CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 17843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13911/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], M [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2253/2014 depositata il20/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA], ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, conv. dalla l. 136 del 2018, della causa iscritta al n.r.13911/2015 relativa alla legittimità della sentenza in epigrafe, contestata dalla Agenzia delle Entrate con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Con tale sentenza la CTR della Toscana aveva respinto l’appello della Agenzia contro la decisione di accoglimento dell’originaria impugnazione di due avvisi di accertamento per imposte evase su operazioni asseritamente inesistenti poste in essere dalla MCAR; considerato che: 1.il contribuente ha documentato il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 ter dell’art. 6 del d.l. 119/2018. L’Agenzia delle Entrate non risulta essersi opposta alla istanza di definizione (entro il termine di cui al comma 12 del medesimo art.6); 2. in ragione di quanto precede deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi del comma 13 dell’art. 6 cit. con spese a carico di chi le ha anticipate e dandosi atto della inesistenza dei presupposti applicativi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002; pqm la Corte dichiara estinto il processo con spese a carico di chi le ha an