CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29519-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1279/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire la seguente relazione: -la Corte d’appello di Bari, per quel che qui ancora rileva, decidendo in sede di rinvio dopo cassazione della precedente decisione, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato [OSCURATO:PERSONA] comproprietario al 50% di uno stacco di terreno, a lui pervenuto per successione legittima del padre Ferdinando, compensò per intero le spese d’appello, legittimità e rinvio; - avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un s olo motivo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata compensato le spese, nonostante la soccombenza della controparte. 1.1. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza emessa in sede di rinvio così motiva la decisione sul riparto delle spese: “Orbene è manifestamente conforme ad un’ineludibile esigenza di equità, ragionevolezza ed oggettiva meritevolezza dello stato di assoluta buona fede con cui hanno agito gli appellanti disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali, per almeno un duplice ordine di motivi, apprendo legittimo sussumere la fattispecie in esame in una delle ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 7.3-19.4.2018 n. 77, non potendosi infatti ignorare che la nascita della controversia si ricollega essenzialmente a condotte inosservanti geneticamente riferibili a qualificati professionisti investiti di funzioni pubbliche e non imputabile a persone empiricamente sprovviste di cognizioni tecnico-giuridiche.: a) è stato proprio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere il remoto presupposto casuale che ha determinato l’insorgenza della lite, avendo rinunciato all’eredità precedentemente accettata, in tal modo mostrando di confidare nell’efficacia di tale dichiarazione di natura abitativa ed ingenerando nei terzi la convinzione della dismissione della sua qualità di erede; b) l’acquisto dell’immobile fu compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in una situazione protetta, ossia nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la quale lasciava presumere legittimamente che tutte le verifiche sulla titolarità del bene fossero state diligentemente ed accuratamente svolte dagli organi giudiziari”. Essendo la causa iniziata dal 2007, senza necessità d’evocare l’interpretazione costituzionale dell’art. 92 cod. proc. civ., riformato da ultimo dal d. l. n. 132/2014, la spiegazione resa dal Giudice ampiamente giustifica la compensazione già alla stregua dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-biscod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . Il ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] condivide la riportata relazione. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com