CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 34161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da 8.2fizaj Leonard, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, i quali contestano entrambi l'affermazione di sussistenza del dolo del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di un esaustivo discorso giustificativo svolto in argomento nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 5, 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore ( - Il Presidente