CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 43716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12/01/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 08/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 73 D.P.R. 309/90; 56, 629, comma 2, 628, comma 3 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. Considerato che il primo motivo, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova della responsabilità per il delitto di estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sull'attendibilità della persona offesa e la presenza di riscontri esterni al narrato). Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì riproduttivo di argomenti già discussi e, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] te Dott. GiusRppe Sgadari PkT-Pn %, ' -rELLERIA Dott. 5- [OSCURATO:PERSONA] t A