o il contenuto da tale documento risultanti o la validità o l’efficacia della deliberazione della Giuntacomunale n. 256 del 10 settembre 1998, essendosi sempre limitata ad adombrare in proposito dei generici 15RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dubbi in considerazione della mancata produzione in giudizio di almeno una sua copia»).

11. Non risulta la violazione neppure dell’art.2697 c.c. e dell’art.1350 c.c.

11.1. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.2697 c.c., si rivela che trattasi di norma distributiva dell’onere della prova tra le parti in giudizio, mentre, nella specie, la Corte d’appello ha giudicato in base agli elementi istruttori acquisiti agli atti, e segnatamente in ragione della determinazione n.72 del 29/4/1999, che richiamava la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, attributiva della dichiarazione di pubblica utilità.

11.2. Neppure v’è stata violazione dell’art.1350 c.c., in quanto, come detto, la Corte d’appello, con pieno giudizio meritale, ha ritenuto la sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in quanto la delibera comunale n. 256 del 1998 era espressamente richiamata nella determinazione n. 72 del 1999 adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune.

12. Tra l’altro, questa Corte(Cass., Sez.

U., n. 16063 del 2016), ha già ritenuto, nell’ambito di un giudizio nel quale un soggetto pubblico aveva disposto la chiusura di un passaggio a livello posto su un terreno dei privati, che avevano agito con l’azione possessoria, che fosse da accogliere il ricorso per cassazione dei privati, per i quali, dalla produzione in giudizio della «lettera di trasmissione delle ordinanze ministeriali di chiusura dei passaggi a livello», la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere «esistente il provvedimento amministrativo e inferirne la sussistenza della giurisdizione amministrativa».

Pertanto, il giudice legittimità ha sottolineato che la «missiva di trasmissione» dell’ordinanza di chiusura del passaggio a livello, consentiva di ritenere esistente tale ordinanza di chiusura, 16RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio evidenziandosi «tutti gli estremi utili a far ritenere che l’attività esecutiva posta in essere dall’Atac […] è da mettere in relazione ad un provvedimento amministrativo».

Ciò perché trattavasi di una «comunicazione formale […] proveniente dalla Direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti […] avente per oggetto “ordinanza di chiusura P.L. carrabili privati”».

Ha chiarito la Cortedi cassazione (sentenza n. 16063 del 2016) che «a fronte di questo documento, che ha contenuto sia provvedimento tale, in quanto contenente l’invito a procedere alla chiusura, sia di comunicazione, non vi potevano essere dubbi circa la ricollegabili da del comportamento del delegato dell’amministrazione a un atto amministrativo, adottato dalla P.A. nell’esercizio delle sue funzioni, costituito in parte dalla primitiva ordinanza di chiusura, in parte dallo stesso invito a procedere all’esecuzione», con il corollario per cui «la comunicazione comprendeva ogni circostanza necessaria per una piena conoscenza dell’atto presupposto, conoscenza da intendere quale percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la decisività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso» (Cass., Sez.

U., n. 16063del 2016).

13. Non v’è dubbio, dunque, che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto esistente la dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso. 17RG n. 8925/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso n. 8925/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7. - ricorrent e - contro 2RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Comune di Cancello e Arnone,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4763/2018 , depositata in data 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con determinazione n. 72 del 29 aprile 1999 a firma del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cancello ed Arnone, l’ente locale offriva all’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di Capua la somma di £ 235.149,17 quale indennità di esproprio per il terreno della superficie di 6885 mq sito nel territorio comunale, distinto al catasto terreni al Foglio 18 particella 7. L’atto conteneva il riferimento alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato, provvedimento non allegato né mai notificato all’Istituto proprietario del fondo. L’indennità di espropriazione offerta veniva comunque accettata con comunicazione trasmessa a mezzo fax il 19.11.1999. 2. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale n ella realizzazione dell’opera pubblica, con atto di citazione del 21 settembre 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di 3RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell’Ente locale per l’illegittima occupazione del fondo: instando, in via principale, per la richiesta di restituzione del terreno, previa riduzione in pristino, e, in via subordinata, per il controvalore dello stesso. 4. All’esito della CTU che attestava l’irreversibile trasformazione dell’area a causa della realizzazione del mercato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava il Comune al pagamento della complessiva somma di € 760.545,00 a titolo risarcitorio in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi e le spese giudiziali. 5. Avverso tale pronuncia l’ente locale proponeva impugnazione reiterando l’eccezione di carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, già proposta in primo grado, e contestando la qualificazione dell’occupazione operata dal giudice di primo grado quale occupazione illegittima. Ad avviso del ricorrente, infatti, la procedura espropriativa, almeno all’origine, era stata correttamente intrapresa mediante la pubblicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato e la comunicazione dell’offerta di indennità provvisoria con la quantificazione del danno subito dall’espropriato. L’Istituto appellato, a sua volta, presentava appello incidentale condizionato chiedendo la riforma della pronuncia in relazione al rigetto della domanda di restituzione dell’area. 6. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4763/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, in accoglimento dell’appello principale, riformava la pronuncia di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ritenendo assorbiti i rimanenti motivi dell’appello principale e l’appello incidentale. La Corte territorialedichiarava che la controversia non rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, bensì in quella esclusiva del 4RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34, comma 1 , del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come modificato dall’art. 7,comma 1 , lett. b della legge 21 luglio 2000 n. 205, ritenendo comunque provata, sia pure mediante presunzioni semplici, l’esistenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 10 settembre 1998 di approvazione del progetto dei lavori di sistemazione dell’area da destinare a mercato, nonostante la mancata produzione in giudizio. La Corte d’appello, infatti, osservava che il deposito in giudizio ad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA] della copia della determinazione n. 72 datata 29 aprile 1999 del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune, contenente l’offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione del fondo pari a £ 235.149,171 - offerta peraltro accettata – in cui era richiamata per relationem la delibera di approvazione del progetto di lavori equivalente alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenzadei lavori approvati ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n.1, fosse elemento sufficiente a far ritenere provato che il comportamento dell’Ente locale fosse causalmente collegato a tale provvedimento. Di conseguenza, aveva inquadrato la fattispecie nella manifestazione dell’esercizio di un pubblico potere autoritativo, qualificandola quale espropriazione acquisitiva soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non quale occupazione usurpativa, di competenza del giudice ordinario. Quanto alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nella ricostruzione della pronuncia impugnata, in via stragiudiziale, aveva accettato l’indennità offerta e, in sede giudiziale, si era limitato ad eccepire la mancata produzione in giudizio del documento contenente la dichiarazione di pubblica utilità, senza contestarne specificamente l’esistenza, il contenuto e la validità o l’efficacia, veniva ritenuta 5RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sostanziata da fatti storici idonei, quali presunzioni semplici, a fornire la prova in giudizio dell’esistenza e del contenuto della dichiarazione di pubblica utilità quale elemento rilevante ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia. 7. Avverso detta sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di Capua ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, depositando anche memoria scritta. 8. Il Comune di Cancello ed Arnone ha resistito con controricorso, depositando memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1 , c.p.c. – Violazione dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2727 c.c., 2729 c.c. e 115 c.p.c.». Si rileva che la materia del contendere ha ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità (di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), presente nella controversia esclusivamente per relationem, in quanto tale delibera non è stata mai prodotta in giudizio. La Corte d’appello, sul punto, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai specificatamente contestato l’esistenza o il contenuto di tale documento, «essendosi sempre limitato ad adombrare in proposito dei generici dubbi in considerazione della mancata produzione in giudizio di almeno una sua copia». Inoltre, l’Istituto ha accettato «espressamentee senza condizioni la somma offertagli dal Comune ora appellato a titolo di indennità di espropriazione del fondo in questione». I due elementi, dunque, sarebbero stati più che sufficienti per ritenere, sia pur presuntivamente, «provato che il comportamento tenuto dal Comune di Cancello ed Arnone occupando, il 17 novembre 6RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1998, tale fondo […] deve essere causalmente ricondotto alla suddetta deliberazione e dunque, come questa, costituiva una manifestazione dell’esercizio di un pubblico potere autoritativo di cui il medesimo comune era certamente munito». Si sostiene che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto provata mediante presunzioni semplici l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità quale elemento rilevante ai fini dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante tale atto non sia mai stato prodotto in giudizio, o notificato alla parte, ma soltanto richiamato per relationem nella determinazione contenente l’offerta dell’indennità di espropriazione. Ed infatti, di tale presunta dichiarazione, identificata con il n.256 del 10/9/1998, «si ha contezza perché richiamata nella successiva delibera n. 72 del 29/4/99, con cui il Comune ha determinato la indennità provvisoria, notificata al l’ [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Tra l’altro, l’inesistenza di tale atto sarebbe confermata dal Consulente tecnico d’ufficio (di seguito CTU)«che non ha rinvenuto tra gli atti del Comune la dichiarazione di pubblica utilità in questione». Si riportano le dichiarazioni del CTU, il quale nel rispondere al secondo quesito, ha affermato che «in assenza totale di documentazione probante ai fini dell’espletamento della presente consulenza tecnica, perché non esibita e/o consegnata dal CTU […] il sottoscritto solo nel fascicolo della parte attrice […] ha trovato l’unico documento disponibile del Comune […] datato 29/4/1999, n. prot. 72, avente per oggetto: Sistemazione area mercato e Rideterminazione indennità di esproprio». Gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte d’appello sono rappresentati da: 1) assenza di specifica contestazione da parte 7RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’[OSCURATO:PERSONA] o del contenuto della presunta dichiarazione di pubblica utilità, ovvero della validità o efficacia della stessa; 2) accettazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle indennità offerta. Tali elementi presuntivi non sarebbero, né singolarmente, né nel loro complesso, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati «meramente ipotetici». Ai fini della configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, ma è sufficiente che dal fatto noto «sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit». Non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (si cita Cass., n. 2632 del 2014). La Corte d’appello non poteva trarre il proprio convincimento che dal documento stesso, quindi dalla delibera n. 256 del 10/9/1998, mai prodottoin atti. Gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale, invece, non rispondono agli imprescindibili requisiti delle presunzioni legati alla gravità ed alla precisione. Non essendo stato mai prodotto il documento, non si comprende in cosa si sarebbe dovuta sostanziare la «specifica contestazione della dichiarazione di pubblica utilità». Anche l’ulteriore elemento relativo all’accettazione dell’indennità provvisoria era neutro per la soluzione della controversia, in quanto «è piena facoltà del proprietario accettare l’indennità offerta senza entrare nel merito della procedura espropriativaattivata». 8RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrentelamenta «la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1 e n.3 c.p.c. , in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 1350 c.c.». Sicensura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui, ha ritenuto sufficiente la prova dell’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità mediante presunzioni semplici. In particolare, la Corteterritoriale ha affermato che «sebbene sia indubbio che la deliberazione con cui una pubblica amministrazione approva il progetto di un’opera di pubblica utilità debba essere redatta, ad substantiam, in forma scritta, la prova in giudizio della sua esistenza e del suo contenuto ben può essere data anche mediante semplici presunzioni». Tra l’altro, ha aggiunto la Corted’appello che «nella specie, detta deliberazione non sia invocata dalle parti come fatto costitutivo, istintivo, modificativo od impeditivo del diritto sostanziale controverso, ma come semplice dato storico rilevante soltanto ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia». In tal modo, la Corted’appello avrebbe «ingiustamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico della parte espropriata (illegittimamente espropriata) un onere che non le compete» (si cita Cass., n. 5025 del 28 2013). Peraltro, nella specie l’eccezione sul presunto carattere non usurpativo della occupazione è stata sollevata proprio dal Comune che «non poteva non avere la disponibilità del documento contenente la dichiarazione di pubblica utilità». 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la violazioneai sensi dell'art. 360, primo comma, n.1 e n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 1350 c.c. art. 1 Legge n. 1 del 1978 ed art. 12 D.P.R. n. 327/2001», in quanto, gli articoli 12 e 13 del d.p.r. n. 327 del 9RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2001 indicano la necessità dell’atto scritto ad substantiamper gli atti amministrativi che hanno valenza di dichiarazione di pubblica utilità. Da tali disposizioni normative emerge «non solo il carattere sostanziale della prova scritta, quanto anche la valenza costitutiva del documento stesso». Pertanto, non è sufficiente che la dichiarazione dipubblica utilità sia richiamata per relationemper desumere l’esistenza, «perché una dichiarazione di pubblica utilità […] deve rispettare una serie di requisiti e parametri, in assenza dei quali la dichiarazione non è assolutamente in grado di incidere sul diritto di proprietà e degradarlo interesse legittimo». Per tale ragione - ad avviso del ricorrente, «la dichiarazione di pubblica utilità non può mai essere un semplice fatto storico rilevante soltanto ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia». 4. I tre motivi di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 4.1. Anzitutto, si rileva che, pur trattandosi di questione di giurisdizione, questo Collegio può decidere la controversia, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con numerose pronunce, hanno già scolpito i confini della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di espropriazione acquisitiva, in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal decreto di esproprio, ma dalla irreversibile trasformazione del bene (Cass., Sez.U., n. 147 9/4/2007; Cass.Sez. U., 17/2/2014, n. 3660). Infatti, l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola 10RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difettodi specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., Sez.U., 19/1/2022,n. 1599). 5.In particolare, per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 27/6/2007, n. 14794)le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. n.80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; invece sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico- edilizia (l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, 11RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 327 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. 6. Nella specie, la controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 21/9/2005, con riferimento ad una dichiarazione di pubblica utilità del 10/9/1998, sicché trova applicazione la giurisprudenza di legittimità sopra citata. 7. Inoltre, si è chiarito chele controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (Cass., Sez. U., 17/9/2019, n. 23102). Con il chiarimento per cuil'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene 12RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31028). Si è precisato, da parte di questa Corte, sempre a sezioni unite che,in materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle [OSCURATO:PERSONA], compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione(Cass., Sez. U., 9/11/2021, n. 32688). 7.1. Ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo non rileva neppure che l’apprensione o irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo o caducato (Cass. Sez.U., 5/9/2022, n. 26033). 7.2. Pertanto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica, è avvenuto in forza di un'illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili 13RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest'ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento(Cass., Sez.U., 13/2/2023, n. 4424; in tal senso anche Cass., Sez.U., 1/3/2023, n. 6099). 8. Nella specie, dunque, l’unico accertamento devoluto alla Corte d’appello riguardava la circostanza che fosse stata emessa la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, con la quale era stata consacrata la dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dalla validità o meno di tale provvedimento, e quindi dal suo concreto contenuto. Ciò che era indispensabile accertare, riguardava, come effettivamente ritenuto dalla Corte d’appello, l’esistenza del « fatto storico»rappresentato dall’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che fosse rilevante il contenuto di tale provvedimento, in relazione alla sua legittimità formale e sostanziale, essendo necessario accertare esclusivamente la pubblica amministrazione avesse o meno manifestato la propria determinazione autoritativa. 9. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità, benché il provvedimento relativo non fosse stato prodotto in giudizio. Tale affermazione era corroborata da treelementi fondamentali. Da una parte, infatti, l’esistenza della delibera di Giunta comunale n. 256 del 10/9/1998, attributiva della dichiarazione di pubblica utilità, si ricavava dal fatto che tale provvedimento era espressamente richiamato nella successiva determinazione n.72 del 24/9/1999 del responsabile del servizio tecnico del Comune, con il quale si determinava e si offensiva l’indennità provvisoria. Dall’altra, ulteriore addentellato della ricostruzione della Corte territoriale, proveniva dalla accettazione da parte dell’Istituto 14RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell’indennità provvisoria determinata con il provvedimento n. 72 del 29/4/1999, a sua volta richiamante la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, con la quale era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato specificamente il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, limitandosi a dolersi della mancata produzione in giudizio di almeno una copia dello stesso 10. A fronte di tale motivazione, le censure prospettate dall’[OSCURATO:PERSONA], con i motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili nella parte in cui chiedono a questa Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello. 10.1. Inoltre, tali doglianze sono anche infondate nel merito. Non v’è stata violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’erronea applicazione del principio di non contestazione. In realtà, risultava documentalmente che la determinazione del Comune n.72 del 29/4/1999, con la quale si determinava l’indennità provvisoria, richiamava testualmente la delibera di Giuntacomunale n.256 del 10/9/1998, con la quale si dichiarava la pubblica utilità dell’opera. A fronte della produzione della determinazione n. 72 del 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilevare che tale provvedimento amministrativo non era stato prodotto neppure in copia, senza contestare l’effettiva esistenza oltre che il contenuto dello stesso (cfr. motivazione della sentenza della Corte d’appello «l’istituto ora appellante non ha mai specificatamente contestato l’esistenza o il contenuto da tale documento risultanti o la validità o l’efficacia della deliberazione della Giuntacomunale n. 256 del 10 settembre 1998, essendosi sempre limitata ad adombrare in proposito dei generici 15RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dubbi in considerazione della mancata produzione in giudizio di almeno una sua copia»). 11. Non risulta la violazione neppure dell’art.2697 c.c. e dell’art.1350 c.c. 11.1. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.2697 c.c., si rivela che trattasi di norma distributiva dell’onere della prova tra le parti in giudizio, mentre, nella specie, la Corte d’appello ha giudicato in base agli elementi istruttori acquisiti agli atti, e segnatamente in ragione della determinazione n.72 del 29/4/1999, che richiamava la delibera di Giuntacomunale n. 256 del 10/9/1998, attributiva della dichiarazione di pubblica utilità. 11.2. Neppure v’è stata violazione dell’art.1350 c.c., in quanto, come detto, la Corte d’appello, con pieno giudizio meritale, ha ritenuto la sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in quanto la delibera comunale n. 256 del 1998 era espressamente richiamata nella determinazione n. 72 del 1999 adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune. 12. Tra l’altro, questa Corte(Cass., Sez. U., n. 16063 del 2016), ha già ritenuto, nell’ambito di un giudizio nel quale un soggetto pubblico aveva disposto la chiusura di un passaggio a livello posto su un terreno dei privati, che avevano agito con l’azione possessoria, che fosse da accogliere il ricorso per cassazione dei privati, per i quali, dalla produzione in giudizio della «lettera di trasmissione delle ordinanze ministeriali di chiusura dei passaggi a livello», la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere «esistente il provvedimento amministrativo e inferirne la sussistenza della giurisdizione amministrativa». Pertanto, il giudice legittimità ha sottolineato che la «missiva di trasmissione» dell’ordinanza di chiusura del passaggio a livello, consentiva di ritenere esistente tale ordinanza di chiusura, 16RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio evidenziandosi «tutti gli estremi utili a far ritenere che l’attività esecutiva posta in essere dall’Atac […] è da mettere in relazione ad un provvedimento amministrativo». Ciò perché trattavasi di una «comunicazione formale […] proveniente dalla Direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti […] avente per oggetto “ordinanza di chiusura P.L. carrabili privati”». Ha chiarito la Cortedi cassazione (sentenza n. 16063 del 2016) che «a fronte di questo documento, che ha contenuto sia provvedimento tale, in quanto contenente l’invito a procedere alla chiusura, sia di comunicazione, non vi potevano essere dubbi circa la ricollegabili da del comportamento del delegato dell’amministrazione a un atto amministrativo, adottato dalla P.A. nell’esercizio delle sue funzioni, costituito in parte dalla primitiva ordinanza di chiusura, in parte dallo stesso invito a procedere all’esecuzione», con il corollario per cui «la comunicazione comprendeva ogni circostanza necessaria per una piena conoscenza dell’atto presupposto, conoscenza da intendere quale percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la decisività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso» (Cass., Sez. U., n. 16063del 2016). 13. Non v’è dubbio, dunque, che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto esistente la dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. 14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. 17RG n. 8925/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comple
Sentenza Cassazione n. 29244/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris