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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11628/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibil tà del ricorso; udito, per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, alle quali si è riportato, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, od il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ed, in subordine, il suo annullamento con rinvio, per procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giudicando su appello delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico e [OSCURATO:PERSONA] ed .lacopo, a seguito dell'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A) e B) (rispettivamente, ricettazione ed esportazione illecita all'estero del dipinto "La lettura" di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsbailità dell'imputato ai soli effetti civili in ordiSne al solo reato di cui al capo A), condannandolo a risarcire le pp.cc . dei danni patiti e disponendo in loro favore la restituzione del dipinto ricettato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la predetta sentenza, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'omessa rinnovazione degli esami dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla mancanza di una motivazione "rafforzata", oneri che si imponevano per legittimare l'intervenuta reformatio in peius (sia pur soltanto agli effetti civili) dell'iniziale verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale; lamenta, altresì, vizi di motivazione quanto alla liquidazione dei danni asseritamente patiti dalle pp.cc . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che il giudice di appello, il quale riformi, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ril:enuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibai:timentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02).

2. Nel caso in esame, le decisioni del primo e del secondo giudice sono conformi nel ritenere dimostrata la materialità del reato di ricettazione ascritto all'imputato, divergendo soltanto quanto all'elemento psicologico, escluso dal Tribunale, ma al contrario ritenuto configurabile dalla Corte di appello.

2.1. Ai fini delle rispettive decisioni, è stato attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (potenzialmente imputabile in procedimento connesso, ma esaminato come testimone) e da [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime (che sembrerebbero escludere che l'imputato avesse consapevolezza della provenienza delittuosa del dipinto de quo) sono state ritenute attendibili dal Tribunale (pag. 28 della relativa sentenza, dove viene esclusa l'eventualità di rapporti illeciti tra l'imputato ed il Baldacci), ma non anche dalla Corte di appello (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata, dove viene avvalorata l'eventualità di rapporti illeciti tra l'imputato ed il Baldacci). 2.2 La rilevanza potenzialmente decisiva delle dichiarazioni del Baldacci ne imponeva, pertanto, la rinnovazione.

2.3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio: poiché l'annullamento è disposto ai soli effetti civili, riguardando una sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni (senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva), il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01).

2.4. La predetta statuizione assorbe le ulteriori doglianze dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibil tà del ricorso; udito, per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, alle quali si è riportato, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, od il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ed, in subordine, il suo annullamento con rinvio, per procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicando su appello delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico e [OSCURATO:PERSONA] ed .lacopo, a seguito dell'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A) e B) (rispettivamente, ricettazione ed esportazione illecita all'estero del dipinto "La lettura" di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsbailità dell'imputato ai soli effetti civili in ordiSne al solo reato di cui al capo A), condannandolo a risarcire le pp.cc . dei danni patiti e disponendo in loro favore la restituzione del dipinto ricettato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la predetta sentenza, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'omessa rinnovazione degli esami dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla mancanza di una motivazione "rafforzata", oneri che si imponevano per legittimare l'intervenuta reformatio in peius (sia pur soltanto agli effetti civili) dell'iniziale verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale; lamenta, altresì, vizi di motivazione quanto alla liquidazione dei danni asseritamente patiti dalle pp.cc . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che il giudice di appello, il quale riformi, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ril:enuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibai:timentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). 2. Nel caso in esame, le decisioni del primo e del secondo giudice sono conformi nel ritenere dimostrata la materialità del reato di ricettazione ascritto all'imputato, divergendo soltanto quanto all'elemento psicologico, escluso dal Tribunale, ma al contrario ritenuto configurabile dalla Corte di appello. 2.1. Ai fini delle rispettive decisioni, è stato attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (potenzialmente imputabile in procedimento connesso, ma esaminato come testimone) e da [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime (che sembrerebbero escludere che l'imputato avesse consapevolezza della provenienza delittuosa del dipinto de quo) sono state ritenute attendibili dal Tribunale (pag. 28 della relativa sentenza, dove viene esclusa l'eventualità di rapporti illeciti tra l'imputato ed il Baldacci), ma non anche dalla Corte di appello (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata, dove viene avvalorata l'eventualità di rapporti illeciti tra l'imputato ed il Baldacci). 2.2 La rilevanza potenzialmente decisiva delle dichiarazioni del Baldacci ne imponeva, pertanto, la rinnovazione. 2.3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio: poiché l'annullamento è disposto ai soli effetti civili, riguardando una sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni (senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva), il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). 2.4. La predetta statuizione assorbe le ulteriori doglianze dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente pe
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