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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16194/2026

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esso a carico di:1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/19812) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/19883) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/19574) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Vallo della Lucaniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che siadichiarata la competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] (quanto al reato attribuito aVitolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la competenza del Tribunale diNocera [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quello ascritto a [OSCURATO:PERSONA])Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 27 giugno 2024 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diNapoli ha dichiarato l’incompetenza territoriale ex art. 22 cod. proc. pen. a provvedere sullarichiesta di rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriziaDi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che a loro è stato attribuito, individuandocome competente il Tribunale distrettuale di Salerno.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nelTribunale distrettuale di Salerno, perché il reato di cui all’art. 479 cod. pen. di cui rispondonole imputate (il falso ideologico nel verbale di esame per l’ottenimento della qualificaprofessionale di estetista) è connesso con il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (l’ingressocon una identità falsa nel sistema informatico della Commissione di esame per far apparireadempiute da parte delle candidate le condizioni necessarie per partecipare ad esso)commesso da altro imputato.La competenza del Tribunale di Napoli era stato radicato da questo secondo reato, ilcui luogo di commissione era, in realtà, ignoto; ne consegue che, in base ai criteri generali,la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo in cui è stato commesso il reatosuccessivo meno grave, ovvero quelli di cui all’art. 479 cod. pen. che sono commessi inSarno ed Agropoli, territori entrambi di competenza del Tribunale distrettuale di Salerno.Con ordinanza del 4 febbraio 2026 il giudice del dibattimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen.,evidenziando che il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Napoli,in quanto lo stesso aveva, in realtà, trasmesso gli atti solo per le imputate dei reati di falso,trattenendo, in modo contraddittorio, la competenza per l’imputato del reato distrettuale.L’ordinanza del giudice di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] contiene anche un argomentosubordinato, e sostiene che, qualora fosse ritenuto, invece, che non vi sia la connessionecon il reato distrettuale, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui reato è commesso in Sarno,sarebbe in ogni caso competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Vallo dellaLucania quanto al reato di cui agli artt. 110, 479 in relazione agli artt. 476, c. 1 e 2, c.p.ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di cui agli artt. 110, 479 in relazione agli artt.476, c. 1 e 2, c.p. ascritto a [OSCURATO:PERSONA].Considerato in diritto1.

Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente diprendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione distasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata aquesta Corte dalle norme successive.Ci si trova, infatti, in una situazione in cui nella diversa sede in cui il processo ètrasmigrato è stata “adottata, nei confronti del medesimo soggetto e sulla stessaimputazione, speculare declaratoria d'incompetenza”, determinando “quello stallo, risolvibilesolo con l'intervento di questa Corte, idoneo ad integrare conflitto” (Sez. 1, n. 17100 del13/03/2019, confl. comp. in proc.

Monorchio, Rv. 275482 – 01, in motivazione).Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vallo dellaLucania.2.

Come ritenuto sia dal g.u.p. del Tribunale di Napoli che dal giudice dibattimentale delTribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA], il reato dell’art. 479 cod. pen. contestato alle attuali imputateè connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con quello di cui all’art. 615-ter cod.pen. commesso da [OSCURATO:PERSONA], e giudicato a parte.Il reato di accesso abusivo a sistema informatico è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA], infatti,per “eseguire o occultare”, secondo la formula della norma processuale appena citata, quellidi falso ideologico contestati alle imputate.La circostanza che per il processo a carico dell’autore del reato distrettuale si procedaseparatamente è irrilevante, perché, com’è noto, “le regole sulla competenza derivante dallaconnessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nellostesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario eautonomo di attribuzione della competenza” (Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.255345 - 01).Una volta ritenuto che questi due processi devono essere conosciuti dallo stessogiudice, la competenza a trattare entrambi si radica nel luogo in cui è stato commesso ilreato distrettuale, in quanto quest’ultimo esercita vis attractiva sui reati con cui è connessoteleologicamente (Sez. 6, n. 35788 del 09/07/2024, Ficara, Rv. 286964 – 01).Quando, però, come nel caso in esame, non sia possibile individuare il luogo in cui èstato commesso il reato distrettuale, “vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc.pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibileindividuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso aicriteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice” (Sez. 2, n. 11692 del08/03/2016, Sallaku, Rv. 266194 – 01; v. nello stesso senso, in termini più generali, ancheSez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc.

Orlandelli, Rv. 244330 - 01)”.Il secondo reato più grave è quello di cui all’art. 479 cod. pen., che ha un luogo precisodi consumazione (quello della seduta di esame), in quanto quello contestato a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso in Agropoli, e quello attribuito a [OSCURATO:PERSONA] commesso inSarno.I due reati di cui all’art. 479 cod. pen. hanno pari gravità, ed, in tal caso, la competenzasi radica nel luogo in cui si è consumato quello commesso per primo cronologicamente,come previsto espressamente dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.Il primo in ordine cronologico tra i due reati di falso è quello commesso ad Agropoli il 10dicembre 2020, che è contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quello di [OSCURATO:PERSONA] commessoa Sarno, luogo della seduta di esame, il 18 gennaio 2021 è, infatti, cronologicamentesuccessivo.Il Comune di Agropoli appartiene alla competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il Tribunale distrettuale dinanzi a cui avrebbe dovuto essere celebratal’udienza preliminare era, come rilevato correttamente dal g.u.p. di Napoli, quello di Salerno,e che il Tribunale dinanzi al quale deve essere celebrato il dibattimento è quello di [OSCURATO:PERSONA].La competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] si estende anche alla posizione ditema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenzaper territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravitàanteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità maancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo aisensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto alprimo connesso.

Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente,di competenza del Tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all'art.8 dello stesso decreto, di competenza del Tribunale di Monza, a sua volta connesso con ilreato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale diComo, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere ditutti i reati”. (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161 - 01).È, invece, irrilevante che il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sia stato, a sua volta,trasferito al Tribunale distrettuale di Salerno, e da lì al Tribunale circondariale di Vallo dellaLucania, perché la violazione dei criteri di attribuzione della competenza con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] potrà, al più, essere fatto valere nel processo a carico di tale imputato,ma non incide sulla individuazione della competenza a conoscere dei reati di falso.3.

Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenzadel Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza èimmediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimigiudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso a carico di:1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/19812) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/19883) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/19574) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Vallo della Lucaniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che siadichiarata la competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] (quanto al reato attribuito aVitolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la competenza del Tribunale diNocera [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quello ascritto a [OSCURATO:PERSONA])Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 27 giugno 2024 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diNapoli ha dichiarato l’incompetenza territoriale ex art. 22 cod. proc. pen. a provvedere sullarichiesta di rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriziaDi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. che a loro è stato attribuito, individuandocome competente il Tribunale distrettuale di Salerno.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nelTribunale distrettuale di Salerno, perché il reato di cui all’art. 479 cod. pen. di cui rispondonole imputate (il falso ideologico nel verbale di esame per l’ottenimento della qualificaprofessionale di estetista) è connesso con il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (l’ingressocon una identità falsa nel sistema informatico della Commissione di esame per far apparireadempiute da parte delle candidate le condizioni necessarie per partecipare ad esso)commesso da altro imputato.La competenza del Tribunale di Napoli era stato radicato da questo secondo reato, ilcui luogo di commissione era, in realtà, ignoto; ne consegue che, in base ai criteri generali,la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo in cui è stato commesso il reatosuccessivo meno grave, ovvero quelli di cui all’art. 479 cod. pen. che sono commessi inSarno ed Agropoli, territori entrambi di competenza del Tribunale distrettuale di Salerno.Con ordinanza del 4 febbraio 2026 il giudice del dibattimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen.,evidenziando che il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Napoli,in quanto lo stesso aveva, in realtà, trasmesso gli atti solo per le imputate dei reati di falso,trattenendo, in modo contraddittorio, la competenza per l’imputato del reato distrettuale.L’ordinanza del giudice di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] contiene anche un argomentosubordinato, e sostiene che, qualora fosse ritenuto, invece, che non vi sia la connessionecon il reato distrettuale, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui reato è commesso in Sarno,sarebbe in ogni caso competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Vallo dellaLucania quanto al reato di cui agli artt. 110, 479 in relazione agli artt. 476, c. 1 e 2, c.p.ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di cui agli artt. 110, 479 in relazione agli artt.476, c. 1 e 2, c.p. ascritto a [OSCURATO:PERSONA].Considerato in diritto1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente diprendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione distasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata aquesta Corte dalle norme successive.Ci si trova, infatti, in una situazione in cui nella diversa sede in cui il processo ètrasmigrato è stata “adottata, nei confronti del medesimo soggetto e sulla stessaimputazione, speculare declaratoria d'incompetenza”, determinando “quello stallo, risolvibilesolo con l'intervento di questa Corte, idoneo ad integrare conflitto” (Sez. 1, n. 17100 del13/03/2019, confl. comp. in proc. Monorchio, Rv. 275482 – 01, in motivazione).Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vallo dellaLucania.2. Come ritenuto sia dal g.u.p. del Tribunale di Napoli che dal giudice dibattimentale delTribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA], il reato dell’art. 479 cod. pen. contestato alle attuali imputateè connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con quello di cui all’art. 615-ter cod.pen. commesso da [OSCURATO:PERSONA], e giudicato a parte.Il reato di accesso abusivo a sistema informatico è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA], infatti,per “eseguire o occultare”, secondo la formula della norma processuale appena citata, quellidi falso ideologico contestati alle imputate.La circostanza che per il processo a carico dell’autore del reato distrettuale si procedaseparatamente è irrilevante, perché, com’è noto, “le regole sulla competenza derivante dallaconnessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nellostesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario eautonomo di attribuzione della competenza” (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.255345 - 01).Una volta ritenuto che questi due processi devono essere conosciuti dallo stessogiudice, la competenza a trattare entrambi si radica nel luogo in cui è stato commesso ilreato distrettuale, in quanto quest’ultimo esercita vis attractiva sui reati con cui è connessoteleologicamente (Sez. 6, n. 35788 del 09/07/2024, Ficara, Rv. 286964 – 01).Quando, però, come nel caso in esame, non sia possibile individuare il luogo in cui èstato commesso il reato distrettuale, “vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc.pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibileindividuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso aicriteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice” (Sez. 2, n. 11692 del08/03/2016, Sallaku, Rv. 266194 – 01; v. nello stesso senso, in termini più generali, ancheSez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330 - 01)”.Il secondo reato più grave è quello di cui all’art. 479 cod. pen., che ha un luogo precisodi consumazione (quello della seduta di esame), in quanto quello contestato a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato commesso in Agropoli, e quello attribuito a [OSCURATO:PERSONA] commesso inSarno.I due reati di cui all’art. 479 cod. pen. hanno pari gravità, ed, in tal caso, la competenzasi radica nel luogo in cui si è consumato quello commesso per primo cronologicamente,come previsto espressamente dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.Il primo in ordine cronologico tra i due reati di falso è quello commesso ad Agropoli il 10dicembre 2020, che è contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quello di [OSCURATO:PERSONA] commessoa Sarno, luogo della seduta di esame, il 18 gennaio 2021 è, infatti, cronologicamentesuccessivo.Il Comune di Agropoli appartiene alla competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il Tribunale distrettuale dinanzi a cui avrebbe dovuto essere celebratal’udienza preliminare era, come rilevato correttamente dal g.u.p. di Napoli, quello di Salerno,e che il Tribunale dinanzi al quale deve essere celebrato il dibattimento è quello di [OSCURATO:PERSONA].La competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] si estende anche alla posizione ditema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenzaper territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravitàanteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità maancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo aisensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto alprimo connesso. Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente,di competenza del Tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all'art.8 dello stesso decreto, di competenza del Tribunale di Monza, a sua volta connesso con ilreato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale diComo, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere ditutti i reati”. (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161 - 01).È, invece, irrilevante che il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sia stato, a sua volta,trasferito al Tribunale distrettuale di Salerno, e da lì al Tribunale circondariale di Vallo dellaLucania, perché la violazione dei criteri di attribuzione della competenza con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] potrà, al più, essere fatto valere nel processo a carico di tale imputato,ma non incide sulla individuazione della competenza a conoscere dei reati di falso.3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenzadel Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza èimmediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimigiudici ed è notificato alle parti private. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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