CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di precedente sentenza della Corte d'appello di Salerno del 6 luglio 2018, che aveva disposto l'assoluzione dell'imputato perché ii fatto non sussiste, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha invece confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, e la confisca delle quote sociali della soc. coop. "[OSCURATO:PERSONA]", disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con sentenza del 18 maggio 2016. Dopo che la soc. coop. "[OSCURATO:PERSONA]", della quale Meluzio era amministratore e legale rappresentante, era stata attinta da sequestro - al quale sarebbe poi seguita la confisca - nell'àmbito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di suo zio Antonio e suo padre Angelo, egli aveva costituito la "[OSCURATO:PERSONA]", attribuendone le quote e l'amministrazione a meri prestanome, e, grazie ad un contratto d'affitto d'azienda stipulato tra questa società e l'amministrazione giudiziaria, era riuscito ad eludere il provvedimento ablativo della "[OSCURATO:PERSONA]", continuando di fatto ad esercitarne l'attività. 2. Il ricorso rassegna tre doglianze. 2.1. La prima attiene alla violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., deducendosi l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronuncia della decisione impugnata. Le cadenze argomentative possono così sintetizzarsi: - il delitto di cui all'art. 12-quinquies, cit., è un reato istantaneo con effetti permanenti; - qualora esso consista nell'attribuzione fittizia della titolarità di una società, la condotta deve articolarsi in una serie concatenata di atti trasformativi dell'assetto societario, che postula necessariamente, oltre al collegamento funzionale, anche la contiguità temporale degli stessi, ed il reato si consuma nel momento in cui tale assetto apparente diviene stabile e definitivo; - con riferimento alla "[OSCURATO:PERSONA]", tale serie di condotte si è conclusa con la fittizia intestazione delle quote sociali, la nomina del primo amministratore, tale Morretta, e, al più, con la stipulazione del contratto d'affitto con l'amministrazione giudiziaria, che avevano già consentito a Meluzio di essere il dominus mascherato dei beni sequestrati: fatti, questi, risalenti al più tardi al 2008, con la conseguenza che, da allora, il reato si sarebbe ormai prescritto; - erra, invece, la Corte d'appello, laddove ritiene che quella serie di condotte si sia protratta sino al 2014, allorché Meluzio ha attribuito l'incarico fittizio di amministratore della società ad un'altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA], con l'effetto di spostare in avanti il momento consunnativo del reato e di escludere la maturazione della prescrizione all'atto della propria decisione: la nomina di costei, infatti, ha rappresentato nient'altro che una sostituzione di persona, all'interno di un assetto rimasto immutato; e, del resto, la sentenza si presenta contraddittoria, nel momento in cui ha disposto l'assoluzione della Busillo, benché soltanto per difetto di dolo.2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione in ordine al difetto di offensività della condotta dell'imputato, specificamente dedotto con l'atto d'appello. Ribadendo la censura, la difesa ricorrente rileva che l'operazione congegnata dal Meluzio comunque non sottraeva al sequestro, né avrebbe potuto sottrarre all'eventuale confisca (poi effettivamente disposta, ma successivamente annullata dalla Corte di cassazione, con conseguente restituzione di quanto staggito) i beni della "[OSCURATO:PERSONA]": ragione per cui, quali che fossero le sue intenzioni, la sua condotta non ha recato né poteva recare alcun vulnus all'azione statuale di ablazione dei patrimoni illegali. 2.3. La terza doglianza attinge la statuizione di confisca delle quote sociali della coop. "[OSCURATO:PERSONA]", che violerebbe l'art. 240, primo comma, cod. pen., e si porrebbe in contraddizione logica con la restituzione, in favore del Meluzio, della "[OSCURATO:PERSONA]", disposta sia nel procedimento di prevenzione che nel presente giudizio, già con la sentenza di primo grado. La Corte d'appello giustifica tale decisione in ragione della «spiccata pericolosità sociale» di costui e del già rilevato asservimento della società "[OSCURATO:PERSONA]" a condotte delittuose, ritenendo che la disponibilità della stessa possa essere strumentalmente destinata da analoghe attività illecite. Replica, tuttavia, la difesa che: in primo luogo, quella società era stata costituita dal Meluzio soltanto per permettere di fatto la sopravvivenza della "[OSCURATO:PERSONA]", talché, con la restituzione di quest'ultima, nel frattempo intervenuta, la prima non sarebbe funzionale alla commissione di nessun altro reato; per altro verso, il giudizio di «spiccata pericolosità sociale» di costui si pone in contraddizione non solo con il fatto che egli non fosse nemmeno il proposto della misura di prevenzione, bensì solo il terzo interessato, ma soprattutto con la prognosi di futura astensione