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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04619/2026

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di Cagliari lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in qualità idi giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto “ la richiesta di emissione di un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti” indicate nella ist an za stessa.

Il giudice dell’esecuzione riteneva che non ricorressero i presupposti per procedere alla rideterminazione della pena in executivis stante l ’ es a urimento del rapporto esecutivo a seguito della espiazione dellapena, a nulla rilevando che dovesse ancora essere riscossa l’eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata; sarebbe viceversa consentita la rideterminazione della pena seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune delle pene inflitte, situazione non allegata dall’istante.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 80 cod.pen.

Affermail ricorrente che alcune delle penedi cui alla istanza erano in fase di espiazione e poi richiama alcuni precedenti diquesta corte secondo cui il cumulo deve essere calcolato tenendo presente la pena chederiva da nuov o t i tolo esec u tivo in a gg i unt a al quale va calcolata la porzione di pena di cui al titolo inespiazione successiva alla commissione del fatto nuovo.

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il ricorrente, con istanza del 13 febbraio 2025, chiedeva al giudice dell ’ esecuzione di emettere nuovo provvedimento di cumulo rispetto a 15 sentenze di condanna affermando di trovarsi nella condizione dell’art. 80 cod. pen. anche ed in quanto non avrebbe provveduto al pagamento delle multe irrogategli.

Riteneva di potere usufruire della liberazione anticipata rispetto a semestri relativamente ai quali non aveva fatto alcuna istanza, della riduzione di un giorno di detenzione ogni dieci trascorsi in condizioni di sovraffollamento carcerario, ovvero disagiate; nonché dell’applicazione del reato continuato.

Tale istanza è del tutto generica; l’unico dato che si ricava è che la pena ancora da scontare sarebbe quella pecuniaria; a fronte di tale dato, certo, il giudice dell’esecuzione cita un orientamento di questa Corte secondo cui, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l’espiazione della pena detentiva, risultando irrilevante la mancata riscossione della eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275811; conf.

Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019, Schiaroli, non massimata).

In disparte tale profilo e ogni questione circa il concetto di rapporto esecutivo, a fronte, come detto, di unaistanza del tutto generica, il ricorso si pone con analoghi profili di genericità; il ricorrente, inoltre, nonha mai indicato il concreto petitum né quale concreto interesse, al di là di generiche affermazioni, avrebbe nell’ otten imento di tale rideterminazione; le generiche affermazioni contenute nel ricorso sul punto appaiono collegate esclusivamente alle pene detentive, che parrebbero essere state integralmente espiate, senza che il ricorrente nulla deduca al riguardo.

2. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali, nonché della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cagliari lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in qualità idi giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto “ la richiesta di emissione di un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti” indicate nella ist an za stessa. Il giudice dell’esecuzione riteneva che non ricorressero i presupposti per procedere alla rideterminazione della pena in executivis stante l ’ es a urimento del rapporto esecutivo a seguito della espiazione dellapena, a nulla rilevando che dovesse ancora essere riscossa l’eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata; sarebbe viceversa consentita la rideterminazione della pena seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune delle pene inflitte, situazione non allegata dall’istante. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 80 cod.pen. Affermail ricorrente che alcune delle penedi cui alla istanza erano in fase di espiazione e poi richiama alcuni precedenti diquesta corte secondo cui il cumulo deve essere calcolato tenendo presente la pena chederiva da nuov o t i tolo esec u tivo in a gg i unt a al quale va calcolata la porzione di pena di cui al titolo inespiazione successiva alla commissione del fatto nuovo. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il ricorrente, con istanza del 13 febbraio 2025, chiedeva al giudice dell ’ esecuzione di emettere nuovo provvedimento di cumulo rispetto a 15 sentenze di condanna affermando di trovarsi nella condizione dell’art. 80 cod. pen. anche ed in quanto non avrebbe provveduto al pagamento delle multe irrogategli. Riteneva di potere usufruire della liberazione anticipata rispetto a semestri relativamente ai quali non aveva fatto alcuna istanza, della riduzione di un giorno di detenzione ogni dieci trascorsi in condizioni di sovraffollamento carcerario, ovvero disagiate; nonché dell’applicazione del reato continuato. Tale istanza è del tutto generica; l’unico dato che si ricava è che la pena ancora da scontare sarebbe quella pecuniaria; a fronte di tale dato, certo, il giudice dell’esecuzione cita un orientamento di questa Corte secondo cui, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l’espiazione della pena detentiva, risultando irrilevante la mancata riscossione della eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275811; conf. Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019, Schiaroli, non massimata). In disparte tale profilo e ogni questione circa il concetto di rapporto esecutivo, a fronte, come detto, di unaistanza del tutto generica, il ricorso si pone con analoghi profili di genericità; il ricorrente, inoltre, nonha mai indicato il concreto petitum né quale concreto interesse, al di là di generiche affermazioni, avrebbe nell’ otten imento di tale rideterminazione; le generiche affermazioni contenute nel ricorso sul punto appaiono collegate esclusivamente alle pene detentive, che parrebbero essere state integralmente espiate, senza che il ricorrente nulla deduca al riguardo. 2. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali, nonché della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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