CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 22958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTO, sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse della predetta contro l'ordinanza con la quale in data 29/07/2021 il Tribunale di Taranto aveva rigettato una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare degli arresti dorniciliari, applicata in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata ed altro), deducendo vizi di motivazione (per la asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla p.o. e l'omessa valutazione in ordine alle esigenze cautelari, nelle more venute meno o comunque affievolite). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali la difesa della ricorrente in concreto non si confronta, è inammissibile. 1. L'ordinanza impugnata ha, infatti, osservato che le dichiarazioni rese in dibattimento dalla p.o. sono attendibili, anche perché in linea con quanto riferito in denuncia (che la difesa dell'imputata aveva acconsentito ad acquisire) e posto a fondamento dell'ordinanza coercitiva genetica. 1.1. Quanto alle esigenze cautelari, premesso che il rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura ab origine applicata è doveroso, e non può, quindi, essere invocato quale elemento sintomatico di minorata pericolosità, il Tribunale ha valorizzato l'incapacità di autocontrollo palesata dall'imputata perfino nel corso del dibattimento (già l'ordinanza genetica aveva evidenziato che gli agenti operanti avevano avuto percezione diretta di parte delle condotte illecite denunciate dalla p.o., avvenute in loro presenza), a conferma della già operata prognosi di sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo di recidiva. 1.1.1. Quanto emergente dal verbale di dibattimento in atti smentisce la giustificazione del fatto fornita in ricorso (l'imputata sarebbe rimasta vittima di un malore, del quale non vi è, peraltro, menzione né documentazione alcuna). 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA].gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca