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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38514/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per intervenuta prescrizione in data 23/03/2022; mancanza o manifesta illogicità della motivazione) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito: quanto al primo motivo, la sentenza di appello illustra correttamente le ragioni sul fatto che il reato non risultasse prescritto, essendo occorsa, nel giudizio di primo grado, la sospensione del corso del termine per la durata di giorni cento, ai sensi del d.l. 22 giugno 2018, n. 73; quanto al secondo motivo, la sintetica spiegazione della Corte territoriale deve essere integrata con la puntuale motivazione sul punto offerta dalla sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per intervenuta prescrizione in data 23/03/2022; mancanza o manifesta illogicità della motivazione) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito: quanto al primo motivo, la sentenza di appello illustra correttamente le ragioni sul fatto che il reato non risultasse prescritto, essendo occorsa, nel giudizio di primo grado, la sospensione del corso del termine per la durata di giorni cento, ai sensi del d.l. 22 giugno 2018, n. 73; quanto al secondo motivo, la sintetica spiegazione della Corte territoriale deve essere integrata con la puntuale motivazione sul punto offerta dalla sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris