CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/10/2022 della Corte di appello di Milano, che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19851 del 06/05/2022- ha confermato la sentenza in data 05/11/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 316-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e del principio di intangibilità della sentenza.Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente ripercorre i contenuti della sentenza rescindente, da cui ricava che la Corte di cassazione aveva escluso la consumazione della malversazione e rimetteva al giudice del rinvio il compito di verificare la configurabilità dello stesso reato nella forma del tentativo. Sulla base di tale premessa deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc., sul presupposto che la Corte di appello non si è uniformata alla sentenza della Corte di cassazione, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di malversazione consumata. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 316-bis cod.pen., in relazione al momento consumativo del reato, alla rilevanza del termine/durata del progetto e alla rilevanza dell'inesistenza dell'obbligo del conto dedicato. Anche in questo caso il motivo muove dal richiamo dei contenuti della sentenza rescindente, con particolare riferimento alla impossibilità di ritenere configurato il reato di malversazione prima della scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto per cui è stato erogato il finanziamento. A tal proposito rimarca come la Corte di cassazione avesse rimarcato come mancassero ancora alcuni mesi prima della scadenza del termine fissato a Cestari per la restituzione dei soldi ricevuti. Il ricorrente deduce, quindi, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., avendo ritenuto la configurazione del reato di malversazione in forma consumata, pur in presenza di un'espressa volontà dichiarata da Cestari di restituire le somme di denaro ricevute. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha tradito l'impianto motivazionale della sentenza rescindente, affermando che Cestari non si è limitato a non adempiere, avendo compiuto atti positivi tali da determinare la successiva concreta impossibilità di portare a termine il progetto. Tanto in difformità di quanto puntualizzato nella sentenza di annullamento, dove è stato precisato che nell'accordo sotteso al finanziamento non era prevista l'istituzione di un conto corrente dedicato; che il contratto prevedeva soltanto un obbligo di rendicontazione, irrilevante sotto il profilo della rilevanza penale della condotta. Si assume che la motivazione è altresì illogica e contraddittoria anche con riguardo alle emergenze processuali, con particolare riguardo ai contenuti del progetto EMYE e dello stato di avanzamento dello stesso, che vengono illustrati e compendiati a dimostrazione della fondatezza dell'assunto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in punto di violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen.. 2 A,-__ La Corte di cassazione nella sentenza di annullamento ha affrontato il tema del momento consumativo del reato di malversazione e ha puntualizzato che, in tale prospettiva, bisogna guardare all'esistenza o meno di un termine per la realizzazione del progetto o per la restituzione del denaro ricevuto e che fino alla scadenza del termine non è possibile ritenere che la condotta distrattiva si sia perfezionata. In tal senso ha osservato che «in effetti, quando il contratto o la normativa preveda un termine e finché tale termine non è giunto a scadenza, quantomeno sul piano astratto, possono ben darsi casi in cui il privato, il quale abbia diversamente impiegato il denaro, per scopi imprenditoriali o anche personali, sia ancora in grado di realizzare l'opera o il servizio. Tanto può accadere, sempre in linea generale ed astratta, laddove egli conti su - e poi, come ovvio, effettivamente impieghi - entrate economiche che gli consentano comunque di adempiere, appunto nei termini, alle obbligazioni assunte. Il delitto di malversazione non può dunque considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento». La Corte di cassazione ha altresì aggiunto che -sempre al fine di valutare l'avvenuta consumazione del reato- bisogna guardare alle condizioni oggettive e soggettive poste nel contratto, dalla cui eventuale violazione può ricavarsi la condotta distrattiva. A tal proposito, a titolo esemplificativo, ha osservato come nel contratto in esame non vi fosse la previsione di un conto dedicato. Ha precisato che soltanto dalla presenza di un conto siffatto non si poteva escludere che la distrazione delle somme versate su tale conto configurasse, già in sé, un "non destinare", a prescindere dalla pendenza del termine, rendendo impossibile l'adempimento e frustrando di conseguenza l'oggettività giuridica della fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen.. «Ciò, tuttavia, -si legge nella sentenza rescindente- non accadeva nella vicenda oggetto di questo giudizio, posto che, come più volte rilevato nel ricorso e riconosciuto altresì in sentenza, l'accordo con il Cestari non imponeva la costituzione di un conto dedicato, bensì soltanto un obbligo di regolare rendicontazione, alla cui violazione era appunto seguita la volontà della Commissione Europea di risolvere l'accordo». A fronte di tali premesse, la sentenza di annullamento concludeva nel senso che «di conseguenza, posto che il contratto assegnava al Cestari un termine di 24 mesi a far data dal primo giorno del mese successivo all'erogazione della prima rata del finanziamento e posto che, al momento della comunicazione della risoluzione contrattuale da parte della Commissione europea e della conseguente contestazione del reato, mancavano ancora svariati mesi alla scadenza di tale termine, il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. non sarebbe potuto essere ritenuto perfezionato». 2. Continuando nella lettura della sentenza rescindente, va osservato come -in effetti- la Corte di cassazione, tenendo ferma la conclusione ora riportata, ha 3 _/',-,'n)- \__ altresì osservato che residuava la possibilità che sussistessero gli elementi richiesti per la configurabilità di un tentativo di malversazione. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza di annullamento: «a conclusione cui si è pervenuti nel paragrafo precedente ovviamente non esclude la possibilità che nel comportamento di Cestari siano ravvisati gli estremi di un tentativo (art. 56 cod. pen.) di malversazione». Proprio in relazione al tentativo, la sentenza rescindente sottolinea come la sua configurabilità necessiti dalla verifica della sussistenza dei requisiti e della univocità e della idoneità degli atti, per il cui accertamento erano necessarie verifiche e valutazioni di fatto precluse alla Corte di cassazione. Da ciò la necessità di rinviare al giudice di appello, a cui veniva demandato, dunque, il compito di verificare la residua possibilità di ritenere configurata la malversazione, sia pure sotto forma di tentativo. 3. La Corte di appello, invece, ha ritenuto che il reato si fosse perfezionato nella forma consumata, così travalicando i limiti del giudizio che le veniva rimesso, in forza di una sentenza di legittimità che aveva oramai perentoriamente escluso che vi fosse stata un reato consumato e che lasciava residuare solo la possibilità che fosse configurabile il reato nella forma tentata. Da ciò la fondatezza del ricorso. 4. La sentenza va, dunque, annullata. Annullamento che, tuttavia, va disposto senza rinvio, atteso che il reato è estinto per prescrizione. iI fatto è contestato come commesso dal 01/01/2015 al 30/06/2015; a fronte di tale indicazione occorre prendere quale riferimento la data più favorevole per l'imputato, ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la ricettazione (quattro anni di reclusione nella forma consumata) e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi. Da ciò discende che -in mancanza di cause di sospensione- il reato si è estinto per prescrizione il 01/07/2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il