CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 602/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, con domiciUt eletto in Roma, via Arnobio n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 22 ottobre 2016 e comunicata dalla cancelleria in data 24 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22/10/2016, decidendo nel giudizio di opposizione promosso da [OSCURATO:PERSONA], Erika e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dello Studio di Architettura dott. arch. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della rinuncia agli atti del procedimento monitorio da parte dell'opposto e dell'accettazione manifestata dalla parte opponente, dichiarava l'estinzione del giudizio e compensava le spese di lite per ragioni di equità; - per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA], Erika e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, ex art. 111 comma 7 Cost., fondato su un unico motivo; - lo Studio di [OSCURATO:PERSONA]. Arch. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; • - in prossimità dell'adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Atteso, che: - con l'unico motivo le ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, comma 1 e 92 c.p.c. per aver il giudice compensato le spese di lite, senza vi fosse alcun, accordo tra le parti in tal senso. In particolare, le ricorrenti sostengono di aver formulato espressa richiesta di liquidazione in loro favore delle spese legali sostenute, così come confermato dall'analitico prospetto di spese depositato in giudizio. In ogni caso, „secondo le ricorrenti il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese, essendo le stesse interamente vittoriose. Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso.Ebbene, in tema di impugnabilità dell'ordinanza di estinzione del giudizio che provveda a liquidare le spese, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il provvedimento di mera liquidazione delle spese, che l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dichiara non impugnabile, è considerato suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Diversa è l'ipotesi, individuata quale variante della prima, relativa al provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquidi le spese, ma provveda anche alla loro attribuzione, compensandole o ponendole a carico di una di esse (così Cass. 26210/2009). Ed è ciò che è occorso nel caso di specie, dove il Tribunale ha compensato le spese di lite per ragioni di equità. In tale ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il provvedimento gravato, esorbitando dalla fattispecie di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c., se emesso in primo grado, non è assoggettabile a detto ricorso, ma impugnabile con appello (Cass. n. 26210 del 2009, Cass. n. 21707 del 2006). Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte resistente svolto difese, rimanendo intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 settembre 2021. Il residente [OSCURATO:PERSONA]