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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34712/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il ViZiO di motivazione l'errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. per insussistenza del fatto, con il secondo motivo, con riferimento alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, con il terzo, l'erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, con il quarto, la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il'onsiglier5 estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il ViZiO di motivazione l'errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. per insussistenza del fatto, con il secondo motivo, con riferimento alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, con il terzo, l'erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, con il quarto, la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il'onsiglier5 estensore Il
Sentenza Cassazione n. 34712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris