CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 06759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr 7538/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Architettura soc. coop., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Pontefici nr. 3, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dè Blasi nr. 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti. controricorrente avverso il decreto nr. 819/2016 pronunciato in data 24/02/2016 dal Tribunale di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ed Architettura soc. coop. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna del 24/2/2016 che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società avverso lo stato passivo d i C.E.S.I - [OSCURATO:PERSONA] - in l iquidazione coatta amministrativa,ha ammesso il credito di € 63.440 da essa vantato per l’attività di progettazione svolta in favore di C.E.S.I. in bonis , ma ha escluso che fosse assistito dai privilegi di cui all’ art 2751 bis 1°comma nr. 2 e 5 c . c . , rilevando in particolare, quanto al primo di essi, che nel disciplinare di incarico non erano stati individuati i professionisti scelti dalla committente per l’esecuzione delle prestazioni e che mancava pertanto l’intuitus personae necessario per configurare il rapporto fiduciario che connota l’attività libero professionale; 2. che col secondo mezzo di censura, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. , 1260, 1262 , 1264 , 1703 , 2229 e 2751 1° comma nr. 2 c.c., 33 e 45 1° comma Cost. e 10, 3° comma l. 183/2011 , la ricorrente, dopo aver affermato che il mandato era stato conferito non con la sottoscrizione dell’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma, oralmente, a soggetti che avrebbero dovuto svolgere ognuno una particolare attività, come documentato dai verbali di riunione, e che i professionisti avrebbero poi trasferito alla cooperativa i loro crediti professionali, sostiene che l’art. 2751 bis c.c. riconosce il privilegio per la mera somministrazione dell’attività professionale da parte di un iscritto all’albo, anche se socio di una società di professionisti, senza che rilevi l’ intuitus personae; 3. cherisponde a consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»); 4. che, tenuto conto delle argomentazioni sulle quali si fonda il secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito deve (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» meriti un approfondimento in pubblica udienza,alla presenza delle parti e del P.G.; 5. che va inoltre acquisito, a cura delle parti, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta avanzata dalla controricorrente, ex art 287 c.p.c., di correzione di errore materiale del decreto impugnato. PQM La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza Invita le parti a produrre il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta di correzione di errore materiale del decreto impug