da altre condotte delittuose, formulata nei suoi confronti in ragione della sospensione condizionale della pena confermatagli dalla stessa Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordine logico, dev'essere trattato con precedenza il secondo motivo di ricorso, in quanto, se accolto, comporterebbe l'insussistenza del reato e, quindi, una decisione liberatoria nel merito. La censura, tuttavia, non è fondata e dev'essere respinta. L'art. 12-quinquies, comma 1, cit. (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 512-bis, cod. pen.), punisce l'intestazione fittizia di beni od altre utilità - per quanto qui interessa - effettuata «al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»: non solo, dunque, allorché essa sia idonea ad evitare la confisca, ma anche quando sia in grado di sottrarre il bene alle misure di prevenzione patrimoniali diverse da quella (capo V, d.lgs. n. 159 del 2011) e, soprattutto, alle misure cautelari, qual è il sequestro. Non v'è dubbio, allora, che, in pendenza del sequestro di prevenzione delle quote della società proprietaria, la creazione di una società apparentemente terza, che stipuli un contratto d'affitto d'azienda con l'ignara amministrazione giudiziaria, consentirebbe allo Stato soltanto d'incamerare i canoni d'affitto, lasciando però nelle mani dell'affittuario - e, per esso, del soggetto attinto dalla misura ablativa - gli utili d'impresa, oltre ai beni aziendali eventualmente acquistati attraverso il reinvestimento di tali profitti, in tal modo aggirando il vincolo e, dunque, realizzando in pieno la condotta delittuosa tipizzata dalla norma in rassegna. 2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso. 2.1. E' indiscusso che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integri un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e che si consumi nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (per tutte, Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Come ricordato dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio, in àmbito societario, nell'ipotesi di fittizia attribuzione della titolarità delle cariche amministrative attraverso una serie di atti, tale principio generale si declina nel senso che il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata ed il momento consumativo va individuato in quello nel quale la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo (Sez. 2, n. 47452 del 19/11/2015, Iannazzo, Rv. 265381). 2.2. Sulla base di tali ricostruzione della fattispecie, la Corte di cassazione ha devoluto al giudice di rinvio l'accertamento dell'eventuale "concatenazione" della nomina della Busillo alle precedenti attribuzioni fittizie di cariche amministrative operate dal Meluzio. Tale indagine di fatto, però, è rimasta sostanzialmente senza esito, essendosi la Corte d'appello limitata ad evidenziare il carattere sicuramente fittizio anche di tale più recente nomina ed il conferimento della medesima in pendenza del sequestro delle quote della "[OSCURATO:PERSONA]". Nulla è stato accertato, però, sulle ragioni di tale avvicendamento, e quindi sull'effettiva strumentalità di tale nuova attribuzione fittizia della carica di amministratore all'elusione della misura di prevenzione, come invece sarebbe necessario per poter ritenere anche questo atto espressione del complessivo disegno di aggiramento del vincolo. Considerando, allora, il lunghissimo tempo intermedio, durante il quale la struttura organizzativa della "[OSCURATO:PERSONA]" è rimasta immutata, anche nella sua componente soggettiva, la semplice sostituzione della persona fisica dell'amministratore a distanza di anni - in ipotesi, anche per motivi contingenti e del tutto estranei alla finalità elusiva sottesa alla complessiva operazione economica - non può incidere, di per sé, sull'assetto stabile e definitivo della società, sì da spostare in avanti il momento consunnativo del reato. A ben vedere, infatti, laddove si dovesse assegnare rilevanza a qualsiasi evento successivo che intervenga a mutare l'assetto societario, l'affermazione per cui la fattispecie delittuosa in questione ha natura di reato istantaneo verrebbe di fatto a svuotarsi di significato. Non trovando riscontro in atti l'ipotetica concatenazione della nomina della Busillo alle precedenti interposizioni fittizie messe in atto dal ricorrente, il reato a lui addebitato deve dunque reputarsi consumato al momento dell'ultima di tali condotte, risalente all'anno 2007, con conseguente maturazione della prescrizione. La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata senza rinvio, con la formula consequenziale. 3. Dal proscioglimento del Meluzio discende necessariamente la revoca della disposizione di confisca delle quote sociali della coop. "[OSCURATO:PERSONA]", essendo stata tale misura disposta a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen., e perciò trattandosi di confisca facoltativa, possibile soltanto in presenza di una sentenza di condanna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina la rest