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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 21171/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa già rinunciante al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, al quale il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.

2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21 marzo 2023 ft-Crnsig Y relest nore .24 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa già rinunciante al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, al quale il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione. 2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 marzo 2023 ft-Crnsig Y relest nore .24 Il P
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