CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 17339/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2700/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3743 /2022 depositata il14/ 12 /2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] domandò alla Corte d’appello di Napoli il riconoscimento di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/2001, per l’irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti era stato ammesso al passivo, con provvedimento del 7 maggio 2010. Con decreto n. 181/2022 il giudice adito accolse l’istanza, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento dell’importo di € 2.970,00, oltre alle spese processuali. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dalla difesa erariale fu respinta dalla Corte d’appello di Napoli, in funzione collegiale, con decreto n. 3743 del 12 dicembre 2022. I giudici di secondo grado osservarono, da un lato, che i termini fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei processi sarebbero insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura, sicché la procedura fallimentare non avrebbe potuto avere una durata ragionevole superiore a sei anni. Dall’altro, respingevano la tesi del Ministero, secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata del processo, espungendo dunque i pagamenti eseguiti in attuazione dei riparti intervenuti nel corso della procedura, posto che la corresponsione in sede di riparto fallimentare avrebbe riguardato solo l’aspetto attuativo del diritto fatto valere, non incidendo sul valore o sull’accertamento dello stesso. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Mediante l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis comma 3° l. n. 89/2001, il Ministero ricorrente denuncia che la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato il valore della causa nella somma ammessa al passivo, senza tener conto dei pagamenti ricevuti nel corso del giudizio, prima del superamento del termine di durata ragionevole. La corretta interpretazione della predetta norma avrebbe invece imposto di considerare che, qualora un creditore risultasse ammesso al passivo e poi fosse quasi totalmente soddisfatto entro il termine di durata ragionevole, il valore della causa avrebbe dovuto fare riferimento alla somma residua. In caso contrario, si perverrebbe al paradosso di trattare in maniera eguale due situazioni diverse e dunque di liquidare lo stesso importo a chi era stato parzialmente soddisfatto prima della maturazione del ritardo ed a chi invece non aveva avuto nulla. La doglianza è fondata. Ai sensi dell'art. 2 -bis, comma 3, della legge n. 89/01, "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". Questa Corte ha ripetutamente evidenziato (Cass. n.8289/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un'esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012), è di evitare il rischio di sovra compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. fra le tante, Cass. n. 28749 del 2018; Cass. n. 22646 del 2018; Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009). Nel solco di questo indirizzo, e con particolare riferimento al caso di specie, di recente si è affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: «In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantumdi credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno» (Sez. 2, n. 15966 del 18 maggio 2022; Sez. 6 - 2, n. 26858 del 4 ottobre 2021). In tale pronuncia si è evidenziato che nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantumdel credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, "non è configurabile un pregiudizio per l'irragionevole durata della procedura fallimentare". Il decreto impugnato va dunque cassato e rinviato, per una nuova valutazione, alla luce del principio sopra considerato, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche con riguardo al regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appel