CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 17/10/2023 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta la richiesta di rimessione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altri parti del procedimento ai sensi dell'art.46, comma 1, c.p.p.; Considerato che ai sensi del quarto comma dell'art 46 c.p.p. l'inosservanza delle forme e dei termini è causa di inammissibilità della richiesta; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere ns re Il Presidente