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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50589/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Varese, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, per il reato di tentato omicidio, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alta recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette e mesi sei di reclusione.

Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

S. Damiani, deducendo mancata e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al primo motivo di appello.

Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censura generica e priva della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché volta a prefigurare la rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 5 del ricorso).

Ritenuto, peraltro, che il motivo unico è manifestamente infondato, posto che denuncia asserito difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, quanto alla qualificazione giuridica della condotta come lesioni personali, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, infatti, che ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, secondo la giurisprudenza di legittimità non risulta rilevante la scarsa entità delle lesioni provocate alla persona offesa, in quanto queste possono essere rapportate anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, quali il movimento improvviso della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 5043 del 11/06/2014, rv. 261702), come ritenuto, in modo ineccepibile, nel caso di specie, ove la Corte territoriale sottolinea che il primo giudice ha valorizzato i movimenti della vittima, tesi a schivare i colpi, nonché la scarsa mira per lo stato di alterazione alcolica (cfr. p. 3 della sentenza).

Reputato, infine, che la censura relativa all'entità del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 6 del ricorso), è inammissibile posto che attiene al trattamento punitivo, rideterminato peraltro in melius, comunque sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Varese, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, per il reato di tentato omicidio, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alta recidiva, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette e mesi sei di reclusione. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. S. Damiani, deducendo mancata e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al primo motivo di appello. Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censura generica e priva della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché volta a prefigurare la rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 5 del ricorso). Ritenuto, peraltro, che il motivo unico è manifestamente infondato, posto che denuncia asserito difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, quanto alla qualificazione giuridica della condotta come lesioni personali, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, infatti, che ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, secondo la giurisprudenza di legittimità non risulta rilevante la scarsa entità delle lesioni provocate alla persona offesa, in quanto queste possono essere rapportate anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, quali il movimento improvviso della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 5043 del 11/06/2014, rv. 261702), come ritenuto, in modo ineccepibile, nel caso di specie, ove la Corte territoriale sottolinea che il primo giudice ha valorizzato i movimenti della vittima, tesi a schivare i colpi, nonché la scarsa mira per lo stato di alterazione alcolica (cfr. p. 3 della sentenza). Reputato, infine, che la censura relativa all'entità del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 6 del ricorso), è inammissibile posto che attiene al trattamento punitivo, rideterminato peraltro in melius, comunque sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 50589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris