CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] :1121902:L avverso la sentenza delL13/01/20221della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, i quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento ai reati di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di tentata frode in commercio aggravate dal riferirsi ad un alimento la cui origine e le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti, nella specie la "mozzarella di [OSCURATO:PERSONA]", deducendo la modestia della violazione, per la presenza di una percentuale di latte bovino pari al 2 % a fronte di una tolleranza massima di latte bovino per una percentuale dell'1%, formulano censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha congruamente ifY1( evidenziato come la discordanza non incide su singoli alimenti, ma sull'intera filiera della produzione; Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo dei due reati sopra precisati, espongono censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, in quanto la sentenza impugnata ha incensurabilnnente rilevato come l'impiego di ingredienti in quantità differenti da quelle prescritte nell'apposito disciplinare di produzione, ed oggetto di pubblicità, sia da attribuire ad una generale organizzazione produttiva del caseificio di cui era titolare il ricorrente; Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, il quale contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei due reati sopra precisati, è manifestamente infondato, in quanto l'impiego di ingredienti in quantità differenti da quelle prescritte nell'apposito disciplinare di produzione, ed oggetto di pubblicità, rende il prodotto un alimento diverso da quello dichiarato (cfr. Sez. 3, n. 9643 del 16/12/2005, dep. 2006, Bigi, Rv. 233553-01, secondo la quale configura il reato di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere este