CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 1978
Cassazione n. 05046/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 05/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aguanno per la modifica del trattamento sanzionatorio irrogatogli dal Tribunale di Palermo con sentenza del 10 ottobre 2014, confermata dalla medesima Corte territoriale con sentenza in data 15 novembre 2016, mediante l'eliminazione dell'aumento per la recidiva o, in subordine, la riduzione dello stesso nella misura massima consentita dalla legge. 1.1. L'istante, a sostegno della richiesta, aveva osservato che la pena irrogata con tale decisione era stata calcolata in modo illegale 'in malam partem' poiché alla pena base relativa al reato individuato come più grave (rapina aggravata ex artt.628, commi 1 e 3, in relazione alla lettera 3-bis e 61 n.5, cod. pen.) determinata nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, era stato apportato un aumento della metà per la recidiva specifica ed infraquinquennale e ciò in violazione del disposto dell'art.63, comma 4, cod. pen. Inoltre, aveva richiamato la giurisprudenza che riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di ricondurre a legalità la pena applicata 'contra legem' in sede di cognizione. 1.2. La Corte di appello ha respinto la richiesta come sopra formulata dal D'Aguanno ritenendo, invece, che l'erronea applicazione della legge (in particolare dell'art.63, comma 4, cod. pen.) non rientrava tra le ipotesi nelle quali è consentito l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione, trattandosi di un vizio che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nell'ambito del giudizio di cognizione. Inoltre, l'intervento correttivo richiesto dal condannato attribuirebbe al giudice dell'esecuzione un potere discrezionale che esula dalle sue competenze, considerato che sulla base dell'art.63, comma 4, cod. pen.,, l'aumento per la recidiva potrebbe non essere operato per nulla oppure nella misura variabile fino al massimo di un terzo della pena già irrogata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Aguanno, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.63, comma 4, cod. pen. avendo il Tribunale determinato un aumento per la recidiva nella misura della metà e, pertanto, oltre quindi il limite facoltativo di un terzo, applicando in tal modo una pena illegale. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, pertanto, violato la citata disposizione sostenendo di non potere intervenire rispetto alla pena determinata in modo illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve ricordarsi che per - costante giurisprudenza, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (da ultimo Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.202/). 2.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita da Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza dei sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U. n. 42858 del 2014, Gatto) o contrastante con la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U. n.18821 del 24.10.2013, Ercolano, Rv 258651) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dai giudice della cognizione come una sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera). Difatti, questa Corte ha più volte chiarito che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 38712 del 23/01/2013 Cc. (dep. 19/09/2013 ) Rv. 256879 - 01). Quindi, se è pacifico che, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63 co. 4 cod. pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Sez. 1, n. 19841 del 31/03/2005, Panaro, Rv. 233262 ed in tempi più recenti Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674) la mancata corretta applicazione di tale disposizione, ove - come nel caso in esame - non tempestivamente dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, non è rilevabile d'ufficio (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322 - 01; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Rv. 269748 - 01) e non può essere fatta valere in sede di esecuzione, non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale", cioè diversa da quella prevista dalla legge od esorbitante i limiti indicati dalla legge stessa, per tale dovendosi intendere la sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità o esito di errore nel computo aritmetico, mentre, in ipotesi come quella in considerazione, la quantificazione sarebbe stata operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale. Si tratterebbe, pertanto, di mera ipotesi di pena «illegittima», emendabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, coi quali l'imputato avrebbe dovuto chiederne l'esatta commisurazione (Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091). J 2.2. Tale orientamento è stato da ultimo ribadito anche da Sez. U, n. 41782 del 31/03/2022, Savini, che ha perimetrato il concetto di pena illegale, da intendersi in senso restrittivo con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa. Con la suindicata sentenza, si è dunque riaffermato il principio che l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale.Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima. Riassumendo, quindi, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. 2.3. Pertanto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità dell'aumento di pena per la recidiva mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che si verte in tema di errore nel calcolo del relativo aumento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro