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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01477/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto con strappo di una borsa contenente: documenti, chiavi di casa, portafogli con carte di credito e telefono cellulare.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi afferenti al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In sede di appello l'imputato aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo, manifestamente inconferente, che la refurtiva era stata restituita alla persona offesa.

Con il ricorso per cassazione l'imputato muta le circostanze fattuali oggetto di valutazione, richiamando l'attenzione sull'elemento, mai dedotto in precedenza, del valore dei beni sottratti e, in particolare, del fatto che la borsa non conteneva denaro contante.

Il motivo così formulato è per un verso inedito e per altro verso generico anche alla luce della natura dei beni sottratti (chiavi di casa, carte di credito).

3.2. Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. va ricordato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie la Corte di appello valorizza i precedenti penali dell'imputato.

Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto con strappo di una borsa contenente: documenti, chiavi di casa, portafogli con carte di credito e telefono cellulare. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi afferenti al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In sede di appello l'imputato aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo, manifestamente inconferente, che la refurtiva era stata restituita alla persona offesa. Con il ricorso per cassazione l'imputato muta le circostanze fattuali oggetto di valutazione, richiamando l'attenzione sull'elemento, mai dedotto in precedenza, del valore dei beni sottratti e, in particolare, del fatto che la borsa non conteneva denaro contante. Il motivo così formulato è per un verso inedito e per altro verso generico anche alla luce della natura dei beni sottratti (chiavi di casa, carte di credito). 3.2. Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. va ricordato che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie la Corte di appello valorizza i precedenti penali dell'imputato. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il
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