CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 15367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale iforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rieti in data 22 febbraio 2024, qualifiG to il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e ritenuta la sussi >tenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) e g) D.P.R. n. 3J9/1990, ha ridotto la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre e mesi quattro di r eclusione ed euro 4.400 di multa. Avverso tale pronuncia, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fidi. cia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione r úativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, h tt. g) D.P.R. n. 309/1990; 2) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dellz circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando temp estivamente valida rinuncia. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pag mento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergenc o ragioni di esonero. (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentr delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammend 2. Così deciso, il 2 apri