CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 29971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22144-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1807 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - - controricorrente - avverso la sentenza n. 778/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 1086/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22144/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese, intendendo applicare i principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23066 del 2014, che riconoscono al pensionato iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (d'ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]) il diritto alla liquidazione della quota di pensione capitalizzata secondo i coefficienti approvati dal C.d.A. dell'INPS con delibera n. 302 del 4 agosto 2005, ha riscontrato una differenza in difetto per Euro 15.692,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato pertanto l'INPS al pagamento della suddetta somma; la Corte territoriale ha evidenziato come la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23066 del 2014 fosse intervenuta nelle more del giudizio di appello, ed avesse chiarito come la possibilità di ottenere la liquidazione di una quota della pensione in conto capitale, prevista dalla L. n. 859 del 1965, art. 34 in favore dei pensionati iscritti al [OSCURATO:PERSONA] istituito presso l'INPS, comportasse l'applicazione dei coefficienti capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del fondo e approvati dal comitato di vigilanza con deliberazione 8 marzo 1988, sì come recepiti nella successiva delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS deduce "Violazione o falsa applicazione dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n.859 e dell'articolo 2, comma 593, legge 24 dicembre 2007, n. 244"; contesta le conclusioni che la Corte di Appello di Milano ha tratto dalla sentenza a Sezioni Unite n. 23066 del 2014; sostiene che per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione, presentate da un iscritto al [OSCURATO:PERSONA] in data precedente il 1 Luglio 1997 trovano applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] ed approvati dal Comitato di vigilanza dello stesso con delibera 8 marzo 1988, mentre, per le domande presentate successivamente al 1 luglio 1997, valgono i coefficienti adottati con delibera del consiglio di amministrazione dell' INPS in data 4 agosto 2005 n. 302; richiama al riguardo pronunce di questa Corte (ex multis, Cass. 15 dicembre 2014 n. 26316), che a suo giudizio confermerebbero tale interpretazione; il motivo merita accoglimento; la controversa questione è stata risolta già da questa Corte attraverso l'interpretazione dello jus superveniens costituito dall'art. 2, comma 503, della I. n. 244 del 2007 il quale, nell'approvare i nuovi coefficienti di capitalizzazione per le pensioni aventi decorrenza dall'I. luglio 1997 fino al dicembre 2004, ha provveduto a "sanare" anche i coefficienti stabiliti dal Comitato di vigilanza del [OSCURATO:PERSONA] con determinazione 8 marzo 1988, utilizzati dall'INPS per liquidare in quota capitale le pensioni con decorrenza anteriore luglio 1997; questa Corte ha stabilito in proposito che in tema di prestazioni per gli iscritti al cd. Fondo volo relative alle domande di liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, presentate successivamente all'i luglio 1997, il rinvio ai "coefficienti in uso presso l'INPS" operato dall'art. 34 della I. n. 859 del 1965, ai fini del calcolo della predetta quota, non è riferibile alle tabelle allegate al d.m. 27 gennaio 1964, riguardanti il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della I. n. 1338 del 1962 valida per gli iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, né quindi alle successive modifiche introdotte dal d.m. 19 febbraio 1981 - la cui operatività è esclusa anche dalla natura "statica" del rinvio, concernente i soli coefficienti all'epoca vigenti - né infine alle tabelle di cui al d.m. 20 febbraio 2003, previste, dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 164 del 1997, solo ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e riscatto; che, pertanto, ai fini della liquidazione in somma capitale di una quota della pensione da parte degli iscritti al cd. Fondo volo, devono applicarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 503, della I. n. 244 del 2007, le tabelle allegate alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005, più favorevoli rispetto ai coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922, vigenti all'epoca dell'entrata in vigore della I. n. 865 del 1965, e concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative (In tal senso cfr. Cass. n. 27934 del 2017); nel caso in esame, pacifica è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], iscritto al [OSCURATO:PERSONA], ha diritto alla pensione dall'i novembre 1988;pacifico è altresì che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha stabilito alli 1 luglio 1997 il discrimen temporale ai fini dell'applicazione del più favorevole coefficiente di liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, di cui alle tabelle allegate alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005; pertanto, dato ik7 . carattere statico del rinvio ai "coefficienti in uso presso l'INPS" da parte dell'art. 34 della I. n. 859 del 1965 ai fini del calcolo del coefficiente relativo a domanda di capitalizzazione presentata in epoca anteriore al 1 luglio 1997, deve ritenersi che trovino applicazione i (meno vantaggiosi) coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922, vigenti all'epoca della I. n. 865 del 1965 ratione temporis applicabile alla fattispecie; pertanto, giusto è il richiamo al precedente operato dalla Corte territoriale, ma errata è la statuizione che se ne fa conseguire, dovendosi ritenere, proprio alla luce del precedente richiamato, al quale deve darsi continuità, che alla stregua dei fatti accertati la differenza in difetto rivendicata dall'odierno controricorrente non sussiste; in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle