CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 33646/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Napolirigettava la richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, diaffidamento al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.).A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che l’istante non avevaancora usufruito di alcun permesso che avrebbe potuto consentire una effettiva econcreta verifica del rispetto delle modalità di fruizione del beneficio, giudicando,inoltre, ostativi all’accoglimento, una registrata infrazione disciplinareintramuraria, nonché l’assenza di opportunità lavorative; per le medesimeragioni, concludeva anche per l’inidoneità della detenzione domiciliare ad evitareil rischio di recidiva.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio del difensoredi fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 47 Ord. pen. e il relativo vizio motivazionale, criticando l’assuntorelativo al permesso, non ancora ottenuto per l’inerzia del Tribunale disorveglianza il quale, a distanza di mesi dalla richiesta, non ha fissato ancoral’udienza. Si evidenzia, peraltro che la valutazione è stata basata su unarelazione datata (luglio 2025), che l’episodio disciplinare sarebbe stato il frutto diuna “provocazione” mentre la condotta carceraria è stata positiva con ilconseguimento del diploma di lingua italiana e della licenza di scuola secondariaed infine che il ricorrente è titolare di una pensione d’invalidità per inabilità allavoro.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella suarequisitoria, va premesso che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale,il giudizio demandato al Tribunale di sorveglianza implica una valutazioneprognostica complessiva della personalità del condannato, finalizzata a verificarel'idoneità della misura al reinserimento sociale e alla prevenzione del rischio direiterazione criminosa, sulla base non soltanto della condotta intramuraria, maanche della natura e gravità dei reati, dei precedenti penali, delle pendenzeprocessuali e di ogni ulteriore elemento idoneo a delineare l'attuale pericolositàsociale del soggetto (Sez. 1, n. 18437 del 05/04/2013, Rv. 255850; Sez. 1, n.31420 del 05/05/2015, Rv. 264602; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Rv.244322).2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che il Tribunale disorveglianza, pur in presenza di indici favorevoli emersi durante l'esecuzionedella pena, può legittimamente ritenere necessario il protrarsi dell'osservazionetrattamentale e la preventiva sperimentazione di ulteriori benefici premiali,qualora reputi non ancora consolidato il percorso di risocializzazione del detenuto(Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del14/01/2015, Rv. 264037).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione di tali principi, valorizzando, con motivazione immune da vizi logici egiuridici, una pluralità di elementi ostativi, rappresentati dalla gravità dei reati inespiazione, dai precedenti penali del condannato, dalla presenza di procedimentipendenti, dalla mancata sperimentazione di permessi premio e dall'intervenutasanzione disciplinare per condotte di intimidazione e sopraffazione nei confrontidi altri detenuti, elementi che hanno ragionevolmente indotto il giudice a ritenerenon ancora maturi i presupposti per l'accesso alla misura alternativa.3.1. Le deduzioni difensive non si confrontano efficacemente con lacomplessiva struttura argomentativa del provvedimento impugnato, limitandosi acensurare singoli aspetti della decisione senza confutare il complessivo giudizioprognostico espresso dal giudice della sorveglianza, così risolvendosi in doglianzeprive della necessaria specificità ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, Rv. 268822).3.2. Il ricorso incorre, inoltre, in un autonomo profilo di inammissibilitàper violazione del principio di autosufficienza, atteso che richiama documenti edfornire le indicazioni necessarie a consentirne l'immediata verifica da parte dellaCorte. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,sono inammissibili, per genericità e difetto di autosufficienza, i motivi chededucano vizi motivazionali mediante il mero richiamo di atti processuali nontrascritti né allegati (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n.26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Tale principio continua a trovareapplicazione anche dopo l'introduzione dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.,permanendo in capo al ricorrente l'onere di puntuale indicazione e allegazionedegli atti ritenuti rilevanti (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419).3.3. Né, peraltro, assume carattere decisivo la dedotta mancanza disvolgimento di un lavoro costituisce soltanto uno degli elementi concorrenti allaformulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 Ord. pen. enon rappresenta, di per sé, una condizione necessaria o sufficiente per laconcessione del beneficio (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv.274869).4. Dalle considerazioni testé esposte deriva l’inammissibilità del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.