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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 15050/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •Nign [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta della Procura Generale di revoca dell'indulto concesso a SICILIANO [OSCURATO:PERSONA] .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SICILIANO [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.

3. I contenuti del ricorso sono stati ribaditi con memoria difensiva depositata in prossimità dell'odierna udienza.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il giudice dell'esecuzione dato corretta applicazione ai principi più volte espressi nelle decisioni di questa Corte di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •Nign [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta della Procura Generale di revoca dell'indulto concesso a SICILIANO [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SICILIANO [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. 3. I contenuti del ricorso sono stati ribaditi con memoria difensiva depositata in prossimità dell'odierna udienza. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il giudice dell'esecuzione dato corretta applicazione ai principi più volte espressi nelle decisioni di questa Corte di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris