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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06229/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati di associazione di stampo mafioso e quello di traffico di stupefacenti, giudicati con due sentenze irrevocabili, della Corte di appello di Bologna, del 17 dicembre 2020, e della Corte di appello di Brescia, del 21 ottobre 2016 (quest'ultima è provvedimento con il quale è stata riconosciuta la sentenza venezuelana di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione per traffico illecito di stupefacenti commesso in Venezuela). 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv.

S. Scardovi, deducendo nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. • Secondo il Giudice dell'esecuzione il ricorrente è stato tratto in arresto in Venezuela il 2 dicembre 2014, data che viene individuata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come ultimo giorno di commissione del reato associativo di stampo mafioso, motivo per il quale non vi potrebbe essere congiunzione temporale tra i fatti associativi e quello di commercio di stupefacenti commesso in Venezuela.

Si tratta di ragionamento che non terrebbe conto della circostanza che se l'arresto è avvenuto il 2 dicembre 2014, senz'altro la condotta per la quale è stata adottata tale decisione deve essere stata precedente dunque attuata prima del 2 dicembre 2014, quando la condotta permanente del reato associativo di stampo mafioso era ancora in atto.

Di qui la certa sovrapponibilità, dal punto di vista temporale, delle due condotte e, comunque, la sovrapp.onibilità del momento ideativo del reato attuato in Venezuela con quello associativo commesso in Italia.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che il ricorrete era stato soggetto a minacce da parte di appartenente al sodalizio di stampo mafioso, con la finalità di estorsione ai suoi danni della somma di euro 32m11a.

Si sostiene che, secondo il Giudice dell'esecuzione, vi sarebbe stato un tempo di tre anni tra le minacce ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e i fatti commessi in Venezuela, senza valorizzare la circostanza che le minacce erano state ripetute e che Migale non era riuscito a soddisfare il suo credito, tanto da divenire più pressanti e tali da determinare [OSCURATO:PERSONA] all'attuazione delle operazioni in Venezuela.

In definitiva, la difesa ravvisa un legame tra la necessità di danaro di [OSCURATO:PERSONA], in quanto minacciato da Migale, e il reato di commercio di stupefacenti attuato in Venezuela che aveva condotto al suo arresto.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione in relazione al fine di lucro che unifica il reato associativo e quello di commercio di stupefacenti.

Si tratta di legame che è stato ritenuto anche nella prima condanna per reato associativo che ricomprendeva anche il reato di riciclaggio di danaro provento di reato.

L'ordinanza non spiegherebbe come si possa escludere che il danaro, impiegato da [OSCURATO:PERSONA] per la condotta commessa in Venezuela, potesse provenire dal riciclaggio giudicato nel processo cd.

Aemilia. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, F. Lignola, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'ordinanza impugnata, con ragionamento ineccepibile ed immune da illogicità manifesta, esclude l'identità del disegno criminoso sul presupposto dell'assenza di un disegno unitario, per la disomogeneità dei reati tra i quali si chiede il riconoscimento del vincolo.

Si rimarca, infatti, che tra i delitti scopo dell'associazione, non vi è quello di traffico di stupefacenti.

Ancora, si ravvisa diversità del iocus commissi delicti — Emilia-Romagna e Venezuela — nonché delle circostanze complessive in cui si collocano le condotte giudicate con i provvedimenti definitivi.

In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha sottolineato che quando [OSCURATO:PERSONA] era partito per il Venezuela nel mese di novembre 2014, in sostanza si era distaccato dal sodalizio mafioso, anche se detta condotta è contestata come commessa fino al 2 dicembre 2014.

Non manifestamente illogica appare, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ravvisa una sostanziale dissociazione dal sodalizio mafioso avvenuta già nel mese di novembre del 2014, cioè quando il ricorrente partì per il Venezuela, punto della motivazione con la quale il ricorso non si confronta compiutamente e che, in realtà, costituisce secondo l'ineccepibile ricostruzione del Giudice dell'esecuzione, sostanziale interruzione rispetto a una identità del disegno di criminoso iniziale.'Su tale punto, peraltro, 11 ricorrente insiste per la coincidenza temporale delle condotte ipotizzando, altresì, che il danaro impiegato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di sostanze stupefacenti sia stato frutto del reato di riciclaggio contestatogli nel corso del procedimento definito con la prima sentenza che ha giudicato anche il reato associativo.

Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto in modo compiuto della complessiva motivazione della Corte di appello laddove questa sostiene che è stato provato, nel processo cd.

Aemilia, che [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto i suoi rapporti con i sodali nel momento in cui aveva lasciato l'Italia e che non vi è alcun collegamento tra i fatti illeciti attuati dal sodalizio 'ndranghetistico stanziatosi in [OSCURATO:PERSONA] e i fatti eseguiti su territorio venezuelano.

Anzi, secondo il Giudice dell'esecuzione, risulta proprio che a seguito della interruzione di ogni rapporto con i sodali in Italia, [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso la strada di trafficante di stupefacenti in Sudamerica.

Tale ragionamento è in linea con l'indirizzo interpretativo costante di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Risulta, altresì, pacifico che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di ufrabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

1.2. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Le censure proposte sono, invero, versate in fatto e, comunque, propongono una diversa, alternativa lettura dei provvedimenti irrevocabili, già vagliati dal Giudice dell'esecuzione, con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta o contraddittorietà.

Sicché detto esame non può essere riproposto in questa sede di legittimità.Invero, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile nella presente sede, perché sorretta da motivazione adeguata (tra le altre, Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati di associazione di stampo mafioso e quello di traffico di stupefacenti, giudicati con due sentenze irrevocabili, della Corte di appello di Bologna, del 17 dicembre 2020, e della Corte di appello di Brescia, del 21 ottobre 2016 (quest'ultima è provvedimento con il quale è stata riconosciuta la sentenza venezuelana di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione per traffico illecito di stupefacenti commesso in Venezuela). 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Scardovi, deducendo nei motivi di seguito riassunti, tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. • Secondo il Giudice dell'esecuzione il ricorrente è stato tratto in arresto in Venezuela il 2 dicembre 2014, data che viene individuata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come ultimo giorno di commissione del reato associativo di stampo mafioso, motivo per il quale non vi potrebbe essere congiunzione temporale tra i fatti associativi e quello di commercio di stupefacenti commesso in Venezuela. Si tratta di ragionamento che non terrebbe conto della circostanza che se l'arresto è avvenuto il 2 dicembre 2014, senz'altro la condotta per la quale è stata adottata tale decisione deve essere stata precedente dunque attuata prima del 2 dicembre 2014, quando la condotta permanente del reato associativo di stampo mafioso era ancora in atto. Di qui la certa sovrapponibilità, dal punto di vista temporale, delle due condotte e, comunque, la sovrapp.onibilità del momento ideativo del reato attuato in Venezuela con quello associativo commesso in Italia. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che il ricorrete era stato soggetto a minacce da parte di appartenente al sodalizio di stampo mafioso, con la finalità di estorsione ai suoi danni della somma di euro 32m11a. Si sostiene che, secondo il Giudice dell'esecuzione, vi sarebbe stato un tempo di tre anni tra le minacce ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e i fatti commessi in Venezuela, senza valorizzare la circostanza che le minacce erano state ripetute e che Migale non era riuscito a soddisfare il suo credito, tanto da divenire più pressanti e tali da determinare [OSCURATO:PERSONA] all'attuazione delle operazioni in Venezuela. In definitiva, la difesa ravvisa un legame tra la necessità di danaro di [OSCURATO:PERSONA], in quanto minacciato da Migale, e il reato di commercio di stupefacenti attuato in Venezuela che aveva condotto al suo arresto. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione in relazione al fine di lucro che unifica il reato associativo e quello di commercio di stupefacenti. Si tratta di legame che è stato ritenuto anche nella prima condanna per reato associativo che ricomprendeva anche il reato di riciclaggio di danaro provento di reato. L'ordinanza non spiegherebbe come si possa escludere che il danaro, impiegato da [OSCURATO:PERSONA] per la condotta commessa in Venezuela, potesse provenire dal riciclaggio giudicato nel processo cd. Aemilia. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, F. Lignola, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'ordinanza impugnata, con ragionamento ineccepibile ed immune da illogicità manifesta, esclude l'identità del disegno criminoso sul presupposto dell'assenza di un disegno unitario, per la disomogeneità dei reati tra i quali si chiede il riconoscimento del vincolo. Si rimarca, infatti, che tra i delitti scopo dell'associazione, non vi è quello di traffico di stupefacenti. Ancora, si ravvisa diversità del iocus commissi delicti — Emilia-Romagna e Venezuela — nonché delle circostanze complessive in cui si collocano le condotte giudicate con i provvedimenti definitivi. In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha sottolineato che quando [OSCURATO:PERSONA] era partito per il Venezuela nel mese di novembre 2014, in sostanza si era distaccato dal sodalizio mafioso, anche se detta condotta è contestata come commessa fino al 2 dicembre 2014. Non manifestamente illogica appare, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ravvisa una sostanziale dissociazione dal sodalizio mafioso avvenuta già nel mese di novembre del 2014, cioè quando il ricorrente partì per il Venezuela, punto della motivazione con la quale il ricorso non si confronta compiutamente e che, in realtà, costituisce secondo l'ineccepibile ricostruzione del Giudice dell'esecuzione, sostanziale interruzione rispetto a una identità del disegno di criminoso iniziale.'Su tale punto, peraltro, 11 ricorrente insiste per la coincidenza temporale delle condotte ipotizzando, altresì, che il danaro impiegato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di sostanze stupefacenti sia stato frutto del reato di riciclaggio contestatogli nel corso del procedimento definito con la prima sentenza che ha giudicato anche il reato associativo. Tale impostazione, tuttavia, non tiene conto in modo compiuto della complessiva motivazione della Corte di appello laddove questa sostiene che è stato provato, nel processo cd. Aemilia, che [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto i suoi rapporti con i sodali nel momento in cui aveva lasciato l'Italia e che non vi è alcun collegamento tra i fatti illeciti attuati dal sodalizio 'ndranghetistico stanziatosi in [OSCURATO:PERSONA] e i fatti eseguiti su territorio venezuelano. Anzi, secondo il Giudice dell'esecuzione, risulta proprio che a seguito della interruzione di ogni rapporto con i sodali in Italia, [OSCURATO:PERSONA] abbia intrapreso la strada di trafficante di stupefacenti in Sudamerica. Tale ragionamento è in linea con l'indirizzo interpretativo costante di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Risulta, altresì, pacifico che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di ufrabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 1.2. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili. Le censure proposte sono, invero, versate in fatto e, comunque, propongono una diversa, alternativa lettura dei provvedimenti irrevocabili, già vagliati dal Giudice dell'esecuzione, con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta o contraddittorietà. Sicché detto esame non può essere riproposto in questa sede di legittimità.Invero, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile nella presente sede, perché sorretta da motivazione adeguata (tra le altre, Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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