Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:996
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0351_RES
Causa T‑351/24
Devin EAD
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 ottobre 2025
«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto di essere ascoltato a seguito di una sentenza di annullamento da parte del Tribunale di primo grado – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e comprovate di tale acquisizione per i prodotti di cui trattasi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 3, e 52, § 2)
(v. punti 56, 57, 60‑67)
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2
a
frase]
(v. punti 77, 78)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso – Nuovo esame del ricorso – Rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2
a
frase)
(v. punto 79)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Concetto
(v. punto 96)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto
(v. punti 106, 107)
[OSCURATO:PERSONA] 2011 la Devin EAD, ricorrente, era titolare del marchio dell’Unione europea denominativo DEVIN, registrato per tutti i prodotti rientranti nella classe 32 (
1
).
Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] of Commerce and Industry (HCCI, camera di commercio e industria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), interveniente, ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio.
La commissione di ricorso dell’EUIPO ha anzitutto dichiarato la nullità di detto marchio, in quanto descrittivo dei prodotti in questione, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (
2
), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Ebbene, dopo l’esame di tale causa, in due occasioni, da parte del Tribunale (
3
) e della Corte, la causa è stata rinviata dinanzi alla commissione di ricorso. Quest’ultima ha concluso, da un lato, nel senso della validità del marchio contestato per due prodotti rientranti nella classe 32, vale a dire l’«acqua minerale [e l’]acqua minerale di seltz», con la motivazione che esso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso per tali prodotti, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Dall’altro, ha dichiarato la nullità di detto marchio per gli altri prodotti.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede la riforma di tale decisione della commissione di ricorso.
Giudizio del Tribunale
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che essa avesse rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’«acqua minerale [e l’] acqua minerale di seltz» rientranti nella classe 32.
A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, spetta al titolare del marchio fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che il marchio contestato è munito di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Pertanto, qualora un marchio sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento n. 207/2009, la sua registrazione potrà essere mantenuta soltanto per i prodotti e i servizi per i quali è stato dimostrato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Pertanto, il Tribunale esamina se la commissione di ricorso abbia avuto ragione a limitare la sua analisi del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato all’«acqua minerale [e all’]acqua minerale di seltz».
In primo luogo, il Tribunale respinge la censura dell’interveniente che eccepisce l’irricevibilità di qualsiasi argomento della ricorrente relativo al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato per i prodotti diversi dall’«acqua minerale [e dall’]acqua minerale di seltz» dinanzi alla commissione di ricorso, basandosi sull’asserito rilievo della divisione di annullamento dell’EUIPO secondo cui la ricorrente avrebbe rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’acqua minerale, che sarebbe dotato di autorità di cosa giudicata. Il Tribunale sottolinea che il principio della
res judicata
non si applica alle decisioni dell’EUIPO, che sono di natura amministrativa e non giudiziaria. In ogni caso, sebbene tale argomento debba essere inteso nel senso che la divisione di annullamento ha stabilito che la ricorrente aveva rivendicato un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso unicamente per l’acqua minerale e che tale rilievo, non essendo stato contestato nel ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, sia divenuto definitivo e abbia acquisito autorità di giudicato, il Tribunale osserva che l’interveniente sembra riferirsi alla sintesi degli argomenti della ricorrente fatta dalla divisione di annullamento, che non è stata contestata dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, una sintesi degli argomenti di una delle parti non costituisce un punto di fatto o di diritto che è stato deciso dalla divisione di annullamento e, di conseguenza, non può avere autorità di cosa giudicata.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che la ricorrente ha affermato a più riprese, nelle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento, che il marchio contestato avrebbe acquisito un carattere distintivo «per i prodotti [rientranti] nella classe 32, vale a dire l’acqua minerale». La ricorrente ha ribadito tale rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato, che era limitato all’acqua minerale, nelle sue osservazioni successive dinanzi alla divisione di annullamento. A tal riguardo, le affermazioni generiche della ricorrente formulate nelle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento secondo cui il marchio contestato è un marchio notoriamente conosciuto nel territorio bulgaro e ha quindi un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, senza riferirsi ai prodotti contrassegnati da detto marchio, non possono essere considerate una rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. In più, l’argomento relativo al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso avanzato dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO e gli elementi di prova richiamati al riguardo si riferiscono quasi tutti all’«acqua minerale [e all’]acqua minerale di seltz».
Pertanto, poiché l’onere della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso grava sulla ricorrente, le sue osservazioni generiche relative al riconoscimento del marchio contestato e al fatto che gli elementi di prova prodotti da quest’ultima dinanzi alla divisione di annullamento non si riferivano esclusivamente all’«acqua minerale [o all’]acqua minerale di seltz», non consentivano alla commissione di ricorso di dedurre che la rivendicazione dovesse essere considerata estesa a tutti i prodotti rientranti nella classe 32, contrariamente alle sue esplicite affermazioni a tal riguardo.
Pertanto, il Tribunale respinge il secondo motivo di ricorso. Dopo aver esaminato gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, esso respinge l’intero ricorso.
(
1
) Ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
(
2
) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
(
3
) V. sentenze del 25 ottobre 2018, Devin/EUIPO [OSCURATO:PERSONA] (DEVIN) (
T‑122/17
,
EU:T:2018:719
), e del 14 dicembre 2022, Devin/EUIPO - [OSCURATO:PERSONA] of Commerce and Industry (DEVIN) (
T‑526/20
, non pubblicata,
EU:T:2022:816
).