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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21202/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e la condotta che ha visto l'evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, e la condotta che ha visto l'evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris