CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 41794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 3 marzo 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha rimodulato in mitius la pena principale e le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. inflitte con decisione del Tribunale di Cremona che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita dal Tribunale di Cremona il 12 luglio 2010. Castelli era stato amministratore della società dal 29 giugno al 25 novembre 2009, quando gli era subentrato il cittadino bulgaro [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Le sentenze di merito, sostiene il ricorrente, sarebbero fondate solo sulle deposizioni del curatore, del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nonché del teste a discarico Boaldi, che non avevano tuttavia fornito alcun elemento che potesse comprovare la responsabilità penale del prevenuto. Di conseguenza — si sostiene nel ricorso — non erano stati provati gli addebiti e la Procura della Repubblica non aveva dimostrato alcunché. A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente riporta le affermazioni del teste Frijio, tenutario delle scritture contabili della fallita, e del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza. Corrisponde al vero che l'imputato avesse effettuato dei prelievi sul conto corrente della Tile service group s.r.I., ma solo perché intendeva recuperare il corrispettivo per la cessione delle proprie quote sociali; inoltre non sarebbe emersa l'identità di chi aveva effettuato i prelievi. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché i Giudici di merito avevano rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del prevenuto a cagione del trasferimento in Bulgaria della sede sociale della fallita. A questo proposito, il curatore non si era mai recato in Bulgaria, mentre il tenutario delle scritture contabili aveva affermato che il nuovo amministratore Dimitrov premeva per ottenere la documentazione contabile per avviare la nuova attività nel Paese estero. Durante il processo di primo grado, era stato prodotto un certificato del Ministero della Giustizia bulgaro da cui risultava che la società era attiva ed operante a Yannbol. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, giustificata in maniera "fantasiosa" (così il ricorso) e mediante mere formule di stile. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., ritenendola immotivata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto frutto di una rievocazione delle testimonianze e di una serie di vagft enunciati tesi ad accreditare, peraltro in maniera talvolta contraddittoria, la tesi dell'innocenza del prevenuto; di contro, la sentenza impugnata ha evidenziato come fosse emerso, e non fosse sostanzialmente contestato dalla difesa dell'imputato, che questi avesse effettuato numerosi prelievi sul conto corrente della società, anche quando ad amministrarla era ormai Dimitrov, ponendo così in essere una condotta apertamente depauperativa nei confronti della Tile. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta la motivazione della Corte territoriale allorché ha affrontato il tema della giurisdizione italiana — è manifestamente infondato in quanto il fallimento della "Tile service group s.r.l." è stato dichiarato in Italia. A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di fallimento, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione, radica, in quanto pronunciata in Italia, la giurisdizione e la competenza del giudice italiano (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261943). A questa conclusione il ‘1 precedente evocato è giunto ragiona nzRato su un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), secondo cui "la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, e non per i fatti con essa accertati" e "i presupposti di fatti accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una "questione pregiudiziale" della quale possa ritenersi investito il giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza. 3. Riguardo la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (le manovre di sottrazione della società alle pretese creditorie mediante trasferimento all'estero, coeve alle condotte distrattive) che hanno imposto di non decurtare la pena del quantum massimo consentito. 4. Il quarto motivo di ricorso — che si duole della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. così come rideterminata dalla Corte di merito — è inammissibile in quanto affidato ad una mera dissertazione teorica, senza rendersi conto che la giustificazione sul punto esiste — sia pur stringata — in ragione della modalità delle distrazioni e dell'intensità del dolo «Come sopra rappresentate» (così la sentenza impugnata); questi concetti, di per sé generici, sono, quindi, riempiti di contenuto grazie al richiamo a quanto appena prima evidenziato, vale a dire al carattere di fraudolenza che ha caratterizzato il trasferimento della società all'estero in uno alle condotte distrattive. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. :23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della