CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26754/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce vizio dellamotivazione in ogni sua forma in punto di accertamento della responsabilità,risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte diappello, e tende quindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizioed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata dei riscontri documentali, la testimonianza della personaoffesa, le modalità di gestione della carta postepay, anche quanto alla denunciadi smarrimento (si vedano pagg. 2 e seg. dove sono stati valorizzati una serie diulteriori elementi a sostegno della strumentalità della denuncia, al fine diprecostituirsi una valida giustificazione in presenza di elementi univoci quantoalla possibilità di accedere ed utilizzare la carta per ricevere il provento dellatruffa da riferire solo ed esclusivamente al ricorrente);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti dispecificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. inquanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato, in presenza di una argomentazione del tuttopriva di aporie della Corte di appello che non si presta a censure in questa sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]